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Fornitura
di energia termica con aliquota agevolata solo in caso di
"uso domestico"
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Con
Risoluzione 1 aprile 2010, n. 28, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che le prestazioni di fornitura di
energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata da un
fornitore ad una cooperativa non possono beneficiare
dell'aliquota IVA agevolata del 10%.
Tale
principio vale anche se la cooperativa, a sua volta,
ridistribuisce l'energia ai singoli soci.
L'agevolazione,
infatti, disciplinata dalla tabella A, parte III, punto
122, D.P.R. n. 633/1972, è applicabile soltanto nel
caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei
consumatori finali, i quali la devono utilizzare per
"uso domestico" (in pratica, presso la
propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe
strutture a carattere collettivo dotate del requisito della
residenzialità).
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Accise,
più tempo per il documento di accompagnamento telematico
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Con
Determinazione 1° aprile 2010, n. 38869, l'Agenzia
delle Dogane, accogliendo le richieste delle associazioni
nazionali, ha stabilito termini più ampi per
l'adozione dei nuovi adempimenti telematici connessi al
sistema comunitario EMCS. In particolare, è stato stabilito
che:
·
l'adozione
del documento di accompagnamento telematico per la
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa sarà obbligatoria
dal 1° gennaio 2011;
·
per
le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa, fino al 31
dicembre 2010, possono continuare ad essere applicate le
disposizioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 504/1995
(versione in vigore fino al 31 dicembre 2009);
·
la
ricezione del documento amministrativo e la trasmissione
della nota di ricevimento del documento di accompagnamento
telematico, dovranno essere effettuate elettronicamente
solo a decorrere dal 1° giugno 2010.
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Non
residenti: nuova procedura telematica per i rimborsi IVA
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Con
Provvedimento 1° aprile 2010 l'Agenzia delle entrate
ha definito le nuove procedure di rimborso IVA per i soggetti
passivi nazionali che effettuano acquisti all'estero
e per i soggetti esteri che effettuano acquisti in
Italia.
Nel
Provvedimento in oggetto viene precisato fra l'altro che:
·
il
rimborso dell'IVA pagata all'estero va richiesto al proprio
stato di residenza con istanza telematica;
·
per
i soggetti comunitari che richiedono il rimborso dell'IVA,
l'istanza è presentata con riferimento ad un periodo non
inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non
inferiore a euro 400,00. Se l'importo complessivo
relativo ad uno o più trimestri è inferiore al suddetto
limite, l'istanza di rimborso è presentata con cadenza
annuale, semprechè di importo non inferiore a euro
50,00;
·
la
richiesta di rimborso trimestrale può essere
presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre
dell'anno solare successivo al periodo di riferimento mentre
quella annuale può essere presentata a partire
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto
della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del
medesimo anno;
·
la
competenza per la gestione dei rimborsi è affidata al
Centro Operativo di Pescara.
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Riflessi
delle regole di procedura civile nel processo tributario:
Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 31 marzo 2010, n. 17, l'Agenzia delle
Entrate, a fronte delle modifiche al Codice di procedura
civile in virtù della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha
fornito alcuni chiarimenti relativamente all'impatto di tali
novità sul contenzioso tributario.
In
particolare, si evidenziano le principali novità:
·
la
condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa
che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato
motivo, la proposta di conciliazione, in caso di
accoglimento giudiziale della domanda in misura non
superiore alla suddetta proposta;
·
l'esplicita
indicazione nella motivazione della sentenza delle "altre
gravi ed eccezionali ragioni" che inducono a
compensare le spese giudiziali;
·
le
parti possono depositare memorie scritte,
ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d'ufficio;
·
la
riduzione del termine "lungo" di impugnazione
(decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a
sei mesi.
Le
modifiche devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo
grado dopo la data dell'entrata in vigore della Legge n.
69/2009, fissata al 4 luglio 2009.
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Elenchi
nominativi dei braccianti agricoli per il 2009
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L'INPS,
con la Circolare n. 42 del 26 marzo 2010, comunica
alle aziende agricole, colpite da calamità naturali e
avversità atmosferiche, i requisiti e gli adempimenti
necessari alla compilazione degli elenchi nominativi dei
braccianti agricoli per l'anno 2009.
Si
ricorda che il beneficio consiste nel riconoscimento, ai
fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate
necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte nell'anno precedente.
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CIGS:
delega se a richiederla non è il responsabile d'azienda
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Con
la Circolare n. 9 del 29 marzo 2010, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene circa i casi in
cui sia necessaria una delega nella presentazione di
richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai
sensi del D.P.R. n. 218 del 2000.
In
particolare il Ministero, con la circolare in esame,
chiarisce come il consulente aziendale, il collaboratore o
il dipendente, potranno inoltrare richiesta di CIGS o
contratti di solidarietà, solo mediante delega da
parte del responsabile aziendale, compilando
l'apposito modello predisposto dallo stesso Ministero.
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INPGI:
il Ministero ratifica il nuovo Fondo di perequazione delle
pensioni
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Diviene
operativo il Fondo di perequazione delle pensioni
previsto dall'accordo 27 marzo 2009 e costituito presso l'INPGI;
la disposizione contrattuale è stata, infatti, ratificata
dal Ministero del Lavoro in data 31 marzo 2010. La
contribuzione è dovuta dal 1° gennaio 2010 e
confluirà in un capitolo di contabilità separata del
bilancio dell'Ente.
Il
Fondo nasce con la finalità di tutelare le prestazioni
previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti
titolari di pensione di reversibilità e sarà finanziato
trattenendo sulla retribuzione di ogni giornalista
(indipendentemente dalla qualifica professionale di
professionista o pubblicista) un contributo mensile di
5,00 euro. Il versamento, a cura dell'azienda, avverrà
con modalità analoghe a quelle previste per le
assicurazioni sociali obbligatorie.
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