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Fornitura di energia termica con aliquota agevolata solo in caso di "uso domestico"

Con Risoluzione 1 aprile 2010, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata da un fornitore ad una cooperativa non possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10%.

Tale principio vale anche se la cooperativa, a sua volta, ridistribuisce l'energia ai singoli soci.

L'agevolazione, infatti, disciplinata dalla tabella A, parte III, punto 122, D.P.R. n. 633/1972, è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei consumatori finali, i quali la devono utilizzare per "uso domestico" (in pratica, presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo dotate del requisito della residenzialità).

Accise, più tempo per il documento di accompagnamento telematico

Con Determinazione 1° aprile 2010, n. 38869, l'Agenzia delle Dogane, accogliendo le richieste delle associazioni nazionali, ha stabilito termini più ampi per l'adozione dei nuovi adempimenti telematici connessi al sistema comunitario EMCS. In particolare, è stato stabilito che:

·         l'adozione del documento di accompagnamento telematico per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2011;

·         per le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa, fino al 31 dicembre 2010, possono continuare ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 504/1995 (versione in vigore fino al 31 dicembre 2009);

·         la ricezione del documento amministrativo e la trasmissione della nota di ricevimento del documento di accompagnamento telematico, dovranno essere effettuate elettronicamente solo a decorrere dal 1° giugno 2010.

Non residenti: nuova procedura telematica per i rimborsi IVA

Con Provvedimento 1° aprile 2010 l'Agenzia delle entrate ha definito le nuove procedure di rimborso IVA per i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti all'estero e per i soggetti esteri che effettuano acquisti in Italia.

Nel Provvedimento in oggetto viene precisato fra l'altro che:

·         il rimborso dell'IVA pagata all'estero va richiesto al proprio stato di residenza con istanza telematica;

·         per i soggetti comunitari che richiedono il rimborso dell'IVA, l'istanza è presentata con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a euro 400,00. Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore al suddetto limite, l'istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a euro 50,00;

·         la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento mentre quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno;

·         la competenza per la gestione dei rimborsi è affidata al Centro Operativo di Pescara.

Riflessi delle regole di procedura civile nel processo tributario: Circolare delle Entrate

Con Circolare 31 marzo 2010, n. 17, l'Agenzia delle Entrate, a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile in virtù della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all'impatto di tali novità sul contenzioso tributario.

In particolare, si evidenziano le principali novità:

·         la condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta di conciliazione, in caso di accoglimento giudiziale della domanda in misura non superiore alla suddetta proposta;

·         l'esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle "altre gravi ed eccezionali ragioni" che inducono a compensare le spese giudiziali;

·         le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio;

·         la riduzione del termine "lungo" di impugnazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a sei mesi.

Le modifiche devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2009, fissata al 4 luglio 2009.

Elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2009

L'INPS, con la Circolare n. 42 del 26 marzo 2010, comunica alle aziende agricole, colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche, i requisiti e gli adempimenti necessari alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l'anno 2009.

Si ricorda che il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente.

CIGS: delega se a richiederla non è il responsabile d'azienda

Con la Circolare n. 9 del 29 marzo 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene circa i casi in cui sia necessaria una delega nella presentazione di richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 2000.

In particolare il Ministero, con la circolare in esame, chiarisce come il consulente aziendale, il collaboratore o il dipendente, potranno inoltrare richiesta di CIGS o contratti di solidarietà, solo mediante delega da parte del responsabile aziendale, compilando l'apposito modello predisposto dallo stesso Ministero.

INPGI: il Ministero ratifica il nuovo Fondo di perequazione delle pensioni

Diviene operativo il Fondo di perequazione delle pensioni previsto dall'accordo 27 marzo 2009 e costituito presso l'INPGI; la disposizione contrattuale è stata, infatti, ratificata dal Ministero del Lavoro in data 31 marzo 2010. La contribuzione è dovuta dal 1° gennaio 2010 e confluirà in un capitolo di contabilità separata del bilancio dell'Ente.

Il Fondo nasce con la finalità di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità e sarà finanziato trattenendo sulla retribuzione di ogni giornalista (indipendentemente dalla qualifica professionale di professionista o pubblicista) un contributo mensile di 5,00 euro. Il versamento, a cura dell'azienda, avverrà con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.

 

 

 

 

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