|
Documenti
digitali semplificati: correzioni al Codice
dell'amministrazione digitale
|
|
Dallo
scorso 28 gennaio è in discussione il decreto
legislativo che apporterà numerose modifiche al Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto con il D.Lgs.
n. 82/2005.
Le
principali novità dovrebbero essere le seguenti:
·
le
pubbliche amministrazioni saranno obbligate all'utilizzo
della posta elettronica certificata nei confronti dei
soggetti che hanno dichiarato la propria pec;
·
le
pubbliche amministrazioni che dispongono di banche dati
accessibili per via telematica, devono effettuare
delle convenzioni per consentire l'adesione delle varie
amministrazioni alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000;
·
le
copie per immagine su supporto magnetico di documenti
originali non unici avranno la stessa efficacia degli
originali, previa attestazione di conformità;
·
previste
sanzioni per i gestori di posta elettronica
certificata e dei certificatori di firme qualificate
nell'ipotesi di disservizi agli utenti.
|
|
Accertamento
da redditometro: per l'Agenzia basta la prova di
mantenimento dei beni
|
|
L'Agenzia
delle Entrate, in una risposta data a Telefisco 2010, ha
fornito importanti precisazioni riguardo l'accertamento
da redditometro.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un accertamento
da redditometro, la prova contraria fornita dal
contribuente può limitarsi alla dimostrazione della
capacità di mantenimento dei beni e dei servizi indice di
capacità contributiva (autovetture, abitazioni, ecc.).
Per
superare la presunzione su cui si basa il redditometro
basterebbe dimostrare che le spese relative al
mantenimento dei beni derivino da elementi patrimoniali
accumulati in precedenti periodi d'imposta oppure sono
state finanziate da terze economie.
|
|
PVC
non allegato all'atto e accertamento: Sentenze della
Cassazione
|
|
Con
Sentenze 28 gennaio 2010, n. 1825, la Corte di
Cassazione ha stabilito che il processo verbale di
constatazione non allegato all'atto impositivo genera
l'annullamento dell'accertamento fiscale.
Secondo
i giudici, infatti, l'Amministrazione finanziaria non può
recapitare un avviso privo della motivazione e in un
secondo momento sanare l'irregolarità con la produzione in
giudizio del pvc omesso nella notifica. La tesi sopra
esposta dai giudici si basa sul rispetto del diritto di
difesa dei contribuenti, così come stabilito dallo
statuto.
|
|
Il
Santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del
contenzioso
|
|
Nel
corso di un forum organizzato dalla stampa specializzata,
gli esperti dell'Agenzia delle Entrate hanno fornito
una serie di chiarimenti in materia fiscale.
Tra
i temi trattati vi è quello relativo al contenzioso
tributario; nello specifico, è stato precisato che la
ricorrenza del Santo patrono non è considerata giorno
festivo ai fini processuali e, pertanto, anche per gli
adempimenti del contenzioso tributario non opera la
proroga di diritto al primo giorno non festivo
successivo.
Fa
tuttavia eccezione Roma, per la quale la ricorrenza
dei santi Pietro e Paolo allunga di un giorno il termine per
gli adempimenti legali.
|
|
L'attività
ripetitiva e semplice è indice di subordinazione
|
|
La
Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 794/2010,
afferma che l'attività semplice e ripetitiva, con un
contenuto professionale molto modesto, eseguita per un lungo
periodo di tempo, qualifica il rapporto come rapporto di
lavoro subordinato.
Nella
fattispecie è stato considerato lavoro subordinato quello
prestato da alcuni addetti alla "bollinatura" dei
prodotti farmaceutici. Non è valsa, a difesa dell'autonomia
del rapporto, la peculiarità che si trattasse di
collaboratori saltuari e domiciliari, utilizzati senza che
la società farmaceutica svolgesse nei loro confronti alcun
tipo di controllo. La Cassazione ha, infatti, ritenuto che
l'incollaggio di bollini autoadesivi sul prodotto in
deposito, data la semplicità dell'operazione, non richieda
specifici controlli da parte del committente.
|
|
Possibilità
di reimpiego con progetto formativo di lavoratori sospesi
con trattamento di sostegno al reddito
|
|
È
in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
Interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009, in
forza del quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prevede che "in via sperimentale per gli anni
2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto
sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori
sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti
volti alla formazione e alla riqualificazione professionale,
che possono includere attività produttiva di beni o servizi
connessa all'apprendimento".
Pertanto,
i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni, previa
sottoscrizione di uno specifico accordo in sede di Ministero
del Lavoro, potranno reimpiegare i propri lavoratori sospesi
purché inseriti in progetti di formazione e
riqualificazione, che possono includere anche attività
produttiva finalizzata all'apprendimento. Tali lavoratori
continueranno a percepire il trattamento di sostegno al
reddito ed il datore di lavoro riconoscerà la differenza
tra tale importo e la retribuzione originaria spettante.
|
 |
|
|