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Precisazione sulle novità degli studi di settore: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 28 giugno 2011, n. 30, l'Agenzia delle Entrate, facendo in parte riferimento a documentazione già nota, fornisce chiarimenti sulle novità dei modelli degli studi di s ettore, per l'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2010, e del software Gerico 2011.

In particolare, le precisazioni più rilevanti vertono su:

applicazione retroattiva degli studi, qualora risultino più favorevoli al contribuente: viene confermata la possibilità di utilizzare il minor livello di congruità di Gerico, senza considerare l'effetto ribasso dei correttivi anticrisi;

chiarimenti sulle quattro tipologie di correttivi anticrisi: in particolare, il correttivo per la normalità economica interessa chi presenta una riduzione dei ricavi e dei compensi 2010 rispetto al 2009, pur essendo coerente nella gestio ne delle rimanenze iniziali; i correttivi specifici per la crisi, invece, si applicano per gli studi degli odontoiatri e del trasporto merci su strada; a livello di settore, si interviene invece sugli studi in cui si registra una riduzione d ei margini economici e della redditività; infine, il correttivo individuale tiene conto della contrazione dei costi variabili per le imprese e della ritardata percezione dei compensi per le attività professionali;

soci amministratori: la stima del loro apporto è basata sulle "teste" normalizzate con riferimento alla percentuale di lavoro svolto, e non più sulle spese sostenute per remunerare l'attività prestata (studi evoluti 2010);

cooperative a mutualità prevalente, soggetti Ias, soggetti che esercitano in prevalenza attività di consorzi e di bancoposta: i risultati degli studi di settore per il 2010 non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento nei confront i di tali soggetti, rilevando, invece, per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;

professionisti: vengono richieste informazioni più dettagliate in relazione ai canoni di locazione e leasing relativi a beni immobili e mobili.

 

 

5 per mille dell'IRPEF: il 30 giugno scade il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva

Con Comunicato stampa 28 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che giovedì 30 giugno scade il termine per l'invio, da parte degli enti del volontariato is critti nell'elenco del 5 per mille per l'anno 2011, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio.

Si ricorda al riguardo che:

la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate (scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it) allegando copia del documento di riconoscimento di chi la firma.

 

Il modello ed il documento vanno quindi spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell'ente.

anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato domanda di iscrizione per il 5 per mille 2011 devono compilare un analogo modello.

 

In questo caso la dichiarazione del legale rappresentante, insieme alla copia del documento di riconoscimento, deve essere spedita con le medesime modalità all'Ufficio territoriale del Coni relativo alla sede dell'associazione.

 

 

Le dichiarazioni dell'ex integrano l'accertamento da studi: Sentenza Corte di Cassazione

Con Sentenza 27 giugno 2011, n. 14055, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l'accertamento induttivo per l'IRPEF e l'IVA basato sugli studi di settore e suffraga to dalle dichiarazioni dell'ex moglie del contribuente.

Nel caso in oggetto, un veterinario aveva ricevuto un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. L'ex moglie aveva fornito materiale e testimonianza che confermavano la presenza di prestazioni non fatturate e di evasione di varia natura.

Nei precedenti gradi di giudizio, tali elementi erano stati considerati privi di rilevanza nel processo tributario. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato la legittimità dell'utilizzo di tale materiale, perché, pur non potendo costituire una testimonian za, attraverso tali prove documentali le presunzioni semplici si sono trasformate in "gravi, precise e concordanti".

Il Ministero del Lavoro disciplina il nuovo praticantato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011, ha approvato il nuovo regolamento che riforma la disciplina del praticantato per accedere alla p rofessione di consulente del lavoro. Viene altresì precisato che il nuovo regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, il Ministero ha stabilito che:

il praticantato avrà durata 24 mesi, e il praticante dovrà frequentare lo studio per almeno 20 ore settimanali;

la frequenza dello studio potrà essere sostituita, per un massimo di 6 mesi, dalla frequenza di corsi universitari;

la durata potrà ridursi a 12 mesi, qualora il praticante possegga una laurea magistrale e abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi;

saranno ammessi al massimo due praticanti nello stesso studio, anche se associato;

coloro che sono già iscritti all'albo dei praticanti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continueranno a seguire le regole stabilite dal DM del 1997.

 

 

Lavoratori irregolari: l'amministratore è penalmente responsabile anche quando non effettua direttamente l'assunzione

Commette un illecito penale l'amministratore dell'azienda che impiega lavoratori extracomunitari irregolari, indipendentemente dal fatto che non si sia occupato direttamente delle assunzioni È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25615 del 27 giugno 2011.

La Corte respinge l'argomentazione della difesa in base alla quale l'amministratore non sarebbe stato responsabile dal momento che non si occupava direttamente delle assunzioni. Non è rilevante nemmeno la considerazione che l'imputato non sarebbe stato al corrente della stipulazione del contratto di lavoro, avvenuta per mano di un altro dipendente della società. L'amministratore incorre infatti nella "responsabilità oggettiva", essendo venuto meno all'obbligo di impartire le istruzioni necessarie ad assic urare la legittimità delle assunzioni.

 

 

INPS: presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla CISOA

L'INPS, nella Circolare n. 91 del 28 giugno 2011, comunica che è stata rilasciata la procedura che consente, ad aziende ed intermediari, a partire dal 4 luglio 2011, l'invio delle domande di autorizzazione alla CISOA anche attraverso i servizi telematici disponibili sul sito www.inps.it.

Dopo un periodo transitorio di 6 mesi la trasmissione delle richieste di autorizzazione alla cassa integrazioni salariali del settore agricolo dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche.