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Plusvalenza
per l'avviamento: Sentenza Ctr Lazio
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Con
Sentenza depositata il 27 maggio 2010, n. 120/7/2010,
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha
stabilito che ai fini dell'accertamento relativo alle
imposte dirette, la plusvalenza scaturita dal valore
dell'avviamento su cui è pagata l'imposta di registro
rappresenta per gli Uffici solo una presunzione, che può
quindi essere smentita dal contribuente qualora egli
fornisca prova contraria.
I
Giudici hanno infatti rilevato che in effetti il valore
relativo al pagamento dell'imposta di registro costituisce
il valore di compravendita di un bene, rispetto a
quello delle imposte dirette che si riferisce al solo valore
di acquisto: tuttavia tutto ciò costituisce solamente
una presunzione, che legittima l'Amministrazione finanziaria
a procedere ad accertamento induttivo.
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La
mancata esibizione dei documenti è indizio di condotta
dolosa: Sentenza della CTR Lombardia
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Con
Sentenza n. 21/66/10, la Commissione tributaria
regionale della Lombardia ha stabilito che qualora il contribuente
non esibisca i documenti, tale condotta rappresenta un indizio
della volontà dello stesso di sottrarsi al legittimo
controllo degli uffici finanziari.
Ne
deriva che il comportamento, sanzionabile in quanto
considerato sleale nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria, è espressione della consapevole scelta
dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali.
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Accertamento
valido anche in caso di calcoli errati da parte
dell'Ufficio: Sentenza della Cassazione
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Con
Sentenza 21 luglio 2010, n. 17072, la Corte di
Cassazione ha statuito che l'errore di calcolo del
Fisco non compromette l'intero accertamento. In base
alla Sentenza, infatti, il giudice non può annullare il
processo di accertamento ma deve procedere a una nuova
valutazione.
Nel
caso specifico, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria non
aveva calcolato correttamente il maggior ricavo, non
avendo considerato i beni strumentali.
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In
arrivo la proroga dei versamenti di agosto
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È
in corso di emanazione il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che dispone:
·
il
rinvio dal 16 agosto al 20 agosto
·
dei
termini di pagamento in scadenza nelle prime tre settimane
di agosto.
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Il
DURC non è necessario per partecipare all'appalto pubblico
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Il
TAR Emilia Romagna, con la Sentenza n. 5425/2010, ha
stabilito che, ai fini della partecipazione ad una gara
d'appalto pubblica, non è necessario presentare la
certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Posto
che la certificazione della regolarità contributiva è
requisito per la partecipazione fin dal momento della
domanda, è stata riconosciuta la facoltà dell'azienda a
dichiarare tale condizione, previo impegno a presentare la
certificazione al momento dell'assegnazione, pena
l'esclusione.
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