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Niente tazzinometro ai fini dell'accertamento induttivo: Cassazione |
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Stop all'accertamento induttivo al ristorante basato sul consumo di caffè se dalle ricevute risulta un prezzo inferiore alla media: lo ha chiarito la Corte di Cassazi one con Sentenza 29 marzo 2011, n. 7158. Nel caso analizzato il numero di caffè presupponeva un numero di coperti superiori a quelli dichiarati dal contribuente, tuttavia il prezzo della bevanda era inferiore alla media e di ciò non è stato tenuto conto ai fini della determinazione dei ma ggiori ricavi, rendendo quindi infondato l'accertamento. |
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Importazione di veicoli senza pagare l'IVA: per la Cassazione è truffa |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 29 marzo 2011, n. 12795, stabilisce, nel caso di importazione di auto dall'estero senza pagare l'IVA, si configura il reat o di truffa ai danni dello Stato, oltre che di evasione fiscale. Tale reato, inoltre, si ritiene consumato non nel momento in cui le auto vengono rese commerciabili, bensì nel momento in cui il soggetto non assolve l'IVA, vantaggio che viene conseguito presso il luogo ove le imposte avrebbero dovuto esser e pagate. |
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Acquisizione documenti fiscali presso commercialista: necessaria autorizzazione della Procura |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 25 marzo 2011, n. 6908, ha statuito l'illegittimità dell'accertamento basato su documenti fiscali sequestrati nello studio abitazione di un commercialista senza la preventiva autorizzazione della Procura. Nel caso in esame la Guardia di Finanza aveva perquisito lo studio di un commercialista presso il quale questi aveva anche fissato la propria residenza anagrafica, sequestrando documenti relativi ad una società cliente per contestare a quest'ultima una dichiarazione dei redditi infedele. Secondo la Cassazione, ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1972, l'accesso in locali diversi in cui è svolta l'attività professionale deve essere preventivamente autorizzata dalla Procura; nel caso in esame non vale la mera affermazione dell'Amministr azione finanziaria secondo la quale il professionista, nell'immobile adibito a studio, aveva solo la residenza anagrafica senza, di fatto, abitarvi. |
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Liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisisti ridotti: competenza 2010 |
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L'INPS, con il Messaggio n. 7356 del 24 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito al Messaggio n. 78 del 3 gennaio 2011, il quale disponeva che ". a far data dalla dichia razione di competenza di gennaio 2011, il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) sarà implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana". L'Istituto precisa che tale nuovo assetto ha lo scopo, per le prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2011, di semplificare le operazioni di liquidazione mediante il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell' INPS; in tal modo si evita l'aggravio, per le aziende e i lavoratori, di presentare il modello D.L. 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, che vanno presentate entro e non oltre il 31 marzo 2011, saranno utilizzate le procedure di liquidazione attualmente in uso, con la possibile adozione delle modalità previste in via sperimentale con il Messaggio n. 6027/2011. |
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Credito Cooperativo: sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo di solidarietà |
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L'INPS, con il Messaggio n. 7517 del 29 marzo 2011, rende noto che con delibera del Comitato amministratore n. 52 dell'11 marzo 2011 è stata disposta la sospensione, per il periodo da marzo 2011 a dicembre 2011 del contributo pari allo 0,50% di finanziamento al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo. In particolare, le aziende iscritte al Fondo, per il periodo da marzo 2011 a dicembre 2011, non verseranno il contributo e la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo anche in presenza del CA "3F". |
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Effetti della contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento |
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Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 10 del 28 marzo 2011, fornisce indicazioni in merito agli effetti della contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento ne l caso in cui siano irrogate sanzioni relative a illeciti diffidati e illeciti non diffidabili, con particolare riguardo al termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Il Ministero chiarisce che in tale fattispecie "il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati dal Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misur a minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)". |
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730/4: entro il 31 marzo la comunicazione dell'utenza telematica del datore |
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Con Comunicato stampa del 29 marzo 2011 l'Agenzia delle Entrate precisa che scade il 31 marzo 2011 il termine entro il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a comu nicare all'Agenzia stessa l'utenza telematica propria o dell'intermediario, presso la quale intendono ricevere i dati del modello 730-4 compilati dai propri dipendenti. Tale operazione si colloca nell'ottica di garantire la correttezza delle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e del calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare. I dati così conseguiti andranno riportati nelle procedure telematiche utilizzat e per predisporre le buste paga dei dipendenti. Il sostituto d'imposta ha l'onere di comunicare il numero di telefono cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica per garantire la celerità delle eventuali comunicazioni. |
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Indennità di mobilità e contratto di lavoro intermittente |
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Con il Messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011, l'INPS ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di riconoscere l'indennità di mobilità ai lavoratori che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente. In particolare, l'Istituto precisa che: nel caso in cui il lavoratore abbia assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro e sia rioccupato a tempo determinato o indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutta la durata del contratto (art. 8, commi 6 e 7, dell a Legge n. 223/1991); nell'ipotesi di non assunzione dell'obbligo di riposta alla chiamata del datore di lavoro, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta soltanto per i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra e la prestazione resta sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata. |
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Lavoro domestico: dal 1° aprile disoccupazione, mobilità e comunicazioni solo on-line e al telefono |
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L'INPS, con il Messaggio n. 7545 del 29 marzo 2011, ha reso noto il comunicato stampa con cui si ricorda che dal 1° aprile 2011 le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro domestico vanno presentate all'Istituto previdenziale soltanto in via telematica. In particolare, tali domande non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma soltanto: via Web - la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it); al telefono- tramite il contact-center integrato, al numero verde 803164; tramite i patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. |
