|
Giochi a distanza, istituiti i codici tributo per il canone di concessione: Risoluzione |
|
Con Risoluzione 25 luglio 2011, n. 73, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo relativi al canone di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici, ai sensi dell'art. 24, comma 13, lett. a), Legge n. 88/2009. In particolare, nel rispetto degli obblighi comunitari, sono stabilite concessioni più rigorose per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici a distanza. I soggetti in possesso dei requisiti che ottengono tali concessioni, devono versare, con il Mod. F24 Accise: l'importo relativo al canone utilizzando il codice tributo 5256 "Canone concessione giochi a distanza"; in caso di ritardo nel pagamento, la penale con il codice tributo 5257 "Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza", e gli interessi con il codice 5258 "Interessi per tard ivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza". |
|
E' legittimo il raddoppio dei termini per le verifiche fiscali: Corte Costituzionale |
|
Con Sentenza 25 luglio 2011, n. 247, la Corte Costituzionale riconosce la legittimità della norma introdotta dal D.L. n. 223/2006, che dispone il raddoppio dei termin i per la decadenza dell'azione di accertamento in presenza di un reato tributario anche nel caso in cui la violazione penale sia stata constatata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento. Non si tratta infatti di riapertura o proroga di termini scaduti, bensì di termini fissati direttamente dalla legge e su cui l'Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità: spetterà però al giudice tributario, qualora richiesto dal contr ibuente, accertare se l'Ufficio abbia agito con imparzialità o abbia invece fatto un uso pretestuoso e strumentale della legge. A tal fine, quindi, contribuenti ed imprese dovranno conservare documenti fiscali e contabilità per almeno 8 anni dopo la presentazione della dichiarazione. |
|
Riduzione aliquote IRPEF: Legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (bozza) |
|
Tra gli obiettivi contenuti nella bozza di Legge delega per la riforma fiscale e assistenziale approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2011, da attuare mediante l'emanazione entro 3 anni di uno o più decreti legislativi, si segnala la riduzione delle aliquote IRPEF che passeranno dalle attuali cinque a tre e saranno pari rispettivamente al 20%, 30%, 40%. Non sono ancora stati individuati gli scaglioni di reddito e, pertanto, l'impatto della tassazione non può essere quantificato. Nella Legge si delega, inoltre, il Governo a eliminare/ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. |
|
Uniemens: nuova versione del documento tecnico |
|
In data 25 luglio 2011, l'INPS ha messo a disposizione sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata all'Uniemens, la versione 1.2.3 del documento tecnico. La nuova versione introduce nuovi elementi e causali nella "Denunciaindividuale", in particolare si segnala l'inserimento della nuova causale ROL in "CausaleVarRetr" di "VarRetributive" di "DatiRetributivi" che deve essere utilizzata per indicare l 'avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale. |
|
Cassazione: nessun reato per l'azienda prossima al fallimento che non versa contributi e stipendi |
|
Con la Sentenza n. 29616 del 25 luglio 2011 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'omissione del pagamento delle retribuzioni e relativo versamento di contribuzione da par te di imprese che siano prossime al fallimento. In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che le aziende che siano in procinto di attivare le procedure fallimentari non siano perseguibili poiché l'omissione contributiva "è una forma particolare di appropriazione indebita e di cons eguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti". |
|
Contribuzione sospesa a Lampedusa: le indicazioni dell'INPS |
|
L'INPS, con la Circolare n. 98 del 22 luglio 2011, interviene per fornire indicazioni operative in merito alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta in seguito "allo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa" dichiarato nei confronti dell'isola di Lampedusa. In particolare, beneficiari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 sono i soggetti - operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 - rientranti nelle seguenti categorie: datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. |
