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Plusvalenze
da operazioni sul mercato on line tassate al 12,5%:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 6 luglio 2010, n. 67, l'Agenzia delle
Entrate ha stabilito il trattamento fiscale da
applicare ai differenziali positivi e negativi che
scaturiscono a seguito delle operazioni concluse sul mercato
monetario on line.
In
particolare, posto che le plusvalenze conseguite dalla
compravendita di valute effettuate attraverso tale mercato
hanno rilevanza reddituale, le medesime devono essere
assoggettate all'imposta sostitutiva nella misura del
12,50%; le minusvalenze, invece, non risultano
deducibili.
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Soggetti
IRES in liquidazione: Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 6 luglio 2010, n. 66, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito un importante chiarimento riguardante i soggetti
IRES in liquidazione, per i quali la procedura di
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto
inizio ma per meno di cinque anni.
L'Agenzia
ha precisato che, ai sensi dell'art. 182, comma 3, TUIR:
·
per
tali soggetti l'ultima frazione di anno non necessita di
autonoma dichiarazione IRES, perché questa non
costituisce un autonomo "periodo di imposta
successivo";
·
"il
reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la
chiusura della liquidazione è, infatti, assorbito
dal risultato che emerge dal bilancio finale di
liquidazione e, conseguentemente, anche l'imposta ad
esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale,
tenendo conto anche delle eventuali poste di
conguaglio".
Per
la frazione di anno in oggetto permane invece l'obbligo di presentare
autonome dichiarazioni IVA ed IRAP.
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Maggiorazione
IRAP e addizionale regionale IRPEF: Comunicato stampa delle
Entrate
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Con
Comunicato stampa 1° luglio 2010, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito precisazioni in merito all'applicazione
delle maggiorazioni delle aliquote IRAP (nella misura
dello 0,15%) ed addizionale regionale IRPEF (0,30%)
che interessano le regioni Lazio, Campania, Molise e
Calabria.
Nello
specifico, l'Agenzia comunica che la maggiorazione avrà
effetto sull'acconto IRAP da effettuare a novembre 2010,
il quale dovrà essere determinato:
·
con
il metodo storico, assumendo quale imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando l'aliquota maggiorata dello 0,15%;
·
con
il metodo previsionale, assumendo come imposta di
riferimento quella determinata applicando al volume della
produzione previsto l'aliquota maggiorata dello 0,15%.
Dall'importo
dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà
sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul
quale la maggiorazione non era applicabile.
Per
quanto riguarda l'incremento dello 0,30% dell'addizionale
regionale IRPEF, lo stesso produce effetti a regime a
partire dal 2011. Pertanto, nel 2010 sono interessati
dall'aumento solo i lavoratori dipendenti che cessano il
rapporto di lavoro in corso d'anno: in questi casi, in
sede di conguaglio i datori di lavoro trattengono
l'addizionale regionale 2010 (applicando l'aliquota
maggiorata dell'1,70%) e le rate residue dell'addizionale
regionale 2009 (applicando la previgente aliquota
dell'1,40%).
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Domicilio
per la notificazione degli atti solo con comunicazione:
novità del D.L. n. 78/2010
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Il
D.L. n. 78/2010, articolo 38, comma 4, lettera a),
intervenendo sull'articolo 60, D.P.R. n. 600/1973 ha
disposto che, qualora il contribuente intenda eleggere domicilio
per la notificazione degli atti presso una persona o
ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, detto
domicilio debba risultare da un'apposita comunicazione
da inviare al competente ufficio a mezzo raccomandata A/R
o in via telematica.
Le
modalità attuative di tale disposizione saranno definite
con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
In
sostanza, dal 31 maggio 2010 non è più consentito
richiedere la domiciliazione degli atti in dichiarazione dei
redditi, compilando l'apposita sezione del frontespizio;
a tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare
le procedure di controllo delle dichiarazioni fiscali
(IVA, redditi, IRAP) introducendo un messaggio di warning
in caso di compilazione della predetta sezione.
