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Plusvalenza per l'avviamento: Sentenza Ctr Lazio

Con Sentenza depositata il 27 maggio 2010, n. 120/7/2010, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che ai fini dell'accertamento relativo alle imposte dirette, la plusvalenza scaturita dal valore dell'avviamento su cui è pagata l'imposta di registro rappresenta per gli Uffici solo una presunzione, che può quindi essere smentita dal contribuente qualora egli fornisca prova contraria.

I Giudici hanno infatti rilevato che in effetti il valore relativo al pagamento dell'imposta di registro costituisce il valore di compravendita di un bene, rispetto a quello delle imposte dirette che si riferisce al solo valore di acquisto: tuttavia tutto ciò costituisce solamente una presunzione, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo.

La mancata esibizione dei documenti è indizio di condotta dolosa: Sentenza della CTR Lombardia

Con Sentenza n. 21/66/10, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che qualora il contribuente non esibisca i documenti, tale condotta rappresenta un indizio della volontà dello stesso di sottrarsi al legittimo controllo degli uffici finanziari.

Ne deriva che il comportamento, sanzionabile in quanto considerato sleale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è espressione della consapevole scelta dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali.

Accertamento valido anche in caso di calcoli errati da parte dell'Ufficio: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza 21 luglio 2010, n. 17072, la Corte di Cassazione ha statuito che l'errore di calcolo del Fisco non compromette l'intero accertamento. In base alla Sentenza, infatti, il giudice non può annullare il processo di accertamento ma deve procedere a una nuova valutazione.

Nel caso specifico, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria non aveva calcolato correttamente il maggior ricavo, non avendo considerato i beni strumentali.

In arrivo la proroga dei versamenti di agosto

È in corso di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone:

·         il rinvio dal 16 agosto al 20 agosto

·         dei termini di pagamento in scadenza nelle prime tre settimane di agosto.

Il DURC non è necessario per partecipare all'appalto pubblico

Il TAR Emilia Romagna, con la Sentenza n. 5425/2010, ha stabilito che, ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto pubblica, non è necessario presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC).

Posto che la certificazione della regolarità contributiva è requisito per la partecipazione fin dal momento della domanda, è stata riconosciuta la facoltà dell'azienda a dichiarare tale condizione, previo impegno a presentare la certificazione al momento dell'assegnazione, pena l'esclusione.

 

 

 

 

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