|
Regime
IVA degli autoveicoli di provenienza estera: ulteriori
chiarimenti delle Entrate
|
|
Con
Circolare 30 luglio 2008, n. 52, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito agli adempimenti
necessari da realizzare per contrastare le frodi IVA nel
settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da
Paesi comunitari e rivenduti in Italia, introdotti dal
D.L. n. 262/2006.
Si
riportano, in sintesi, alcuni dei principali temi trattati
nella Circolare:
•
l'acquisto
intracomunitario di un veicolo per uso proprio da
parte di imprenditori e professionisti;
•
l'acquisto
di un veicolo in altri Paesi UE da parte di un rivenditore
abituale, che intende immatricolarlo prima della
cessione interna;
•
l'acquisto
di autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime
IVA del margine;
•
il
sistema di controllo dei versamenti minimi;
•
le
modalità di correzione di eventuali errori commessi
nella compilazione del modello "F24 IVA
immatricolazione auto UE";
•
l'importo
da indicare nel modello "F24 IVA immatricolazioni
auto UE".
|
|
La
Joint venture paritetica esclude il controllo su una società
"black list"
|
|
Con
Risoluzione 30 luglio 2008, n. 326, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che il controllo su una
società black list esercitato da una joint-venture
paritetica (JVP) posta in essere tra due soli soggetti,
di cui uno residente in Italia, ricade nell'ambito di
applicazione dell'articolo 168, TUIR, e non in quello
dell'articolo 167, TUIR.
Secondo
l'Agenzia, infatti, una situazione di controllo congiunto,
quale quello derivante dall'accordo paritetico di
joint-venture, non configura la nozione di controllo
prevista dall'art. 167, TUIR, ma rappresenta un vincolo
di collegamento di cui all'art. 168, TUIR. Ciò,
ovviamente, nel presupposto che la società controllata
dalla joint-venture rientri nella black list di cui al D.M.
21 novembre 2001.
Inoltre,
si deve ritenere esclusa la possibilità di riconoscere ai
dividendi percepiti dalla collegata black list e
distribuiti da una partecipata white list, la
parziale esenzione prevista dall'art. 89, comma 3, TUIR, in
relazione:
•
sia
alla effettiva natura delle relazioni tra le società
del gruppo interessate;
•
sia
agli effetti di localizzazione del reddito.
|
|
Agevolazioni
fiscali a favore della piccola proprietà contadina:
chiarimenti delle Entrate
|
|
Con
due distinte Risoluzioni 30 luglio 2008, n. 324 e 325,
l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in
merito alle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali
previste a favore della piccola proprietà contadina (Ppc)
di cui alla Legge n. 604/1954.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, la permuta di fondi
rustici acquistati con le agevolazioni della Ppc (ovvero
assolvimento dell'imposta catastale dell'1%, imposte di
registro ed ipotecarie in misura fissa, esenzione
dall'imposta di bollo), entro cinque anni dall'acquisto,
è causa di decadenza dei benefici fiscali goduti, a
prescindere dal soggetto giuridico permutante (coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale).
Si
ritiene, infatti, che nella nozione di "alienazione"
rientri qualunque trasferimento della proprietà del fondo, compreso
il contratto di permuta. Al riguardo, anche la Corte di
Cassazione si era espressa con Sentenze n. 2042/1981 e n.
8369/2006, giungendo alla stessa conclusione.
|
|
Definiti
i limiti di applicabilità oggettivi e soggettivi per i
pagamenti da parte della P.A.
|
|
Con
Circolare 29 luglio 2008, n. 22, la Ragioneria
generale dello stato ha fornito importanti chiarimenti in
merito all'interpretazione dell'articolo 48-bis, DPR n.
602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni.
La
normativa di riferimento precisa che in presenza di beneficiario
inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla
notifica di una o più cartelle esattoriali per un importo
pari o superiore ad euro 10.000,00, gli enti pubblici non
devono procedere al pagamento e devono effettuare apposita
segnalazione all'Agente della riscossione per consentire la
riscossione delle somme iscritte al ruolo.
Il
Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato alcune
casistiche particolari in base alle quali la pubblica
amministrazione deve provvedere al pagamento di rimborsi
(fiscali e assistenziali, sussidi o finanziamenti ad
interventi di ordine pubblico o di difesa nazionale), pur
in presenza di beneficiario inadempiente all'obbligo di
versamento:
•
soggettiva:
tutte le amministrazioni individuate dall'articolo 1,
comma5, Legge n. 311/2004, ovvero gli organismi governativi
e di rilievo costituzionale, regioni, enti locali, camere di
commercio, autorithies ed altri;
•
oggettiva:
per i trasferimenti di denaro che non costituiscono un vero
e proprio rapporto di reciprocità economica (in
particolare, per ragioni di pubblico interesse o di tutela
di diritti fondamentali della persona).
|
|
Proroga
dei versamenti di agosto
|
|
Come
consuetudine da diversi anni, anche per il 2008, scatta la
proroga dei versamenti: è infatti in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che dispone il differimento al 20
agosto 2008 dei termini relativi agli adempimenti
fiscali e ai versamenti di imposte e contributi, che scadono
nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto 2008.
Il
DPCM, in corso di pubblicazione, nell'unico articolo,
ricorda infatti che,
•
gli
adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241,
•
che
hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2008,
possono
essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza che sia
dovuta alcuna maggiorazione.
|
|
Bonus
per le assunzioni nelle aree svantaggiate: istituito il
codice tributo
|
|
L'Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione n. 323/E del 30
luglio 2008, ha istituito il codice tributo per
l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito
d'imposta in favore dei datori di lavoro, che incrementano
il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise (art. 1, commi da 539 a 547, della Legge n.
244/2007).
Quindi,
i beneficiari che riceveranno l'atto di assenso del Fisco
all'utilizzo dell'incentivo dovranno esporre il codice
tributo 6807 nella sezione erario del modello F24, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importi a credito compensati", ovvero nella
colonna "importi a debito versati" nei casi di
ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Si
precisa, inoltre, che nel campo riservato all'indicazione
dell'anno di riferimento dell'agevolazione va sempre
indicato l'anno in cui l'incentivo è stato concesso e che
il codice tributo sarà operativo a decorrere dal quinto
giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
|
 |
|
|