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Cinque per mille: riaprono le iscrizioni per il 2011

Con Circolare 3 marzo 2011, n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti termini e modalità per l'iscrizione negli elenchi dei destinatari del c.d. "cinque per mille", app rovato per il 2011 dal D.L. n. 225/2010 ("Milleproroghe").

In particolare, è stato precisato che la richiesta di iscrizione può essere effettuata, a partire dal 15 marzo 2011:

per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche fino al 7 maggio 2011, tramite l'apposito software dell'Agenzia delle Entrate;

per gli enti di ricerca scientifica e quelli di ricerca sanitaria, ciascuno con specifiche modalità, entro il 30 aprile 2011.

Entro il 14 maggio, l'Agenzia delle Entrate renderà noti sul proprio sito gli elenchi provvisori. Ci sarà tempo poi fino al 20 maggio per correggere eventuali errori rilevabili negli elenchi.

La pubblicazione definitiva è prevista per il 25 maggio 2011.

Deducibilità dei contributi integrativi volontari: Risoluzione

Con Risoluzione 3 marzo 2011, n. 25, l'Agenzia delle Entrate, stabilisce la deducibilità del contributo integrativo, finalizzato al conseguimento del diritto alla pensione, volontariamente versato ad una Cassa previdenza da parte di un professionista che ha cessato la sua attività di lavoro autonomo.

Secondo l'Agenzia, infatti, i contributi integrativi volontari versati dagli ex professionisti sono equiparabili ai contributi integrativi minimi, e pertanto deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett e), D.P.R. n. 917/86.

Codici tributo per i consulenti del lavoro: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 3 febbraio 2011, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 35 codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all' Ordine dei consulenti del lavoro, a seguito dell'accordo del 17 febbraio 2011. I codici saranno attivi dal 10 marzo.

Le causali, ad esclusione della prima riservata al consiglio nazionale, contengono la sigla della provincia e devono essere inserite nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", in corrispondenza degli "Importi a debito versat i". Ulteriori dettagli nella Risoluzione.

Scambio di manodopera tra coltivatori diretti e coloni mezzadri

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 6 del 3 marzo 2011, relativo alla possibilità di effettuare scambio di manodopera tra coltivatori diretti e coloni-me zzadri che abbiano o meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex art. 1 D.Lgs n. 99/2004, ha chiarito che la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, avuta contezza del requisito della misura della partecipazione all'attività dei componenti del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo professionale.

Nello specifico il Ministero, confermando la riconducibilità della figura del coltivatore diretto al piccolo imprenditore, non esclude che lo stesso possa valere per lo IAP, posto che andrà valutata in concreto, nei singoli casi, la sussistenza dei requis iti tipici richiesti dalla seconda parte dell'art. 2083 del codice civile.

Welfare: indicazioni sull'obbligo d'iscrizione ai fondi interprofessionali

Con l'Interpello n. 7 del 3 marzo 2011, il Ministero del Lavoro interviene sugli effetti ai fini contributivi e normativi della mancata iscrizione ai fondi interprofessionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il Welfare, nel ribadire che l'iscrizione ad un fondo interprofessionale "rientra" nell'applicazione della parte obbligatoria del Contratto Collettivo, conferma che l'eventuale violazione della parte obbligatoria del Contratto, non incide sul riconoscimento di benefici normativi e contributivi, sempre che venga rispettata integralmente sia la parte economica che normativa del CCNL.

Edilizia: contratti a tempo parziale e DURC

Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 8 del 3 marzo 2011, conferma quanto già chiarito dall'INPS, con la Circolare n. 6 del 13 gennaio 2010, in merito ai contratti di lavoro a t empo parziale stipulati in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal CCNL Edilizia Industria (art. 78, CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini del 18 giugno 2008), affermando che, in tali casi, la contribuzione dovrà essere calcolata sulla base di un "minimale virtuale" di 40 ore.

Al riguardo, il Ministero precisa che: ". ne consegue che l'omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale - determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che "nella retribuzione imponibile (.) rientrano (.) anche gli accantonamenti e le contribuzioni al le Casse edili".