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Trattamento dei proventi esenti IVA dei concessionari di auto per intermediazioni con le finanziarie |
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Con Risoluzione 5 aprile 2011, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi che i concessionari di auto percepiscono dalle società finanziarie per il pro cacciamento dei finanziamenti a beneficio dei clienti, esenti da IVA, non comportano l'applicazione del pro-rata, purché l'impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA, sia tale da non costituire una vera e propria organizzazione spe cifica per la gestione di tali attività. Come ha ricordato l'Agenzia, infatti, secondo l'art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972: la percentuale di detrazione IVA "è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (.. )"; restano escluse dal calcolo del pro-rata le operazioni esenti, nel caso in cui non formino oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta, siano effettuate nell'ambito dell'attività occasionale, e siano accessorie alle operazio ni imponibili. Diversamente, se non destinati alla compravendita di auto, i finanziamenti in esame concorrono alla determinazione del pro-rata. |
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Fusioni di società: si deve verificare la cessazione totale della cedente |
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Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate, in data 5 aprile 2011, le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria ad una serie di quesiti posti dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in materia di comunicazioni telematiche sull'archivio dei rapporti finanziari. Viene tra l'altro chiarito come debbano essere trattati i rapporti e le comunicazioni facenti capo alla società cedente ante fusione. Per le segnalazioni all'archivio dei rapporti finanziari si deve pertanto distinguere: se l'operazione societaria implica la cessazione totale della società cedente, la cessionaria subentrerà in tutto ad essa; se l'operazione non comporta la cessazione della cedente, qualora questa mantenga la qualifica di operatore finanziario, continuerà a rispondere dei rapporti finanziari estinti ante fusione e delle relative segnalazioni. |
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Benefici prima casa "facili" per i cittadini italiani emigranti all'estero: Ctr Lazio |
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I benefici prima casa per i cittadini italiani che emigrano all'estero valgono anche nel caso di cessione dell'immobile con successivo riacquisto entro l'anno con la semplice d ichiarazione, all'atto di acquisto, della volontà di adibire l'immobile ad abitazione principale: lo ha stabilito la Ctr Lazio, con Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2/7/2011. La Corte ha dichiarato che "compete l'agevolazione ove il contribuente risulti cittadino italiano emigrato all'estero.. senza che sia necessario stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune di ubicazione" dell'immobile. |
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Contratti a termine: la prova del rispetto dei limiti è sempre a carico dell'azienda |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7645 del 4 aprile 2011, ha chiarito che in ambito di contratti a termine, spetta al datore di lavoro dimostrare il rispetto della Leg ge n. 56/1987 nonché delle pattuizioni con le organizzazioni sindacali, in materia di numero massimo di contratti a termine stipulabili, in relazione al numero complessivo di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, fermo restando che la Legge n. 56/1987 ha riconosciuto la possibilità che le parti sociali stabiliscano ipotesi ulteriori di utilizzo dei contratti a termine, rispetto a quelle tassativamente indicate dalla legge, ciò non toglie il permanere dell'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare, ove necessario, il rispetto delle percentuali indicate dai rispettivi CCNL. |
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Il datore di lavoro è tenuto a restituire all'INPS le somme di cig in deroga indebitamente erogate |
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L'INPS, nel Messaggio 30 marzo 2011, n. 7674 fornisce chiarimenti in merito alla ripetibilità delle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di autorizzazione da parte della Regione, per motivazioni imputabili all'azienda a seguito di controlli ispettivi. In base alle ipotesi normative presenti nell'ordinamento, l'INPS estende anche all'istituto della cassa integrazione in deroga il principio in base al quale: ". la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavo ratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto al lavoratore". Pertanto i lavoratori non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta e hanno diritto al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti del datore di lavoro. |
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Congedo parentale straordinario per i dipendenti delle scuole ecclesiastiche parificate |
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Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 17 del 5 aprile 2011, proposto dalla AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica), ha fornito chiari menti riguardo l'erogazione dell'indennità economica ed il versamento della contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), riservati ai soggetti tassativamente in dicati dal Legislatore per l'assistenza dei "soggetti con handicap in situazione di gravità" (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992). Viene precisato che l'indennità economica per congedo parentale straordinario, vista la sua natura assistenziale, deve essere erogata dall'INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, quindi, anche al personale dipendente di scuole el ementari parificate paritarie assicurato all'INPDAP. Il Ministero chiarisce che ai lavoratori del settore privato assicurati all'INPDAP ai soli fini dei contributi pensionistici, deve essere riconosciuta anche la relativa contribuzione figurativa. |