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Registrazione
nel LUL del rimborso spese degli amministratori che non
percepiscono compensi: precisazioni ministeriali
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Il
Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 27 del 6 luglio
2010, interviene per fornire chiarimenti in merito alla
possibilità di omettere la registrazione nel LUL del
rimborso spese degli amministratori che non percepiscono
compensi.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Ministero ricorda che "gli
amministratori sono da iscrivere nel LUL solo se non
sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in
cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi
spese".
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Dichiarazioni
di responsabilità on-line anche per le aziende agricole
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L'INPS,
nel Messaggio n. 17878 del 6 luglio 2010, comunica
che il servizio on-line presente sul sito istituzionale alla
sezione "Servizi per le Aziende e i Consulenti" è
stato implementato con nuove funzionalità per le aziende
agricole.
In
particolare, l'applicativo "Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente", in breve "DiResCo",
prevede ora, anche per le aziende agricole, l'invio
telematico della dichiarazione di responsabilità che
attesti la sussistenza dei requisiti previsti per la
concessione degli incentivi di cui al comma 7, articolo
7-ter, del D.L. n. 5/5009 (datori di lavoro che assumono
lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di
ammortizzatori sociali in deroga).
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Legge
104/92: le novità per l'assistenza ai disabili
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In
data 6 luglio 2010, il Ministero del Lavoro ha
pubblicato due interpelli contenenti chiarimenti in merito
all'assistenza ai disabili. In particolare:
·
nell'Interpello
n. 30, il Ministero precisa che, qualora il disabile
presti attività lavorativa, non si può escludere a priori
il diritto al congedo straordinario biennale da parte di un
familiare, relativo al medesimo periodo;
·
nell'Interpello
31, il Ministero ritiene possibile che, in relazione ai
3 giorni di permesso retribuito mensile (fruibili anche ad
ore), il datore di lavoro possa richiedere una
programmazione settimanale o mensile di tali assenze, fermo
restando che non si deve compromettere il diritto del
disabile ad una effettiva assistenza.
L'INPS,
inoltre, con il Messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010,
ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la possibilità
di recuperare gli importi relativi al congedo straordinario
biennale per l'assistenza a un disabile (di cui all'art. 42,
comma 5 del D.Lgs n. 151/2001) per tutti i datori di lavoro
del settore privato anche se i lavoratori sono iscritti ad
un Ente diverso dall'INPS.
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Ammissibilità
della procedura di emersione a seguito di accertamento
ispettivo
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Il
Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello
n. 29 del 6 luglio 2010, ha chiarito che in caso di
istanza volta ad ottenere la regolarizzazione di lavoratori
in nero (art. 1, commi 1192-1201, L. n. 296/2006), qualora
la stessa venga avanzata a seguito di accertamento
ispettivo, deve essere accolta:
·
se
l'azienda abbia fatto rinvio al verbale ispettivo in
sede di accordo sindacale, pur omettendo di indicare i nomi
dei singoli lavoratori;
·
se
l'azienda non include lavoratori risultati come subordinati
a seguito di ispezione, ma dichiarati autonomi con
successiva sentenza passata in giudicato, precedente
all'attivazione della procedura di emersione.
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Fondo
Volo: limite massimo di retribuzione pensionabile
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Il
Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 28 del 6 luglio
2010, fornisce chiarimenti riguardo la possibilità
dell'estensione ai lavoratori iscritti al Fondo Volo, aventi
diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in
base al sistema retributivo con le modalità di calcolo
fissate dall'art 1-quater del D.L. n. 249/2004, del sistema
di calcolo per la determinazione della retribuzione
pensionabile ex art. 24, commi 6 e 7 della Legge n. 895/1965
(come sostituito dall'art. 8, Legge n. 480/1988), secondo
l'interpretazione contenuta nell'interpello n. 7/2008.
Viene
precisato che l'interpretazione sul calcolo delle
retribuzioni degli anni precedenti "va limitata alle
sole ipotesi in cui risulti ancora operante il sistema di
calcolo del tetto pensionabile ai sensi dell'art. 24 comma
6, L. n. 859/1965 non potendo, al contrario, trovare
applicazione per i lavoratori interessati dalla nuova
disciplina introdotta dall'art. 1-quater del D.L. n.
249/2004 in ragione dell'intervenuta modifica del sistema di
calcolo stesso."
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