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Regime
IVA: fattura emessa al momento dell'inizio del viaggio o del
soggiorno
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Con
Risoluzione 31 luglio 2008, n. 331, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, si è
espressa relativamente al momento di fatturazione nei casi
in cui l'agenzia organizzatrice di viaggi stipuli un accordo
con un'agenzia pubblicitaria, in base al quale offre pacchetti
di viaggio in cambio di prestazioni pubblicitarie.
Nel
caso di permuta di servizi, l'esecuzione della prima
prestazione rappresenterebbe il pagamento della
controprestazione della controparte, di cui all'articolo 6,
DPR n. 633/1972.
La
problematica rintraccia la sua origine nel fatto che nel
caso in esame la prestazione pubblicitaria precede quella
dell'agenzia di viaggi che non può pertanto emettere
fattura (non conoscendo il regime IVA applicabile UE o extra
UE), in assenza di una scelta del pacchetto turistico.
L'amministrazione
finanziaria ha chiarito che il regime speciale previsto
dall'art. 74 - ter, DPR n. 633/1972, prevede che il
momento impositivo, ai fini IVA, delle prestazioni rese
dalle agenzie di viaggio coincide con il pagamento integrale
del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno
se antecedente.
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Stabile
organizzazione e adempimenti ai fini IVA: Risoluzione delle
Entrate
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Con
Risoluzione 30 luglio 2008, n. 327, l'Agenzia delle
Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello di una
società francese che ha costituito una stabile
organizzazione in Italia avente come attività lo
sviluppo di software destinato esclusivamente alla casa
madre, ha chiarito che:
•
la
stabile organizzazione deve avere un proprio numero di
partita IVA,
anche se non effettua operazioni con soggetti terzi
rilevanti ai fini dell'imposta;
•
la
casa madre estera non può avvalersi dell'identificazione
diretta per gli adempimenti IVA della stabile
organizzazione;
•
non
è possibile operare la compensazione
fra debiti e crediti tributari dei due distinti soggetti
fiscali.
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Scioglimento
della società senza liquidazione ordinaria e adempimenti
fiscali: chiarimenti delle Entrate
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Con
Risoluzione 31 luglio 2008, n. 329, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha chiarito
che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi e dell'Irap di una società di persone, sciolta senza
intraprendere la formale procedura di liquidazione, sono
quelli ordinari previsti dall'art. 2,
D.P.R. n. 322/1988.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, infatti, l'art. 5, D.P.R.
n. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini di
presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, non
trova applicazione nell'ipotesi in cui la società non
attiva la procedura di liquidazione ordinaria.
Pertanto,
la dichiarazione dei redditi e dell'Irap deve essere
trasmessa in via telematica entro il 31 luglio
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta (30 settembre per il 2008).
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Soggetti
non residenti: nel quadro VT va indicato il domicilio del
rappresentante fiscale
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Con
Risoluzione 30 luglio 2008, n. 330, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che ai fini della corretta
compilazione del quadro VT della dichiarazione annuale IVA
2008, un soggetto non residente che esercita la
propria attività mediante rappresentante fiscale
deve indicare il domicilio fiscale di quest'ultimo.
Infatti,
per il contribuente che esercita la propria attività
mediante rappresentante fiscale, non si evidenzia uno
specifico "luogo di esercizio dell'attività".
Pertanto,
ai fini della corretta ripartizione su base regionale delle
operazioni imponibili effettuate dalla società nei
confronti dei consumatori finali e della relativa imposta,
il rappresentante fiscale può assumere come "luogo di
esercizio dell'attività" il proprio domicilio
fiscale.
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INPS:
sperimentazione del lavoro accessorio in agricoltura
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L'art.
22 del D.L. n. 112/2008 ha introdotto modifiche alla
disciplina sul lavoro occasionale accessorio (artt. 70, 72 e
73 del D.Lgs. n. 276/2003), estendendo l'utilizzo delle
prestazioni accessorie a ulteriori settori di lavoro, come
quello domestico e agricolo per le attività di carattere
stagionale e abrogando l'art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003,
relativo ai requisiti soggettivi delle categorie dei
prestatori.
Quindi,
seppur modificati i presupposti normativi cui fa riferimento
il D.M. del 12 marzo 2008, l'INPS, con la Circolare n. 81
del 31 luglio 2008, fornisce le indicazioni riguardo la
sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio,
per l'anno 2008, con riferimento a prestazioni effettuate da
parte di studenti e pensionati nel corso delle attività
di vendemmia.
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