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Nuovo tasso degli interessi di mora: Provvedimento

Con Provvedimento 22 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate fissa, a partire dal 1° ottobre 2011, nella misura del 5,0243% (contro il precedente 5,7567%), il nuovo tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, dovuti dalla data di notifica della relativa cartella esattoriale e fino alla data di effettivo pagamento.

Tali interessi vengono calcolati secondo le disposizioni di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/73, e, a seguito del c.d Decreto sviluppo, la base di calcolo non sarà più costituita dall'intero importo delle somme iscritte a ruolo, ma si escluderà quanto dovut o a titolo di sanzioni ed interessi passivi.

 

 

Maggiorazioni IRAP ed addizionali regionali IRPEF per le Regioni Calabria, Molise e Campania

Con Comunicato Stampa 23 giugno 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che per le Regioni Calabria, Molise e Campan ia si sono consolidate le condizioni per l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota IRAP di 0,15 punti percentuali, e di 0,30 punti percentuali delle addizionali regionali all'IRPEF (come previsto dall'art. 2, comma 86, L. n. 191/2009).

Per il calcolo degli acconti IRAP in tali Regioni sarà necessario:

in caso di utilizzo del metodo storico, assumere quale imposta del periodo precedente l'aliquota 2010 comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;

con il metodo previsionale, assumere come imposta quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per quanto riguarda la maggiorazione IRPEF, essa produrrà effetti nell'anno 2012. Tuttavia, qualora vi sia interruzione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il datore di lavoro tratterrà, in sede di conguaglio, l'addizionale region ale IRPEF 2011, oltre alle rate residue dell'addizionale regionale 2010, applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70.

 

 

Ammissibile il ravvedimento parziale ma non quello a rate: Risoluzione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 23 giugno 2011, n. 67, ha fornito dei chiarimenti in tema di ravvedimento operoso, specificando che:

è ammissibile il ravvedimento "parziale" di quanto originariamente e complessivamente dovuto, a condizione che siano versati i relativi interessi e sanzioni, non siano intervenuti controlli fiscali e non siano scaduti i termini per i l ravvedimento;

non è ammissibile invece la "rateazione delle somme da ravvedimento". L'Agenzia nega che il ravvedimento si perfezioni con il versamento della c.d. "prima rata" entro il termine ultimo e che il contribuente possa beneficiare delle sanzioni rido tte anche per i versamenti successivi, effettuati oltre la scadenza.

Inoltre, nel caso di controlli fiscali, la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni è preclusa e se le verifiche intervengono tra un versamento e l'altro non si ha la definizione integrale della violazione.

 

 

INAIL: valorizzazione della PEC quale strumento privilegiato di spedizione degli atti

L'INAIL, con la Nota prot. n. 4604 del 21 giugno 2011, comunica l'intenzione di rendere la posta elettronica certificata (PEC) lo strumento privilegiato nei rapporti con i clie nti, e in particolare per la spedizione degli atti ufficiali.

Nel particolare, ricordando che ai sensi del decreto anti-crisi (DL n. 185/2008) le Aziende (costituite in forma societaria) devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011, l'INAIL avvisa che sta per iniziare una fase sperimentale con le aziende che hanno già comunicato i loro indirizzi PEC, durante la quale i documenti e gli atti ufficiali verranno inviati sia in modalità tradizionale che tramite PEC e che durerà, indicativamente, fino alla fine del 2011. L'Istit uto comunica inoltre che sono in via di definizione intese con le associazioni di categoria per diffondere la PEC anche tra le imprese individuali, che erano escluse dalle previsioni del decreto-anticrisi.

 

 

Mancato recepimento di una direttiva europea e rimborso dell'imposta

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13329 del 17 giugno 2011, ha statuito che il contribuente, in caso di mancato recepimento di una direttiva comunitaria che prevede l' esenzione dal pagamento di un'imposta, ha diritto al rimborso della stessa, purché non sia scaduto il termine utile per la presentazione dell'istanza al fisco.

Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che "il contribuente (.) ha la possibilità di chiedere il rimborso di quanto abbia indebitamente pagato anche prima che la direttiva comunitaria sia stata recepita dallo Stato, e comunque a prescindere da tale recepimento, sempre che (.) la direttiva sia precisa ed incondizionata da tale recepimento (.)."