ASCOM news             
 




 Home news  

   

Nuovo modello della cartella di pagamento: Provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 2 marzo 2010, pubblicato in data 4 marzo 2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello relativo alla cartella di pagamento, modificato al fine di rendere più trasparente la riscossione dei contributi e premi previdenziali.

Tale modello, recepisce le modifiche apportate dall'art. 32-bis, D.L. n. 185/2008, che assegna all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Inps, il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute dai contribuenti a titolo di contributi e premi (compresi interessi e sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento). Sarà poi Equitalia a riversare le somme riscosse all'ente previdenziale creditore.

Si ricorda che la nuova disciplina trova applicazione per i contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Pignoramenti presso terzi con ritenuta d'acconto al 20%: Provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 3 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che in caso di somme liquidate mediante pignoramento presso terzi, se questi ultimi sono sostituti d'imposta, devono operare una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. É necessario, comunque, che le somme o valori oggetto di pignoramento siano assoggettabili a ritenuta alla fonte.

In particolare, il terzo erogatore deve:

·         versare la ritenuta effettuata, utilizzando il relativo codice tributo;

·         comunicare le cifre elargite al creditore e le ritenute operate;

·         rilasciare al creditore la certificazione che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate;

·         indicare nel Mod. 770 i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le ritenute operate.

Il creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite ed il debitore, infine, se tenuto a presentare il modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore e il tipo di somme che costituiscono il debito.

Rimborsi IVA e Direttiva 2008/9/CE

I contribuenti italiani non sono ancora in grado di iniziare la procedura di rimborso dell'IVA versata ad operatori residenti nella UE e, contemporaneamente, i soggetti non residenti non possono chiedere al proprio Stato di appartenenza il rimborso dell'IVA pagata ai contribuenti italiani.

Tutto ciò deriva dal ritardo nel recepimento della Direttiva 2008/9/CE in quanto mancano i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/72. Infine, oltre all'approvazione del provvedimento è necessario creare il relativo modello informatico di richiesta di rimborso secondo le specifiche tecniche uniformi dal punto di vista comunitario.

Sanzioni e deducibilità dal reddito d'impresa: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza n. 5050/2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alle spese ammesse in deduzione dal reddito d'impresa ed in particolare, su quelle relative al pagamento delle sanzioni in generale.

Secondo i giudici, le sanzioni che sono state comminate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) non sono deducibili dal reddito d'impresa. La sanzione, infatti, non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e, pertanto, non può qualificarsi come fattore produttivo.

In caso contrario, peraltro, verrebbe meno la ratio punitiva della sanzione stessa, trasformandosi in un risparmio d'imposta.

Intervento del fondo di garanzia TFR

L'INPS, con la Circolare n. 32 del 4 marzo 2010, è intervenuto per fornire nuovi chiarimenti in merito al funzionamento del Fondo di garanzia TFR.

In particolare l'Istituto previdenziale, contrariamente al precedente orientamento, precisa che il Fondo di garanzia deve intervenire a tutela del lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non possa, per legge, essere dichiarato fallito.

INAIL: agevolazioni contributive settore agricolo

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 1960 del 1° marzo 2010, ricorda che le agevolazioni contributive previste per il settore agricolo e prorogate dalla Finanziaria 2010, al periodo 1° gennaio - 31 luglio 2010, coinvolgono le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.

Le riduzioni contributive disposte rispettivamente nella misura del 75 per cento e del 68 per cento, si applicano al premio di Autoliquidazione 2009/2010 per la sola rata 2010.

 

 

 

 

 Ascom news è una produzione  Seac Spa - ogni diritto è riservato - riproduzione vietata