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Per l'esonero dal Mod. 730/2011 si tiene conto anche dell'abitazione principale: Risoluzione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 25 marzo 2011, n. 35, ha chiarito che ai fini dell'esonero della presentazione del Mod. 730/2011, nei casi in cui il contribuente abbia solo redditi fondiari, nella determinazione della soglia reddituale prevista dall'art 11, comma 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (euro 500,00) occorre considerare anche il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative per tinenze.

Attraverso tale precisazione l'Agenzia ha voluto evitare errate interpretazioni della tabella "Casi di esonero con limite di reddito", inserita quest'anno nelle istruzioni ministeriali e nella cui intestazione viene riportata l'indicazione generale in base alla quale "il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze".

 

 

Tremonti tessile, quota di risparmio al 25,1903%: Provvedimento Agenzia Entrate

Con Provvedimento 24 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la quota massima di risparmio d'imposta ottenibile con il bonus c.d. "Tremonti tessile", istitu ito dall'art. 4, commi da 2 a 4, D.L. n. 40/2010 si attesta al 25,1903%.

La percentuale è calcolata rapportando il totale delle risorse stanziate e l'importo del risparmio d'imposta richiesto nel complesso dalle imprese attraverso l'invio del Mod. CRT (effettuato entro il 31/12/2010).

Si ricorda che l'agevolazione riguarda le imprese tessili che operano nei settori di cui alle divisioni 13, 14 e 15, o attività 32.99.20 della Tabella Ateco 2007 per l'attività di fabbricazione di bottoni.

 

 

Anche i prelievi dal conto aziendale legittimano l'accertamento: Cassazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 25 marzo 2011, n. 6906, ha stabilito che non solo i versamenti, ma anche i prelievi dal conto corrente aziendale, a meno che non giu stificati, legittimano l'accertamento, in quanto non possono essere considerati un onere deducibile dalla società, ma si presume che siano introiti goduti dal socio.

Essendo in materia prevista l'inversione dell'onere della prova, a carico del contribuente graverà l'incombenza di dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Ufficio sarà soddisfatto solo attraverso dati ed elementi risultanti dai conti correnti.

 

 

Non si può considerare assolto il "repechage" offrendo una collaborazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6625/2011, ha sancito che non può considerarsi assolto l'onere di "repechage" del dipendente licenziato se l'azienda propone un'attività di natura non subordinata esterna all'azienda, quale si configura il lavoro con contratto di sub-agenzia.

Nel particolare, nei confronti del dipendente assunto precedentemente con un contratto di lavoro dipendente, l'azienda non può considerare assolto l'onere di "repechage" offrendo un contratto di sub-agenzia (quindi lavoro autonomo ed esterno all'azienda), che non garantisce - sostiene la Corte - le stesse garanzie reali in termini di flusso di lavoro e di reddito, soprattutto quando l'azienda offre ad altri dipendenti un posto fisso. In questa situazione, quindi, il datore non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo motivando tale provvedimento con il "rifiuto di accettare qualsiasi ipotesi di ricollocazione tra quelle prospettate dall'azienda".

 

 

Periodi di formazione e lavoro computati anche ai fini dell'anzianità di servizio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6298/2011 ha chiarito che, in presenza di trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indete rminato, ovvero in caso di assunzione a tempo indeterminato sulla base di chiamata diretta entro i dodici mesi dal momento della cessazione del contratto di formazione e lavoro, la disposizione di cui all'art. 3 del DL n. 726/1984 in base alla quale il pe riodo di formazione e lavoro va computato nell'anzianità di servizio, vale anche in materia economica.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il beneficio, di cui alla disposizione legislativa citata, va considerato valido anche in relazione alle disposizioni in materia economica contenute nei diversi CCNL, prime fra tutte quelle relative all a concessione di somme a titolo di anzianità.

 

 

Congedo di maternità per le lavoratrici che svolgono lavori faticosi

Con la Nota del 16 marzo 2011, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla proroga del congedo di maternità ai sensi degli artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs n. 151/2001, per quelle madri c he lavorano presso una cooperativa, in funzione di assistenza di persone soggette da disabilità psico-fisiche.

L'art. 7, lettera l) del D.Lgs n. 151/2001 prescrive l'astensione dal lavoro durante la gestazione e per i sette mesi successivi per quelle lavoratrici adibite a funzioni analoghe ma prestate presso strutture ospedaliere.

Il D.Lgs prevede, inoltre, che l'astensione dal lavoro possa essere disposta sia dai medici dell'ASL, su richiesta del Ministero del Lavoro, che direttamente dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

Dopo che l'ASL ha dato parere negativo, il Ministero conclude auspicando un nuovo intervento della stessa alla luce di due considerazioni: in primo luogo la distinzione tra lavoratrici di cooperative e di strutture ospedaliere non pare conformarsi alla ra tio della legge; in secondo luogo nella vicenda in osservazione l'intervento della ASL è stato invocato dal datore di lavoro e non dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

 

Durc: sempre obbligatorio nei contratti pubblici

Riapre questa mattina il sito "sportellounicoprevidenziale.it". L'INAIL, nella Circolare n. 22 del 24 marzo 2011, ha comunicato la sospensione del servizio dalle ore 23,00 del 24 marz o alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.

L'Istituto, nel commentare le novità introdotte dal Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), in base al quale, per tutti i contratti pubblici (di lavoro, di servizi o forniture, di acquisto, anche in economia o di modesta entità) è sempre obbligatorio il possesso del DURC, chiarisce che la chiusura del sito si è resa necessaria ai fini di aggiornare il servizio a tali novità.