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Comunicazioni al Fisco delle società di leasing: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 26 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti agli operatori economici che hanno l'obbligo di comunicare al Fisco i dati relativi ai con tratti di leasing, come previsto dal Provvedimento 5 agosto 2011.

In particolare, si precisa che il termine per le annualità 2009-2010 è il 31 dicembre 2011, mentre a regime il termine è il 30 giugno relativamente ai contratti in vigore nell'anno precedente. I soggetti obbligati alla comunicazione sono:

le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo;

gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio.

 

 

Non risarcibile il danno per errata iscrizione a ruolo e iscrizione di ipoteca: Cassazione

Con Sentenza 23 settembre 2011, n. 19458, la Corte di Cassazione ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non è obbligata a risarcire il danno per ingiustificata iscrizio ne a ruolo del contribuente e conseguente illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sui beni dello stesso.

Secondo la Corte, il risarcimento del danno sarebbe ammissibile solo se l'Amministrazione finanziaria, in quanto pubblica amministrazione, nel predisporre gli atti sopra citati avesse violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione quali principi fondamentali dell'azione amministrativa. Non è sufficiente, quindi, per il contribuente, provare l'illegittimità degli atti da questa predisposti.

Inoltre, l'eventuale richiesta di risarcimento danni deve essere fatta valere davanti la giurisdizione ordinaria e non tributaria.

 

 

Manovra-bis: ricorrenza delle festività

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stato confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito D.P.C.M. fisserà annualmente le d ate in cui ricorrono le c.d. "festività laiche", nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero c oincidano con tale domenica.

In sede di conversione in legge è stata introdotta l'esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25 aprile), della festa del Lavoro (1° maggio) e della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), che non potra nno quindi essere oggetto di "spostamento".

 

 

Mobilità necessaria anche in caso di procedure concorsuali

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19406 del 23 settembre 2011, ha stabilito che la procedura di mobilità di cui alla Legge n. 223/1991 deve essere attivata anch e qualora sia in corso una procedura concorsuale, dalla quale sia chiaro che la continuazione dell'attività aziendale sia impossibile e, quindi, nel rispetto della legge, si intenda procedere a dei licenziamenti collettivi.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che l'azienda sopravvive nella sua unitarietà anche dopo il fallimento, in quanto non si può escludere a priori una futura ripresa dell'attività lavorativa (ordine del giudice, cessione dell'azienda, concordato , ecc.) e una reintegrazione sul posto di lavoro: il rapporto di lavoro, quindi, resta in uno stato di quiescenza, per il quale è necessario procedere alla massima tutela possibile per i lavoratori dettata, in questi casi, dalla mobilità.

 

 

Cassa integrazione: no all'accordo "privato" tra azienda e sindacati

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19416 del 23 settembre 2011, ha chiarito che deve considerarsi illegittimo l'accordo tra impresa e associazione sindacale nel quale i due so ggetti dichiarano reciprocamente di aver esperito tutte le procedure di comunicazione ex art. 1 Legge 223/91.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la scelta dei dipendenti ai fini della cassa integrazione non può essere effettuata sulla base di un accordo "privato" tra azienda e sindacato e per tale ragione a detti dipendenti spetterà il pagamento delle somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, per l'intero periodo di cassa integrazione.

 

 

Danno morale al dipendente ultracinquantenne demansionato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19413 del 23 settembre 2011, ha statuito che in caso di demansionamento di dipendente "anziano", cui sono stati negati gli aggiorname nti professionali e che è stato lasciato senza incarichi, il datore di lavoro deve risarcire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale.

Nello specifico, con la liquidazione del danno non patrimoniale sono stati considerati la mancata predisposizione di aggiornamenti per il personale ultracinquantenne, in quanto ritenuto prossimo al pensionamento, nonché i periodi di inoperosità e il deman sionamento.