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DICHIARAZIONE COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI)

carrozziere

Si comunica che il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 ha modificato la definizione di “immissione sul mercato” per quanto concerne i COV (Composti Organici Volatili quali per esempio pitture, vernici, prodotti per carrozzeria): si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo gratuito o oneroso; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
Pertanto i soggetti che mettono a disposizione i prodotti previsti dall’allegato I del Dlgs 161/2006 all’utente finale non sono più tenuti alla presentazione della dichiarazione COV.
Alla luce di questa semplificazione rimangono obbligati all’invio della dichiarazione annuale dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato i produttori, gli importatori, gli intermediari, i grossisti ma non i rivenditori all’utente finale.
Ricordiamo che la dichiarazione riferita all’anno 2012 va inviata entro il 1 marzo 2013 ai sensi dell’art. 5 del DLgs 161/2006 (come modificato dal Dlgs 33/2008).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su modulistica cartacea in busta chiusa e inviata all’indirizzo indicato dalla propria Camera di Commercio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Assistenza Tecnica dell’Ascom (tel. 049.8209822-763).

Padova, 13 febbraio 2013