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Rappresentante fiscale in "sospensione IVA" anche dopo il D.Lgs. n. 18/2010: Risoluzione |
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Con Risoluzione 4 agosto 2011, n. 80, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per il rappresentante fiscale del soggetto passivo non residente, di continuare ad effettuare acquisti di beni e servizi in sospensione di imposta, anche a seguito delle novità in materia introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010. L'Agenzia ha dato parere positivo, affermando che ".pur nel mutato quadro normativo, che ha modificato l'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il rappresentante fiscale, come chiarito con la menzionata Risoluzione 21 giugno 1999, n. 102, può effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972". |
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Chiarimenti sui "contratti di sviluppo": Circolare |
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È stata pubblicata sulla G.U. 28 luglio 2011, n. 174, la Circolare del Ministero dello sviluppo economico 16 giugno 2011, n. 21364, con la quale sono stati forniti chiarimenti in meri to alla disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, istituiti con D.I. 24 settembre 2010, n. 300. La Circolare affronta, tra le altre, le tematiche inerenti a: spese agevolabili; modalità di richiesta dei benefici e di erogazione degli stessi; monitoraggio e casistiche di revoca delle erogazioni. |
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Emanato dall'OIC il Principio contabile n. 6 |
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L'OIC ha emanato il nuovo Principio contabile n. 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" che detta regole, in particolare, per la corretta redazione del bilan cio in caso di operazioni di ristrutturazione del debito. Tra i vari chiarimenti forniti nel documento si citano i seguenti: ristrutturazione del debito: con tale espressione si intende qualunque concessione effettuata dal creditore al debitore in virtù della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa quest'ultimo. In particolare: nel caso in cui il socio/creditore rinunci ai versamenti a titolo di finanziamento da parte del debitore, il valore del debito non deve transitare per il Conto economico, ma va direttamente posto a riserva, dandone opportuna informativa in Nota in tegrativa; se l'operazione di ristrutturazione del debito comporta il sostenimento di spese (es. legali), tali costi non possono essere capitalizzati, ma vanno imputati a Conto economico quali oneri straordinari (E21); contabilizzazione delle rate di leasing in caso di adesione alla moratoria: la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di leasing, comporta la necessità di rimodulare, a Conto economico, solo le rate residue. |
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Nuovi codici tributo per i versamenti all'Aams: Risoluzione |
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Con Risoluzione 4 agosto 2011, n. 81, l'Agenzia delle Entrate istituisce 16 nuovi codici tributo che i concessionari di giochi a distanza a quota fissa e di carte in for ma diversa dal torneo, dovranno inserire nel modello F24 Accise per versare le somme dovute all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams). Si ricorda che si tratta di un'imposta unica, da versare in un'unica soluzione, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, pari al 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non vengono restituite. |
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Istanze e domande di servizio all'INPS solo in via telematica |
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L'INPS, con la Circolare n. 110 del 30 agosto 2011, riprendendo la Determinazione Presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011, ha stabilito un calendario che definisce la da ta di passaggio al canale telematico di ogni domanda di servizio e ogni istanza di prestazioni rivolta all'Istituto, prevedendo inoltre un periodo transitorio che sarà definito da successive comunicazioni. Il passaggio al canale telematico quale esclusiva modalità di richiesta all'Ente era previsto dall'articolo 38, comma 5 del DL n. 78/2010, ed ora l'INPS chiarisce che al termine del predetto periodo transitorio, la presentazione delle domande di servizio dovrà avvenire solamente attraverso uno dei seguenti canali: WEB - Servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; Contact Center integrato (tel. 803164); Intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. |
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Ministero del Lavoro: sanzioni per violazioni del Libro unico del lavoro |
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Con Circolare n. 23 del 30 agosto 2011 il Ministero del Lavoro, alla luce della disciplina della diffida obbligatoria introdotta dal Collegato lavoro (art. 33 della Legge n. 183/2010) , fornisce chiarimenti sulla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Lul e di prospetti paga. Nello specifico, in presenza di omesse o infedeli registrazioni dei dati sul libro unico, il personale ispettivo dovrà di norma diffidare il trasgressore a regolarizzare la situazione, salvo sia accertato un vero e proprio dolo nella commissione dell'ille cito. Nell'ipotesi di violazioni per più mensilità, saranno applicate tante sanzioni quante sono le mensilità interessate. Infine, si precisa che, qualora il datore di lavoro utilizzi il Lul come prospetto di paga da consegnare al lavoratore, trova applic azione soltanto il regime sanzionatorio previsto in caso di errata o incompleta indicazione dei dati nel libro unico. |
