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ComUnica: l'iscrizione all'albo degli artigiani sconta il bollo una sola volta

Con Risoluzione 29 marzo 2010, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, della Comunicazione unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.

In particolare, l'Agenzia precisa che per la presentazione online del modello "ComUnica" al Registro delle imprese, gli artigiani sono tenuti al pagamento del bollo una volta sola. Infatti, la successiva pratica finalizzata ad ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani, rappresenta solamente una documentazione integrativa della prima.

Non sono assoggettate al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell'introduzione della "ComUnica" erano esenti da imposta (ad esempio, la richiesta di attribuzione della partita IVA nonché gli atti e i documenti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie).

Approvata la ricevuta della ComUnica

Con Decreto 23 marzo 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato i nuovi modelli che verranno rilasciati dal Registro Imprese e che attesteranno:

·         l'accettazione della Comunicazione Unica;

·         il deposito di atti;

·         la mancata iscrizione alla CCIAA.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di adeguare anche tale modulistica alla nuova procedura ComUnica che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile.

Niente bollo sui certificati anagrafici allegati alla dichiarazione di successione: Risoluzione

Con Risoluzione 29 marzo 2010, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i certificati anagrafici allegati alla dichiarazione di successione non scontano l'imposta di bollo.

In tal caso, trova infatti applicazione l'articolo 5 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, che ammette l'esenzione dall'imposta di bollo per i ".documenti . presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie".

Essendo la dichiarazione di successione un adempimento di natura fiscale, detti certificati possono essere quindi rilasciati senza il versamento dell'imposta di bollo; tuttavia, è richiesto che la destinazione ad uno degli usi indicati nella Tabella annessa all'allegato B sia riportata sul certificato stesso.

Dati dello scudo fiscale fuori dal flusso ordinario del 31 marzo: Comunicazione delle Entrate

Con una Comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha informato che i dati dello scudo fiscale dovranno essere trasmessi all'Anagrafe tributaria una volta diffuse le modalità operative ad hoc, oggetto di prossima comunicazione.

Gli intermediari che si occupano di tale adempimento non potranno, pertanto, utilizzare il flusso della comunicazione dei dati relativi all'ordinario monitoraggio fiscale per l'anno 2009, da inviare entro il 31 marzo, per trasmettere i dati relativi ad operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

Cassazione: è mobbing ridicolizzare un subalterno

Con la Sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla compartecipazione alla colpa dell'azienda, nel caso di comportamenti "mobbizzanti" di un responsabile nei confronti di un subalterno.

In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto colpevole l'azienda che non si è operata adeguatamente nell'evitare che un proprio dirigente interrompesse comportamenti ridicolizzanti e vessatori nei confronti di un dipendente, addirittura fino a giungerne al licenziamento.

Chiarimenti in materia di reddito di lavoro dipendente: Risoluzione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 26 del 29 marzo 2010, ha fornito indicazioni concernenti alcune questioni interpretative in materia di reddito di lavoro dipendente, emerse durante il Forum lavoro del 17 marzo 2010. In particolare i chiarimenti riguardano:

·         la rilevanza fiscale dei ticket restaurant ai fini della franchigia di esenzione dei fringe benefits (art. 51, comma 3, Tuir);

·         i criteri identificativi degli oneri di utilità sociale (art. 100, comma 1, Tuir);

·         il criterio del valore normale (art. 9, comma 3, Tuir).

In special modo, l'Agenzia ha precisato che l'importo del valore nominale dei ticket restaurant eccedente il limite di euro 5,29 non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione dei fringe benefits pari ad euro 258,23 e, di conseguenza, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati

L'INPS, nella Circolare 29 marzo 2010, n. 43, fornisce istruzioni in merito agli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c) del DL n. 185/2008 e applicabili, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, anche ai lavoratori apprendisti licenziati, ricordando che per la fruizione di tale trattamento non sono richiesti i requisiti generalmente necessari (anzianità di servizio e contribuzione DS).

Nello specifico l'Istituto prende in esame le due possibili fattispecie che possono verificarsi in base all'intervento o meno dell'Ente bilaterale; infatti:

·         in caso di intervento integrativo dell'Ente bilaterale l'apprendista può accedere alla disoccupazione in deroga (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali) per la durata massima di 90 giornate, esaurita la quale può avere accesso al trattamento di mobilità in deroga;

·         in caso di mancato intervento dell'Ente bilaterale l'apprendista licenziato può accedere esclusivamente al trattamento di mobilità in deroga.

In ogni caso i requisiti per il riconoscimento dell'indennità in deroga sono il possesso di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

 

 

 

 

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