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Riscossione presso terzi: i paletti della Cassazione |
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Con Sentenza n. 20294 del 4 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha confermato che la società di riscossione ha la possibilità di pignorare direttamente i beni del debitore dell'azi enda. Tuttavia, la società debitrice del fisco che sia in stato di liquidazione, può opporre il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che "in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazio ne coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale". |
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Manovra-bis: tassazione rendite finanziarie e capital gain |
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Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stata confermata nella misura del 20% l'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia: agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR; ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. Rimane invece invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate. Le minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20%). |
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Reato di omessa dichiarazione IVA anche se manca la registrazione di fatture false: Cassazione |
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Con Sentenza 4 ottobre 2011, n. 35858, la Corte di Cassazione ha chiarito che risponde del reato di omessa dichiarazione IVA anche il contribuente che ha emesso delle fattur e false che, indipendentemente dall'incasso, avrebbe dovuto registrare. Secondo I giudici anche per tali fatture è dovuto il pagamento dell'IVA, a prescindere dall'incasso, con conseguente obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Nella sentenza è stato confermato un altro importante principio, ossia che in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione per l'evasione dell'imposta sui redditi, spetterà al giudice determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche ricorrendo a presunzioni di fatto. |
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Il datore che modifica il turno per ritorsione deve risarcire il lavoratore |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20196 del 3 ottobre 2011, ha chiarito che la scelta del datore di lavoro in merito alla modifica del turno nei confronti del dipenden te non è legittima qualora si fondi su ragioni di carattere ritorsivo. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che in caso di modifica radicale e repentina del turno di lavoro del dipendente da notturno a diurno, a quest'ultimo non solo spetterà di tornare all'orario notturno, ma gli verranno ri conosciute anche le somme a titolo di lucro cessante e danno non patrimoniale. Si precisa che la scelta della Cassazione trova il suo fondamento non solo nel cambio imposto unilateralmente dall'impresa, ma altresì nella motivazione ritorsiva di tale scelt a legata, nello specifico, ad un rifiuto del lavoratore ad un aumento del carico di lavoro non concordato con i sindacati. |
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Aziende agricole: addizionale INAIL danno biologico per l'anno 2010 |
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L'INPS, nella Circolare 128 del 4 ottobre 2011, comunica la misura dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli dovuta, per l'anno 2010, per i lavoratori agricoli a tempo det erminato e indeterminato pari a: 0,1164% (10,125 X 1,15%) quale addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro; 0,0359% (3,1185 X 1,15%) quale addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro. Il recupero della predetta addizionale sarà posto in riscossione dall'INPS, tramite F24, unitamente all'imposizione contributiva relativa alla competenza del terzo trimestre 2011. |
