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Credito IVA e stabile organizzazione: Risoluzione

Con Risoluzione 24 novembre 2011, n. 108, l'Agenzia delle Entrate, superando il precedente orientamento contenuto nella R.M. n. 327/2008, ha chiarito che in caso di chiusura della partita IVA aperta attraverso l'identificazione diretta e apertura di una nuova partita IVA per l'istituzione di una stabile organizzazione, l'imposta a credito che è stata maturata dalla vecchia posizione viene trasferita.

L'Amministrazione finanziaria, ha inoltre precisato che: "un soggetto passivo che ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l'IVA esercitando la det razione".

Non rileva che il credito sia relativo ad operazioni effettuate con la precedente partita IVA.

 

 

Pec non obbligatoria per le società fallite: parere del Mise

A seguito del parere 24 novembre 2011, n. 223761, reso dal Ministero dello sviluppo economico, le società fallite non sono più obbligate a comunicare l'indirizzo di PEC al Registro delle imprese: il curatore può comunque presentare la domanda alla Camera di commercio competente e indicare, a questo scopo, il proprio indirizzo Pec.

L'obbligo a tale adempimento, ai sensi dell' all'art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, entro il termine del 29 novembre 2011, resta invece per:

concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatori o in prosecuzione dell'attività: la comunicazione spetterà al legale rappresentante della società;

concordati liquidatori nella fase post-omologa: di tale adempimento sarà onerato il liquidatore.

 

 

Codice tributo per le attività immateriali: Risoluzione

Con Risoluzione 24 novembre 2011, n. 109, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo "1843" denominato "Imposta sostitutiva a seguito di operazione stra ordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10 ter, dl n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali".

Viene così reso possibile l'affrancamento delle attività immateriali, dei marchi di impresa e degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato, previsto dal D.L. n. 98/2011 e definito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entr ate 22 novembre 2011.

Il codice è utilizzabile in sede di compilazione del Mod. F24 e deve essere inserito nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "Importi a debito versati".

Si ricorda, infine, che il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il prossimo 30 novembre e non può essere compensato con altri ed eventuali crediti del contribuente.

 

 

Codice tributo per interessi e canoni: Risoluzione

Con Risoluzione 24 novembre n. 110 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta per l'esenzione dalle impost e sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

Per il pagamento della citata ritenuta si dovrà utilizzare il codice "1063", denominato "Ritenuta su interessi versata dal sostituto d'imposta - Articolo 23, comma 4, DL n. 98/2011".

La Risoluzione ricorda che per l'applicabilità dell'esenzione è necessario che il prestito sia in corso alla data del 6 luglio 2011; l'esenzione potrà inoltre riferirsi anche agli interessi già corrisposti, a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali.

In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6%, ed è anche sostitutiva del tributo di registro relativo all'atto di garanzia.

 

 

Nullo l'accordo per l'inserimento nelle liste: il datore evita il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24828 del 24 novembre 2011, cassando il ricorso del lavoratore, ha ritenuto non condannabile al risarcimento del danno il dato re di lavoro che, nonostante l'accordo stipulato con il lavoratore in sede sindacale due anni dopo il licenziamento, non aveva proceduto all'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore, facendo "perdere" allo stesso la relativa indennità.

Nel particolare, la Suprema Corte ha ritenuto nullo l'accordo, sentenziando che il lavoratore non poteva aver diritto al risarcimento del danno "posto che il complesso negoziale attraverso il quale era stato assunto quest'ultimo impegno dalla parte dat oriale era palesemente nullo, in quanto diretto ad eludere le norme imperative in materia di mobilità e a realizzare una frode alla legge".

 

 

Rischio d'impresa e gestione aziendale elementi per la sussistenza dell'associazione in partecipazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24619 del 22 novembre 2011, ha statuito che, ai fini della rivendicazione dell'esistenza di un rapporto di associazione in partecipaz ione e dell'assenza di un vicolo di subordinazione, va documentata la partecipazione al rischio d'impresa e alla gestione aziendale.

In particolare, nel caso in cui manchi o non sia prodotta in giudizio la documentazione a conferma del rapporto di associazione (ad esempio la contabilità che attesta i ricavi dell'esercizio nei periodi in esame, le percentuali di spettanza degli associat i, gli acconti a loro corrisposti, etc.), si deve propendere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; spesso in tale ipotesi l'associazione in partecipazione costituisce un espediente per regolarizzare rapporti in nero. Si sottolinea, inol tre, che il vincolo di subordinazione non è escluso automaticamente dalla pretesa inesistenza del potere gerarchico (ad esempio nel caso di mansioni elementari come quelle degli addetti al banco del bar).