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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: Circolare delle Entrate |
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Con Circolare 24 ottobre 2011, n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rideterminazione del valore dei terreni e partecipazioni, prevista dal D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto sviluppo"). Tra gli argomenti trattati nel documento di prassi si segnalano i seguenti: nuovi soggetti interessati; redazione della perizia giurata di stima; modalità di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta; gestione del contenzioso; indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione finanziaria ha inoltre sottolineato come, a seguito delle previsioni di cui alla lettera ee), comma 2, articolo 7, D.L. n. 70/2011, il contribuente potrà "scalare" direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazion e quanto già corrisposto in occasione di analoghe operazioni per gli stessi beni. |
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Definizione agevolata delle liti pendenti: Circolare dell'Agenzia delle Entrate |
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Con Circolare 24 ottobre 2011, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 sulla definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011 di valore fino ad euro 20.000. In primo luogo, la Circolare chiarisce che sono escluse dall'agevolazione le liti definite con sentenza non più impugnabile nel periodo tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011. Inoltre, è stato chiarito che non è possibile definire le questioni: concernenti atti diversi da quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/92; di valore indeterminato o indeterminabile; relative a ruoli emessi per imposte e ritenute indicate nelle dichiarazioni presentante, ma non versate, poiché si procede al recupero di tali importi senza un atto di rettifica della dichiarazione, ma direttamente con un atto di riscossione . Infine, si sono spiegate le modalità di definizione di tali tipi di controversie: il contribuente deve pagare quanto dovuto entro il 30 novembre 2011, utilizzando il Mod. F24 "Versamenti con elementi identificativi", codice tributo 8 082 e presentare telematicamente la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012. |
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Spesometro, le risposte delle Entrate ai quesiti |
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it le risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sulla comunicazione delle operazioni I VA di importo non inferiore ad euro 3.000/3.600 (c.d. "spesometro"), introdotta dall'art. 21, D.L. n. 78/2010. Tra i chiarimenti forniti, si segnala in particolare che: sono operazioni rilevanti, e pertanto devono essere comunicate qualora sopra soglia, i corrispettivi SNAI, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi e le singole giocate al Lotto; non devono essere comunicate le operazioni effettuate in ambito comunitario, poiché già monitorate attraverso i Modd. Intra e il sistema Vies; in caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici è prevista la compilazione di un unico rigo di dettaglio. È comunque sempre consentita la possibilità, in caso di dubbi sulla natura del contratto, di riportare ogni operazione in modo autonomo. |
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Indennità di mobilità in unica soluzione e incentivo al lavoro autonomo sono incompatibili |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21820 del 20 ottobre 2011, ha chiarito che, in caso di percezione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione, deve considerarsi esclusa la possibilità di fruire contestualmente la somma una tantum prevista per incentivare il lavoro autonomo. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che i due trattamenti sopra richiamati devo essere considerati tra loro incompatibili. Con l'occasione viene chiarito anche il caso in cui il lavoratore beneficiario dell'indennità di mobilità svolgesse, già in precedenza una contestuale attività autonoma. In tale ultimo caso non sarà ammissibile la richiesta di corresponsione anticipata in unica soluzione, dovendosi il lavoratore accontentare della somma a cadenza mensile a lui spettante. |
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Ministero del Lavoro: collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni |
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Con Circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, il Ministero del Lavoro, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 9 del DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 1 48/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto), fornisce chiarimenti in materia di collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni. Infatti, per effetto delle modifiche alla disciplina della compensazione nelle assunzioni di disabili, dal 13 agosto 2011 i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che fanno parte di gruppi di imprese, possono compensare tra le diverse unità produttive e amministrative/imprese dislocate in Italia, le quote obb ligatorie di assunzione di lavoratori aventi diritto al c.d. servizio di "collocamento mirato". In particolare, la compensazione opera in via automatica ed in capo ai datori di lavoro vige l'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, della trasmissione telematica del prospetto annuale attestante l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale, ai servizi provinciali competenti, in relazione alle unità produttive/sede dell'impresa appartenente al gruppo che ha effettuato la compensazione. |
