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Prelievo sulle imposte indirette: Legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (bozza)

La bozza di Legge delega per la riforma fiscale e assistenziale approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2011, all'art. 3 pone, tra i principali obiettivi, lo spostamento del prelievo dalle imposte dirette alle imposte indirette. In particolare, si tratta di una graduale revisione delle aliquote IVA:

tenendo in considerazione i possibili effetti inflazionistici;

in coordinamento con il sistema delle accise, al fine di evitare duplicazioni d'imposta.

Viene inoltre prevista la razionalizzazione dei sistemi speciali ed una semplificazione degli adempimenti formali, attuati sulla base dello standard comunitario.

 

 

IRAP: necessaria autonoma organizzazione anche per il piccolo imprenditore

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 16340, depositata il 27 luglio 2011, ha fornito un'interpretazione estensiva del concetto di autonoma organizzazione quale requisito fondament ale per stabilire l'assoggettamento o meno ad IRAP.

Secondo la Cassazione, il requisito dell'autonoma organizzazione deve sussistere anche in capo all'imprenditore e non solo al libero professionista: in mancanza, l'imprenditore non deve essere soggetto ad IRAP. La Cassazione individua due elementi che sono necessari affinché l'attività possa considerarsi autonomamente organizzata:

il contribuente (imprenditore o libero professionista) è l'unico responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative delle quali altri ne hanno la responsabilità;

utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività.

Anche per l'attività imprenditoriale, la mancanza di tali elementi (la cui prova va fornita dal contribuente) denota la non sussistenza di un'attività autonomamente organizzata e quindi il non assoggettamento ad IRAP.

 

 

Contributo per il soggiorno nella città di Roma: codici tributo

Con Risoluzione 26 luglio 2011, n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito tre nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di soggiorno dovuto, a partire dal 1° gennaio 2011, da chi alloggia nelle strutture ricettive della città di Roma, come previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n. 78/2010 e dalla Deliberazione 28 luglio 2010, n. 67, adottata dal Comune di Roma.

I codici tributo individuati dalla Risoluzione sono i seguenti:

"3936", denominato "Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett.e) dl. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010";

"3937", denominato "Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e) dl. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 /2010 - Interessi";

"3938", denominato "Roma Capitale - Contributo di soggiorno - art. 14, c.16, lett. e) dl n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010 - Sanzioni".

In sede di compilazione del mod. F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione "ICI ed altri tributi locali", con l'indicazione del codice catastale del comune di Roma (H501). Nel campo "Anno di riferimento" va indicato l'anno cui si riferisce il vers amento.

 

 

Cassazione: datore responsabile per i danni causati da dichiarazioni inesatte

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15992/2011, ha stabilito che qualora un datore di lavoro nel certificare erroneamente le informazioni sui contributi (nel caso in esame sui contributi previdenziali) provochi un danno al lavoratore, questi avrà diritto ad essere risarcito dal datore stesso.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il danno provocato al lavoratore dalle informazioni che l'ex datore di lavoro ha fornito in relazione ad un precedente rapporto di lavoro, deve essere risarcito in quanto vige la responsabilità da conta tto sociale, per la quale è configurabile il regime probatorio stabilito dall'art. 1218 cod. civ., per il quale il lavoratore ha l'obbligo di provare il nesso causale tra l'insorgenza del danno e le informazioni ricevute dall'ex datore, mentre quest'ultim o dovrà dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da cause a lui non imputabili.

 

 

La "ripetitività" della prestazione lavorativa non è indice di subordinazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16254 del 26 luglio 2011, ha chiarito che la circostanza della "ripetitività" della prestazione svolta dal lavoratore, di per sé non è circostanza sufficiente per considerare la prestazione di lavoro subordinato.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che il principale indice di subordinazione è sempre e comunque rappresentato dalla presenza del potere direttivo cui il prestatore è soggetto; in assenza di quest'ultimo il solo carattere della ripetitività, del l'orario prestabilito e della modalità di corresponsione della retribuzione non possono ritenersi sufficienti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.