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Documentazione da conservare per l'agevolazione del 36%: Provvedimento |
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A seguito dell'abolizione della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, ad opera del D.L. n. 70/2011, con Provvedimento 2 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce l'elenco dei documenti che il contribuente, è tenuto a conservare ed esibire in caso di controllo, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di recupero edilizio: abilitazioni amministrative richieste; domanda di accatastamento se l'immobile non è censito; se dovuta, la ricevuta dell'Ici; delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni di edifici; dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell'immobile, se diverso familiari conviventi; comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute delle spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Inoltre, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. n. 41/1998, (modificato dall'art. 7, comma 2, lett. q), D.L. n. 70/2011) in dichiarazione andranno poi indicati i dati catastali dell'immobile e gli estremi di registrazione dell'atto che co stituisce titolo, se i lavori sono eseguiti dal detentore. |
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Gli assegni emessi a favore del lavoratore autonomo legittimano l'atto impositivo: Cassazione |
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Con Sentenza 3 novembre 2011, n. 22875, la Corte di Cassazione ha sancito la legittimità dell'atto impositivo nei confronti del lavoratore autonomo se basato su assegni emes si in suo favore da un'azienda cliente e risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza. Secondi i giudici, infatti, "l'astrattezza cartolare che connota l'assegno bancario, costituisce una qualità di tale titolo di credito. e non esclude che, .ai fini della prova per presunzioni.., questo costituisca un fatto noto, idoneo a rapp resentare un trasferimento di ricchezza.. da cui è consentito desumere, nel giudizio di merito, un fatto ignoto". Un procedimento delle Entrate avviato sulla base di tali informazioni, inoltre, non violerebbe l'art. 52, D.P.R. n. 633/1972. |
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Deposito del ricorso senza copie: Cassazione |
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Con Sentenza 3 novembre 2011, n. 22726, la Corte di Cassazione dirime il contrasto giurisprudenziale formatosi dopo la riforma del D.Lgs. n . 40/2006 all'art. 369 c.p.c. La Corte stabilisce infatti che chi presenta ricorso in Cassazione avverso una pronuncia della Commissione Tributaria, non deve depositare copia degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio, ma è onere della Segreteria della Commissione trasmettere alla Cassazione il fascicolo contenente gli atti di primo e secondo grado. Così decidendo, la Suprema Corte ritiene inapplicabile al contenzioso tributario l'art. 369 c.p.c. il quale prevede che "insieme col ricorso devono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità [.] gli atti processuali". Di conseguenza , i ricorsi presentati senza le fotocopie degli atti e dei documenti non potranno essere dichiarati improcedibili. |
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Benefici all'assunzione Legge n. 449/1997: revocati se ci sono violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22860 del 3 novembre 2011, nel respingere il ricorso avanzato da un imprenditore, ha negato il diritto ai benefici previsti da ll'articolo 4 della Legge n. 449/1997 (credito d'imposta per nuove assunzioni nel periodo 1° ottobre 1997 - 31 dicembre 2000), qualora siano state irrogate sanzioni allo stesso imprenditore per violazioni legate al rispetto delle norme in materia di salut e e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Nel dettaglio, la Corte ha chiarito che il limite posto dal comma 7, medesimo articolo (1.500 euro), quale importo "minimo" della violazione che rende inapplicabile il beneficio, non riguarda le sanzioni concernenti la salute e sicurezza dei lavoratori, p er le quali la norma prevede "la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter". |
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Se c'è il trasporto pubblico l'incidente d'auto del dipendente non è considerabile infortunio in itinere |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011, ha sancito il principio in base al quale non è considerabile infortunio in itinere quello occorso al lavor atore, che scelga di andare al lavoro con la propria autovettura pur in presenza di servizio pubblico. Nello specifico, la Suprema Corte chiarisce che ai fini della configurabilità dell'infortunio in itinere, la scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo di trasporto privato, debba essere legata all'assenza di servizio pubblico che sia idoneo a coprire i l tragitto casa lavoro. Il fatto che la corsa pubblica si collochi in orari "scomodi" al lavoratore non può essere considerata motivazione sufficiente ad invocare legittimamente l'infortunio in itinere a seguito di un eventuale incidente. |
