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Regime IVA degli autoveicoli di provenienza estera: ulteriori chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 30 luglio 2008, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito agli adempimenti necessari da realizzare per contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da Paesi comunitari e rivenduti in Italia, introdotti dal D.L. n. 262/2006.

Si riportano, in sintesi, alcuni dei principali temi trattati nella Circolare:

         l'acquisto intracomunitario di un veicolo per uso proprio da parte di imprenditori e professionisti;

         l'acquisto di un veicolo in altri Paesi UE da parte di un rivenditore abituale, che intende immatricolarlo prima della cessione interna;

         l'acquisto di autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime IVA del margine;

         il sistema di controllo dei versamenti minimi;

         le modalità di correzione di eventuali errori commessi nella compilazione del modello "F24 IVA immatricolazione auto UE";

         l'importo da indicare nel modello "F24 IVA immatricolazioni auto UE".

La Joint venture paritetica esclude il controllo su una società "black list"

Con Risoluzione 30 luglio 2008, n. 326, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il controllo su una società black list esercitato da una joint-venture paritetica (JVP) posta in essere tra due soli soggetti, di cui uno residente in Italia, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 168, TUIR, e non in quello dell'articolo 167, TUIR.

Secondo l'Agenzia, infatti, una situazione di controllo congiunto, quale quello derivante dall'accordo paritetico di joint-venture, non configura la nozione di controllo prevista dall'art. 167, TUIR, ma rappresenta un vincolo di collegamento di cui all'art. 168, TUIR. Ciò, ovviamente, nel presupposto che la società controllata dalla joint-venture rientri nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001.

Inoltre, si deve ritenere esclusa la possibilità di riconoscere ai dividendi percepiti dalla collegata black list e distribuiti da una partecipata white list, la parziale esenzione prevista dall'art. 89, comma 3, TUIR, in relazione:

         sia alla effettiva natura delle relazioni tra le società del gruppo interessate;

         sia agli effetti di localizzazione del reddito.

Agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina: chiarimenti delle Entrate

Con due distinte Risoluzioni 30 luglio 2008, n. 324 e 325, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina (Ppc) di cui alla Legge n. 604/1954.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la permuta di fondi rustici acquistati con le agevolazioni della Ppc (ovvero assolvimento dell'imposta catastale dell'1%, imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, esenzione dall'imposta di bollo), entro cinque anni dall'acquisto, è causa di decadenza dei benefici fiscali goduti, a prescindere dal soggetto giuridico permutante (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).

Si ritiene, infatti, che nella nozione di "alienazione" rientri qualunque trasferimento della proprietà del fondo, compreso il contratto di permuta. Al riguardo, anche la Corte di Cassazione si era espressa con Sentenze n. 2042/1981 e n. 8369/2006, giungendo alla stessa conclusione.

Definiti i limiti di applicabilità oggettivi e soggettivi per i pagamenti da parte della P.A.

Con Circolare 29 luglio 2008, n. 22, la Ragioneria generale dello stato ha fornito importanti chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 48-bis, DPR n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La normativa di riferimento precisa che in presenza di beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un importo pari o superiore ad euro 10.000,00, gli enti pubblici non devono procedere al pagamento e devono effettuare apposita segnalazione all'Agente della riscossione per consentire la riscossione delle somme iscritte al ruolo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato alcune casistiche particolari in base alle quali la pubblica amministrazione deve provvedere al pagamento di rimborsi (fiscali e assistenziali, sussidi o finanziamenti ad interventi di ordine pubblico o di difesa nazionale), pur in presenza di beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento:

         soggettiva: tutte le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma5, Legge n. 311/2004, ovvero gli organismi governativi e di rilievo costituzionale, regioni, enti locali, camere di commercio, autorithies ed altri;

         oggettiva: per i trasferimenti di denaro che non costituiscono un vero e proprio rapporto di reciprocità economica (in particolare, per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona).

Proroga dei versamenti di agosto

Come consuetudine da diversi anni, anche per il 2008, scatta la proroga dei versamenti: è infatti in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone il differimento al 20 agosto 2008 dei termini relativi agli adempimenti fiscali e ai versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto 2008.

Il DPCM, in corso di pubblicazione, nell'unico articolo, ricorda infatti che,

         gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

         che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008,

possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione.

Bonus per le assunzioni nelle aree svantaggiate: istituito il codice tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 323/E del 30 luglio 2008, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (art. 1, commi da 539 a 547, della Legge n. 244/2007).

Quindi, i beneficiari che riceveranno l'atto di assenso del Fisco all'utilizzo dell'incentivo dovranno esporre il codice tributo 6807 nella sezione erario del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si precisa, inoltre, che nel campo riservato all'indicazione dell'anno di riferimento dell'agevolazione va sempre indicato l'anno in cui l'incentivo è stato concesso e che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

 

 

 

 

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