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Modello per la comunicazione del domicilio per la notifica degli atti: Provvedimento |
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Con Provvedimento 2 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che i contribuenti devono utilizzare per comunicare i dati re lativi al domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi inviati dalla stessa Amministrazione (art. 60, D.P.R. n. 600/73, come modificato dal D.L. n. 78/2010). L'utilizzo di tale modello, valido anche per revocare una precedente comunicazione, diventerà obbligatorio dal 2 gennaio 2012 e può essere presentato: in forma cartacea mediante raccomandata a/r; telematicamente dallo stesso contribuente abilitato, senza avvalersi di intermediari, con lo specifico software. |
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Abuso di diritto e donazioni: Cassazione |
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Con Sentenza 2 novembre 2011, n. 22716, la Corte di Cassazione stabilisce che la donazione a coniuge e figli di una quota di immobile, per poi alienarlo poco tempo dopo, ris ulta essere un espediente per non far scattare la maggiore Irpef, costituendo pertanto elusione fiscale. Tale comportamento, infatti, configura un abuso di diritto, in quanto, seppur formalmente rispettoso del diritto vigente, è diretto ad ottenere agevolazioni fiscali non in linea con le norme che disciplinano il tributo. |
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Riconoscimento provvisorio dell'ente sportivo e tassazione agevolata dei compensi: Sentenza |
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Con Sentenza n. 144/4/2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che il riconoscimento provvisorio della natura dilettantistica di un ente sportivo è sufficiente per l'applicazione della tassazione agevolata ai compensi erogati (ex art. 90, Legge n. 289/2002) ferma restando la necessità del successivo riconoscimento definitivo da parte del CONI. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di un istruttore sportivo al quale era stato notificato un avviso di accertamento per erronea applicazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo, in quanto, nel periodo di imposta di rife rimento, il riconoscimento dell'ente sportivo non era definitivo. Diversamente, i giudici della Commissione Tributaria hanno ritenuto, dalla lettura dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, che, anche con il solo riconoscimento provvisorio, i compensi erogati nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica possono be neficiare della tassazione agevolata. |
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Niente attenuanti al datore che non fa pressioni sull'assicurazione per il risarcimento tempestivo al dipendente |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39535 del 2 novembre 2011, ha negato le attenuanti di cui all'articolo 62, n. 6 codice penale al presidente del cda di una fab brica per non aver fatto pressioni sulla società assicuratrice per far ottenere un tempestivo risarcimento del danno alla dipendente, cui era occorso un infortunio sul lavoro per il malfunzionamento di un macchinario. Nel particolare, la Corte ha sostenuto tale decisione affermando che il presidente del cda avrebbe potuto e dovuto intervenire presso la società assicuratrice per far ottenere alla dipendente il risarcimento in tempi più brevi di quelli realmente occorsi, ovvero di provvedervi personalmente: in mancanza di tali "pressioni", le attenuanti sono negate. |
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Ministero del Lavoro: prime istruzione in materia di sanzioni civili dopo il D.Lgs n. 150/2011 |
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Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 28 del 2 novembre 2011, ha fornito le prime istruzioni in materia di sanzioni civili, alla luce del D.Lgs n. 150/2011. Nello specifico vengono sanciti due principi fondamentali: gli uffici non sono mai autorizzati a transare, con eventuali sconti, in presenza di crediti con natura sanzionatoria; gli uffici non possono procedere a modificare gli importi sanzionatori che risultino non adeguati alle violazioni, senza che sia intervenuta una adeguata e motivata richiesta di parte. Tali novità si inseriscono all'interno delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs n. 150/2011, che ha riformato il rito del lavoro in materia di opposizione alle ordinanze ingiunzioni successive al 6 ottobre 2011. |
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Cassazione: valido il licenziamento anche per un solo furto |
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Con la Sentenza n. 22692 del 2 novembre 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento di un dipendente a seguito di un solo esiguo furto di b eni aziendali. L'ormai ex dipendente aveva sostenuto in giudizio che il provvedimento disciplinare del licenziamento era sproporzionato rispetto all'illecito commesso. La Suprema Corte ha però confermato la legittimità del licenziamento in quanto la proporzionalità della sanzione non va valutata solo in relazione al danno economico arrecato al datore, ma "possono riguardare sia il grado di responsabilità collegato al le mansioni affidate al lavoratore, (..) sia l'incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro." |
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Sisma Abruzzo: più tempo per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti |
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Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 pubblicato sul sito dell'Agenzia, viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo (contribuenti con residenza o sede legale nei Comuni del "cratere") sono tenuti ad eseguire gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti. Tale termine era stato originariamente fissato al 31 gennaio 2011 dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010. Per quanto riguarda la ripresa della riscossione delle rate relative ai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione degli adempimenti tributari, resta confermata la data del 16 dicembre 2011, come definita dal Decreto 4 agosto 2011. |
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Licenziamento del dipendente che nasconde la sua qualità di piccolo imprenditore |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22693 del 2 novembre 2011, ha sancito la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente, che ha taciuto al datore di lavoro di essere socio dell'impresa, diventata la migliore fornitrice dell'azienda per la quale egli stesso lavora. Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che non ha alcuna rilevanza il fatto che il lavoratore si sia limitato a segnalare ai propri superiori le offerte di materiale e servizi informatici provenienti dall'azienda di cui era socio accomandatario , non trattando in prima persona gli affari in conflitto di interessi. Infatti, il dipendente, non rivelando la sua partecipazione societaria, ha violato l'obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro e la sanzione nei confronti di chi consegue indebiti v antaggi dalla trattazione di affari d'ufficio è il licenziamento per giusta causa. |
