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Documenti digitali semplificati: correzioni al Codice dell'amministrazione digitale

Dallo scorso 28 gennaio è in discussione il decreto legislativo che apporterà numerose modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, introdotto con il D.Lgs. n. 82/2005.

Le principali novità dovrebbero essere le seguenti:

·         le pubbliche amministrazioni saranno obbligate all'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato la propria pec;

·         le pubbliche amministrazioni che dispongono di banche dati accessibili per via telematica, devono effettuare delle convenzioni per consentire l'adesione delle varie amministrazioni alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000;

·         le copie per immagine su supporto magnetico di documenti originali non unici avranno la stessa efficacia degli originali, previa attestazione di conformità;

·         previste sanzioni per i gestori di posta elettronica certificata e dei certificatori di firme qualificate nell'ipotesi di disservizi agli utenti.

Accertamento da redditometro: per l'Agenzia basta la prova di mantenimento dei beni

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta data a Telefisco 2010, ha fornito importanti precisazioni riguardo l'accertamento da redditometro.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un accertamento da redditometro, la prova contraria fornita dal contribuente può limitarsi alla dimostrazione della capacità di mantenimento dei beni e dei servizi indice di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, ecc.).

Per superare la presunzione su cui si basa il redditometro basterebbe dimostrare che le spese relative al mantenimento dei beni derivino da elementi patrimoniali accumulati in precedenti periodi d'imposta oppure sono state finanziate da terze economie.

PVC non allegato all'atto e accertamento: Sentenze della Cassazione

Con Sentenze 28 gennaio 2010, n. 1825, la Corte di Cassazione ha stabilito che il processo verbale di constatazione non allegato all'atto impositivo genera l'annullamento dell'accertamento fiscale.

Secondo i giudici, infatti, l'Amministrazione finanziaria non può recapitare un avviso privo della motivazione e in un secondo momento sanare l'irregolarità con la produzione in giudizio del pvc omesso nella notifica. La tesi sopra esposta dai giudici si basa sul rispetto del diritto di difesa dei contribuenti, così come stabilito dallo statuto.

Il Santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del contenzioso

Nel corso di un forum organizzato dalla stampa specializzata, gli esperti dell'Agenzia delle Entrate hanno fornito una serie di chiarimenti in materia fiscale.

Tra i temi trattati vi è quello relativo al contenzioso tributario; nello specifico, è stato precisato che la ricorrenza del Santo patrono non è considerata giorno festivo ai fini processuali e, pertanto, anche per gli adempimenti del contenzioso tributario non opera la proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo.

Fa tuttavia eccezione Roma, per la quale la ricorrenza dei santi Pietro e Paolo allunga di un giorno il termine per gli adempimenti legali.

L'attività ripetitiva e semplice è indice di subordinazione

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 794/2010, afferma che l'attività semplice e ripetitiva, con un contenuto professionale molto modesto, eseguita per un lungo periodo di tempo, qualifica il rapporto come rapporto di lavoro subordinato.

Nella fattispecie è stato considerato lavoro subordinato quello prestato da alcuni addetti alla "bollinatura" dei prodotti farmaceutici. Non è valsa, a difesa dell'autonomia del rapporto, la peculiarità che si trattasse di collaboratori saltuari e domiciliari, utilizzati senza che la società farmaceutica svolgesse nei loro confronti alcun tipo di controllo. La Cassazione ha, infatti, ritenuto che l'incollaggio di bollini autoadesivi sul prodotto in deposito, data la semplicità dell'operazione, non richieda specifici controlli da parte del committente.

Possibilità di reimpiego con progetto formativo di lavoratori sospesi con trattamento di sostegno al reddito

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 49281 del 18 dicembre 2009, in forza del quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che "in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione e alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento".

Pertanto, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni, previa sottoscrizione di uno specifico accordo in sede di Ministero del Lavoro, potranno reimpiegare i propri lavoratori sospesi purché inseriti in progetti di formazione e riqualificazione, che possono includere anche attività produttiva finalizzata all'apprendimento. Tali lavoratori continueranno a percepire il trattamento di sostegno al reddito ed il datore di lavoro riconoscerà la differenza tra tale importo e la retribuzione originaria spettante.

 

 

 

 

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