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Deduzioni
e detrazioni IRPEF: le risposte dell'Agenzia ai dubbi
sollevati dai CAF
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Con
Circolare 1° luglio 2010, n. 39, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a deduzioni
e detrazioni IRPEF, rispondendo ad alcuni dubbi
sollevati nelle scorse settimane dai Centri di assistenza
fiscale (Caf).
Di
seguito si elencano alcune delle principali precisazioni
evidenziate dalla Circolare:
·
in
caso di acquisto di immobile da adibire ad abitazione
principale, i costi per intermediazione immobiliare
possono essere detratti anche se sostenuti prima della
stipula del preliminare o del rogito. Il beneficio,
tuttavia, viene meno nel caso in cui l'acquisto non venga
concluso;
·
non
beneficiano della detrazione del 19% i contributi pagati
all'università pubblica per il riconoscimento della laurea
all'estero,
in quanto non assimilabili alle "spese per frequenza di
corsi di istruzione secondaria e universitaria";
·
sono
detraibili le prestazioni sanitarie rese, tra gli altri, dal
podologo, dal fisioterapista, dal logopedista,
dall'ortottista e dall'educatore professionale.
L'agevolazione, tuttavia, scatta solo a condizione che la
prestazione sia stata prescritta da un medico;
·
in
caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione
si può accedere alla detrazione del 55% relativo
alle spese di riqualificazione energetica solamente se la
ricostruzione è "fedele". Diversamente, la
detrazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione
con ampliamento, perché l'intervento è considerato
"nuova costruzione".
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No
ricorso cumulativo se imposte ed annualità diverse:
Sentenza della Cassazione
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Con
Sentenza 30 giugno 2010, n. 15582, la Corte di
Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso
cumulativo avverso più sentenze riguardanti imposte ed anni
differenti.
Infatti,
il ricorso cumulativo è ammissibile solo qualora le
sentenze impugnate contengano le medesime questioni di
diritto, in modo da ottenere un giudicato rilevabile
d'ufficio in tutte le controversie relative allo stesso
rapporto d'imposta.
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La
Ctp decide sulla rateizzazione: Sentenza della Cassazione
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Con
Sentenza 1° luglio 2010, n. 15647, la Corte di
Cassazione ha stabilito che spetta alla Commissione
Tributaria la competenza a decidere sul diniego della
società di riscossione a concedere la rateizzazione di un
debito tributario.
I
giudici hanno infatti chiarito che, a seguito della riforma
operata attraverso l'art. 12, Legge n. 448/2001, la giurisdizione
tributaria si applica a qualunque controversia in
materia di imposte e tasse, e pertanto anche alla
concessione di agevolazioni come la rateizzazione, dato che
quest'ultima attiene alla fase della riscossione, precedente
quindi a quella dell'esecuzione in senso stretto.
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Sanatoria
colf e badanti: illegittimità dell'arresto
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La
Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24814 del 1°
luglio 2010, ha stabilito che è illegittimo l'arresto
(e la relativa convalida) di una colf che ha già
presentato, unitamente al datore di lavoro, domanda di
emersione dal lavoro irregolare ai sensi della Legge n.
102/2009.
In
particolare, la Corte ha specificato che "la
sospensione del procedimento penale previsto dalla speciale
normativa fino alla definizione della procedura
amministrativa di emersione del lavoro irregolare per
determinate categorie di lavoratori stranieri, implica
l'automatica sospensione del procedimento penale per
determinati reati fino alla definizione della
procedura".
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Lavoratori
intermittenti: non è riconosciuta la CIG se sono assunti
dopo la consultazione sindacale che ha concordato lo stato
di crisi dell'azienda
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Il
TAR Campania con la Sentenza n. 16505 del 30 giugno 2010
ha stabilito che, in caso di lavoro a chiamata, qualora si
provveda a nuove assunzioni successivamente all'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali che sancisce lo
stato di crisi aziendale, ai lavoratori neoassunti non
spetterà il trattamento CIG.
Contestualmente
si è accertata la legittimità del diniego di corrispondere
gli importi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni da
parte della Direzione Regionale del Lavoro.
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Al
via il versamento in F24 dei contributi ai fondi
previdenziali territoriali del Trentino Alto Adige
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L'Agenzia
delle Entrate, nella Risoluzione n. 63/E del 30 giugno
2010, comunica che la Regione Trentino Alto Adige ha
sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate una convenzione al
fine di rendere possibile l'utilizzo (facoltativo) del modello
F24 per il versamento della contribuzione ai fondi
pensione territoriali di previdenza complementare istituiti
o promossi dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
A
tal fine l'Agenzia ha istituito le causali da esporre nella
sezione "altri enti previdenziali ed assicurativi"
indicando le seguenti causali contributo:
·
0093
per Laborfonds,
·
0149
Raiffeisen Fondo Pensione Aperto,
·
0147
per PensPlan Profi,
·
0040
per PensPlan Plurifonds.
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