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Regime IVA: fattura emessa al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno

Con Risoluzione 31 luglio 2008, n. 331, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, si è espressa relativamente al momento di fatturazione nei casi in cui l'agenzia organizzatrice di viaggi stipuli un accordo con un'agenzia pubblicitaria, in base al quale offre pacchetti di viaggio in cambio di prestazioni pubblicitarie.

Nel caso di permuta di servizi, l'esecuzione della prima prestazione rappresenterebbe il pagamento della controprestazione della controparte, di cui all'articolo 6, DPR n. 633/1972.

La problematica rintraccia la sua origine nel fatto che nel caso in esame la prestazione pubblicitaria precede quella dell'agenzia di viaggi che non può pertanto emettere fattura (non conoscendo il regime IVA applicabile UE o extra UE), in assenza di una scelta del pacchetto turistico.

L'amministrazione finanziaria ha chiarito che il regime speciale previsto dall'art. 74 - ter, DPR n. 633/1972, prevede che il momento impositivo, ai fini IVA, delle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio coincide con il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.

Stabile organizzazione e adempimenti ai fini IVA: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 30 luglio 2008, n. 327, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello di una società francese che ha costituito una stabile organizzazione in Italia avente come attività lo sviluppo di software destinato esclusivamente alla casa madre, ha chiarito che:

         la stabile organizzazione deve avere un proprio numero di partita IVA, anche se non effettua operazioni con soggetti terzi rilevanti ai fini dell'imposta;

         la casa madre estera non può avvalersi dell'identificazione diretta per gli adempimenti IVA della stabile organizzazione;

         non è possibile operare la compensazione fra debiti e crediti tributari dei due distinti soggetti fiscali.

Scioglimento della società senza liquidazione ordinaria e adempimenti fiscali: chiarimenti delle Entrate

Con Risoluzione 31 luglio 2008, n. 329, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha chiarito che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap di una società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, sono quelli ordinari previsti dall'art. 2, D.P.R. n. 322/1988.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, l'art. 5, D.P.R. n. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui la società non attiva la procedura di liquidazione ordinaria.

Pertanto, la dichiarazione dei redditi e dell'Irap deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30 settembre per il 2008).

Soggetti non residenti: nel quadro VT va indicato il domicilio del rappresentante fiscale

Con Risoluzione 30 luglio 2008, n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della corretta compilazione del quadro VT della dichiarazione annuale IVA 2008, un soggetto non residente che esercita la propria attività mediante rappresentante fiscale deve indicare il domicilio fiscale di quest'ultimo.

Infatti, per il contribuente che esercita la propria attività mediante rappresentante fiscale, non si evidenzia uno specifico "luogo di esercizio dell'attività".

Pertanto, ai fini della corretta ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate dalla società nei confronti dei consumatori finali e della relativa imposta, il rappresentante fiscale può assumere come "luogo di esercizio dell'attività" il proprio domicilio fiscale.

INPS: sperimentazione del lavoro accessorio in agricoltura

L'art. 22 del D.L. n. 112/2008 ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale accessorio (artt. 70, 72 e 73 del D.Lgs. n. 276/2003), estendendo l'utilizzo delle prestazioni accessorie a ulteriori settori di lavoro, come quello domestico e agricolo per le attività di carattere stagionale e abrogando l'art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo ai requisiti soggettivi delle categorie dei prestatori.

Quindi, seppur modificati i presupposti normativi cui fa riferimento il D.M. del 12 marzo 2008, l'INPS, con la Circolare n. 81 del 31 luglio 2008, fornisce le indicazioni riguardo la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, per l'anno 2008, con riferimento a prestazioni effettuate da parte di studenti e pensionati nel corso delle attività di vendemmia.

 

 

 

 

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