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Nuovo
modello della cartella di pagamento: Provvedimento delle
Entrate
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Con
Provvedimento 2 marzo 2010, pubblicato in data 4
marzo 2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate
ha approvato il nuovo modello relativo alla cartella
di pagamento, modificato al fine di rendere più
trasparente la riscossione dei contributi e premi
previdenziali.
Tale
modello, recepisce le modifiche apportate dall'art. 32-bis,
D.L. n. 185/2008, che assegna all'Agenzia delle Entrate,
anziché all'Inps, il compito di iscrivere a ruolo le
somme dovute dai contribuenti a titolo di contributi e premi
(compresi interessi e sanzioni in caso di ritardato od
omesso versamento). Sarà poi Equitalia a riversare le somme
riscosse all'ente previdenziale creditore.
Si
ricorda che la nuova disciplina trova applicazione per i
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni
presentate per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2006 e successivi.
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Pignoramenti
presso terzi con ritenuta d'acconto al 20%: Provvedimento
delle Entrate
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Con
Provvedimento 3 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate
ha disposto che in caso di somme liquidate mediante
pignoramento presso terzi, se questi ultimi sono sostituti
d'imposta, devono operare una ritenuta a titolo
d'acconto del 20%. É necessario, comunque, che le somme
o valori oggetto di pignoramento siano assoggettabili a
ritenuta alla fonte.
In
particolare, il terzo erogatore deve:
·
versare
la ritenuta effettuata,
utilizzando il relativo codice tributo;
·
comunicare
le cifre elargite al creditore e le ritenute operate;
·
rilasciare
al creditore la certificazione
che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate;
·
indicare
nel Mod. 770
i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate
e le ritenute operate.
Il
creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella
propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute
subite ed il debitore, infine, se tenuto a presentare
il modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore e
il tipo di somme che costituiscono il debito.
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Rimborsi
IVA e Direttiva 2008/9/CE
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I
contribuenti italiani non sono ancora in grado di
iniziare la procedura di rimborso dell'IVA versata ad
operatori residenti nella UE e, contemporaneamente, i soggetti
non residenti non possono chiedere al proprio Stato di
appartenenza il rimborso dell'IVA pagata ai contribuenti
italiani.
Tutto
ciò deriva dal ritardo nel recepimento della Direttiva
2008/9/CE in quanto mancano i provvedimenti di
attuazione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38-bis1,
D.P.R. n. 633/72. Infine,
oltre all'approvazione del provvedimento è necessario creare
il relativo modello informatico di richiesta di rimborso
secondo le specifiche tecniche uniformi dal punto di vista
comunitario.
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Sanzioni
e deducibilità dal reddito d'impresa: Sentenza della
Cassazione
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Con
Sentenza n. 5050/2010, la Corte di Cassazione si è
pronunciata riguardo alle spese ammesse in deduzione dal
reddito d'impresa ed in particolare, su quelle relative
al pagamento delle sanzioni in generale.
Secondo
i giudici, le sanzioni che sono state comminate dall'autorità
garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) non
sono deducibili dal reddito d'impresa. La sanzione,
infatti, non deriva da un'attività connessa al corretto
esercizio dell'impresa e, pertanto, non può qualificarsi
come fattore produttivo.
In
caso contrario, peraltro, verrebbe meno la ratio punitiva
della sanzione stessa, trasformandosi in un risparmio
d'imposta.
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Intervento
del fondo di garanzia TFR
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L'INPS,
con la Circolare n. 32 del 4 marzo 2010, è
intervenuto per fornire nuovi chiarimenti in merito al
funzionamento del Fondo di garanzia TFR.
In
particolare l'Istituto previdenziale, contrariamente al
precedente orientamento, precisa che il Fondo di garanzia
deve intervenire a tutela del lavoratore anche nel caso in
cui il datore di lavoro non possa, per legge, essere
dichiarato fallito.
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INAIL:
agevolazioni contributive settore agricolo
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L'INAIL,
nella Nota protocollo n. 1960 del 1° marzo 2010,
ricorda che le agevolazioni contributive previste per
il settore agricolo e prorogate dalla Finanziaria 2010, al periodo
1° gennaio - 31 luglio 2010, coinvolgono le imprese
cooperative che manipolano, trasformano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ubicate
nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle
zone agricole svantaggiate.
Le
riduzioni contributive disposte rispettivamente nella misura
del 75 per cento e del 68 per cento, si applicano
al premio di Autoliquidazione 2009/2010 per la sola rata
2010.
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