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Accertamento unico per le società aderenti al consolidato: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 6 giugno 2011, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di accertamento ordinario e con adesione di cui, rispettivamente, all'art. 40-bis, D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 9-bis, D.Lgs. n. 218/1997, introdotti dal D.L. n. 78/2010 relativi alle società che partecipano al consolidato.

Dal 1° gennaio 2011, le risultanze dei controlli sui redditi delle società consolidate vengono riuniti in un unico atto di accertamento, indirizzato sia alle consolidate che alla consolidante; il sistema previgente, invece, prevedeva un doppio live llo di accertamento.

Tra le varie precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, si segnalano le seguenti:

la nuova procedura si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data del 31 dicembre 2010 non è ancora stato emesso un provvedimento sulla base di un doppio livello di accertamento secondo la disciplina previgente;

l'atto unico determina il litisconsorzio necessario tra la consolidata e la consolidante, essendo entrambe solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dall'accertamento;

la consolidante, attraverso la presentazione telematica di un'apposita istanza (modello IPEC), può chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche, le perdite di periodo del consolidato non anco ra utilizzate.

 

 

Proroga del versamento anche per il diritto annuale: Nota Ministero Sviluppo Economico

Con Nota 30 maggio 2011, prot. n. 0103161, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che la proroga disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per il versamento del primo ac conto d'imposta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

Pertanto, anche per il diritto annuale, che va pagato in unica soluzione:

la scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011;

dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 è possibile il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

Ammortamento deducibile da azienda acquirente di un'impresa in perdita: Cassazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 13 maggio 2011, n. 10586, ha stabilito che la quota di ammortamento di un'impresa che ha acquistato un'azienda in perdita, anche ingente, è ded ucibile in quanto qualificabile come avviamento commerciale.

Secondo gli Ermellini, infatti l'avviamento fa parte del valore dell'azienda stessa e si aggiunge agli altri beni e, nel caso di acquisto da parte di un'altra impresa, può essere iscritto nell'attivo del bilancio della società acquirente.

 

 

La quota del TFR può essere richiesta anche prima della sentenza di divorzio

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 12175 del 6 giugno 2011, chiarisce che è ammissibile la domanda di attribuzione di una quota del TFR da parte del coniuge titolare di as segno di mantenimento anche prima della sentenza definitiva di divorzio.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha stabilito che l'articolo 12-bis della Legge n. 898/1970, laddove sancisce che il coniuge titolare di assegno di mantenimento ha diritto a richiedere una percentuale dell'indennità di fine rapporto "anche se l'indennit à viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato "nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio [.] e, quindi, anche prima della sentenza di divor zio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto..".

 

 

ROL: in materia di fruizione dei permessi si guarda al contratto

Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 9044/2011, ha chiarito che, in relazione alla fissazione del termine ultimo per la fruizione dei ROL (permessi per riduzione di orario di lavoro), spetta alla contrattazione nazionale, aziendale o individuale regolare la materia.

Nello specifico il Ministero ha ritenuto utile sottolineare la possibilità di far disciplinare la materia non solo dalle clausole contrattuali di livello nazionale.