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Cedolare secca, i chiarimenti delle Entrate |
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Con Circolare 1° giugno 2011, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti necessari per l'accesso al regime della cedolare secca, la tassazio ne sostitutiva degli immobili locati ad uso abitativo introdotta a partire dal 2011 dall'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011. Tra le numerose precisazioni fornite, si segnala, tra l'altro, che: l'opzione è possibile anche per i contratti con durata inferiore a 30 giorni, e quindi non soggetti all'obbligo di registrazione; in caso di immobili con più proprietari, ognuno dei comproprietari può optare autonomamente. Tuttavia, ciò comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, anche per i comproprietari che non hanno esercitato l'opzione per il regime de lla cedolare; non possono accedere al regime sostitutivo le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono inoltre escluse le locazioni con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo; la scelta della cedolare comporta il versamento in acconto dell'85% nel 2011 dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza l'acconto IRPEF "per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta". |
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IVA sul corrispettivo della prestazione professionale non è credito privilegiato: Cassazione |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 11 aprile 2011, n. 8222, ha stabilito che l'IVA dovuta sul corrispettivo della prestazione professionale nel caso di imprenditore po i dichiarato fallito, non è un credito privilegiato. Il credito in questione è un privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, C.c. "purché sussistano beni che il creditore ha l'onere di indicare nella domanda di ammissione al passivo su cui possa esercitarsi la causa di prelazione". |
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Contabilità corretta: inammissibile l'accertamento induttivo in base alle percentuali di ricarico |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 31 maggio 2011, n. 11985, ha stabilito che se la contabilità del contribuente risulta corretta, l'Amministrazione finanziaria non può desum ere, in via induttiva, il reddito sulla base delle percentuali di ricarico del settore di appartenenza. Secondo i giudici, l'Amministrazione finanziaria non è riuscita a provare la non regolarità delle scritture contabili ed hanno stabilito che: "In presenza di scritture contabili formalmente perfette [..] non è dunque sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico form almente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma sol tanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati. Pertanto tali percentuali sono di per sè inidonee a integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo quantomeno che risulti l'abnormità o l'irragionevolezza della percentuale quale elemento ulteriore". |
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Permessi Legge n. 104/92: aggiornati i moduli di domanda |
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L'INPS, con il Messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dal Collegato lavoro (Legge n. 183/2010), sono stati pubblicati sul sito www. inps.it, nella sezione "moduli", i nuovi modelli di domanda relativi: ai permessi previsti dalla Legge 104/92; al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001. |
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Mancata presentazione del DURC: no a sanzioni penali per l'imprenditore edile |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21780 del 31 maggio 2011, ha stabilito che la mancata trasmissione del DURC nel caso di lavori edili non comporta l'applicazione di sanz ioni penali all'imprenditore edile, come estensione delle disposizioni previste dal Testo Unico dell'edilizia per chi danneggia il territorio. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha decretato che non è possibile estendere le norme residuali contenute nel TU sull'Edilizia (art. 44, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001), che prevedono sanzioni penali nel caso di danneggiamento del territorio, ad una viol azione derivante dal mancato adempimento amministrativo dell'invio del documento unico di regolarità contributiva. Di conseguenza, la mancata presentazione del DURC da parte dell'impresa impedisce l'inizio dei lavori e comporta l'applicazione delle relati ve sanzioni amministrative, ma non l'applicazione di sanzioni penali. |
