ASCOM news             
 




 Home news  

   

Plusvalenze da operazioni sul mercato on line tassate al 12,5%: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 6 luglio 2010, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito il trattamento fiscale da applicare ai differenziali positivi e negativi che scaturiscono a seguito delle operazioni concluse sul mercato monetario on line.

In particolare, posto che le plusvalenze conseguite dalla compravendita di valute effettuate attraverso tale mercato hanno rilevanza reddituale, le medesime devono essere assoggettate all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; le minusvalenze, invece, non risultano deducibili.

Soggetti IRES in liquidazione: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 6 luglio 2010, n. 66, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento riguardante i soggetti IRES in liquidazione, per i quali la procedura di liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio ma per meno di cinque anni.

L'Agenzia ha precisato che, ai sensi dell'art. 182, comma 3, TUIR:

·         per tali soggetti l'ultima frazione di anno non necessita di autonoma dichiarazione IRES, perché questa non costituisce un autonomo "periodo di imposta successivo";

·         "il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è, infatti, assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e, conseguentemente, anche l'imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio".

Per la frazione di anno in oggetto permane invece l'obbligo di presentare autonome dichiarazioni IVA ed IRAP.

Maggiorazione IRAP e addizionale regionale IRPEF: Comunicato stampa delle Entrate

Con Comunicato stampa 1° luglio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote IRAP (nella misura dello 0,15%) ed addizionale regionale IRPEF (0,30%) che interessano le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria.

Nello specifico, l'Agenzia comunica che la maggiorazione avrà effetto sull'acconto IRAP da effettuare a novembre 2010, il quale dovrà essere determinato:

·         con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota maggiorata dello 0,15%;

·         con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota maggiorata dello 0,15%.

Dall'importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul quale la maggiorazione non era applicabile.

Per quanto riguarda l'incremento dello 0,30% dell'addizionale regionale IRPEF, lo stesso produce effetti a regime a partire dal 2011. Pertanto, nel 2010 sono interessati dall'aumento solo i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno: in questi casi, in sede di conguaglio i datori di lavoro trattengono l'addizionale regionale 2010 (applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70%) e le rate residue dell'addizionale regionale 2009 (applicando la previgente aliquota dell'1,40%).

Domicilio per la notificazione degli atti solo con comunicazione: novità del D.L. n. 78/2010

Il D.L. n. 78/2010, articolo 38, comma 4, lettera a), intervenendo sull'articolo 60, D.P.R. n. 600/1973 ha disposto che, qualora il contribuente intenda eleggere domicilio per la notificazione degli atti presso una persona o ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, detto domicilio debba risultare da un'apposita comunicazione da inviare al competente ufficio a mezzo raccomandata A/R o in via telematica.

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, dal 31 maggio 2010 non è più consentito richiedere la domiciliazione degli atti in dichiarazione dei redditi, compilando l'apposita sezione del frontespizio; a tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare le procedure di controllo delle dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, IRAP) introducendo un messaggio di warning in caso di compilazione della predetta sezione.

Registrazione nel LUL del rimborso spese degli amministratori che non percepiscono compensi: precisazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 27 del 6 luglio 2010, interviene per fornire chiarimenti in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel LUL del rimborso spese degli amministratori che non percepiscono compensi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Ministero ricorda che "gli amministratori sono da iscrivere nel LUL solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese".

Dichiarazioni di responsabilità on-line anche per le aziende agricole

L'INPS, nel Messaggio n. 17878 del 6 luglio 2010, comunica che il servizio on-line presente sul sito istituzionale alla sezione "Servizi per le Aziende e i Consulenti" è stato implementato con nuove funzionalità per le aziende agricole.

In particolare, l'applicativo "Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", in breve "DiResCo", prevede ora, anche per le aziende agricole, l'invio telematico della dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione degli incentivi di cui al comma 7, articolo 7-ter, del D.L. n. 5/5009 (datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga).

Legge 104/92: le novità per l'assistenza ai disabili

In data 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha pubblicato due interpelli contenenti chiarimenti in merito all'assistenza ai disabili. In particolare:

·         nell'Interpello n. 30, il Ministero precisa che, qualora il disabile presti attività lavorativa, non si può escludere a priori il diritto al congedo straordinario biennale da parte di un familiare, relativo al medesimo periodo;

·         nell'Interpello 31, il Ministero ritiene possibile che, in relazione ai 3 giorni di permesso retribuito mensile (fruibili anche ad ore), il datore di lavoro possa richiedere una programmazione settimanale o mensile di tali assenze, fermo restando che non si deve compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.

L'INPS, inoltre, con il Messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010, ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la possibilità di recuperare gli importi relativi al congedo straordinario biennale per l'assistenza a un disabile (di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001) per tutti i datori di lavoro del settore privato anche se i lavoratori sono iscritti ad un Ente diverso dall'INPS.

Ammissibilità della procedura di emersione a seguito di accertamento ispettivo

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 29 del 6 luglio 2010, ha chiarito che in caso di istanza volta ad ottenere la regolarizzazione di lavoratori in nero (art. 1, commi 1192-1201, L. n. 296/2006), qualora la stessa venga avanzata a seguito di accertamento ispettivo, deve essere accolta:

·         se l'azienda abbia fatto rinvio al verbale ispettivo in sede di accordo sindacale, pur omettendo di indicare i nomi dei singoli lavoratori;

·         se l'azienda non include lavoratori risultati come subordinati a seguito di ispezione, ma dichiarati autonomi con successiva sentenza passata in giudicato, precedente all'attivazione della procedura di emersione.

Fondo Volo: limite massimo di retribuzione pensionabile

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 28 del 6 luglio 2010, fornisce chiarimenti riguardo la possibilità dell'estensione ai lavoratori iscritti al Fondo Volo, aventi diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in base al sistema retributivo con le modalità di calcolo fissate dall'art 1-quater del D.L. n. 249/2004, del sistema di calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile ex art. 24, commi 6 e 7 della Legge n. 895/1965 (come sostituito dall'art. 8, Legge n. 480/1988), secondo l'interpretazione contenuta nell'interpello n. 7/2008.

Viene precisato che l'interpretazione sul calcolo delle retribuzioni degli anni precedenti "va limitata alle sole ipotesi in cui risulti ancora operante il sistema di calcolo del tetto pensionabile ai sensi dell'art. 24 comma 6, L. n. 859/1965 non potendo, al contrario, trovare applicazione per i lavoratori interessati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 1-quater del D.L. n. 249/2004 in ragione dell'intervenuta modifica del sistema di calcolo stesso."

 

 

 

 

 Ascom news è una produzione  Seac Spa - ogni diritto è riservato - riproduzione vietata