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Sede dell'attività ai fini IVA: sentenza della Corte di Giustizia UE

Con Sentenza 6 ottobre 2011 nel procedimento C-421/10, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la sede dell'attività è il criterio principale di collegamento con il territ orio del soggetto passivo ai fini dell'IVA.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore abbia la sede della propria attività economica in uno Stato membro diverso da quello in cui mantiene la residenza, il soggetto IVA deve essere considerato non residente in quest'ultimo Stato ai sensi dell 'art. 21, n. 1, lett. b) Sesta Direttiva.

La Sentenza chiarisce i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel caso di effettuazione dell'operazione IVA da parte di un soggetto che non ha una stabile organizzazione nel luogo in cui è dovuta l'i mposta.

 

 

Il "leggero ritardo" nel rispondere ai questionari non legittima l'accertamento: Cassazione

Con Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20461, la Corte di Cassazione ha chiarito che il "leggero ritardo" del contribuente nel rispondere ai questionari e alla richiesta di doc umenti del Fisco non legittima l'accertamento induttivo.

Il "mero ritardo" (nel caso in esame era di due mesi) non può essere equiparato alle ipotesi più gravi di inadempimento previste dall'art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, che legittimano tale forma di accertamento.

 

 

Manovra-bis: contributo unificato per i ricorsi tributari

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stato disposto che il versamento del contributo unificato, il quale, con il nuovo comma 6-quater, art. 13, DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 37, comma 6, DL n. 98/2011, è dovuto anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, trova ora applicazione a decorrere dai p rocedimenti iscritti a ruolo e i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011.

 

 

Al via il credito d'imposta per nuove assunzioni

Nella giornata di ieri 6 ottobre 2011, il Ministro Sacconi ha annunciato il via libera della Commissione Europea al credito d'imposta introdotto con il "Decreto Sviluppo" per l'assunz ione a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno.

Si ricorda che l'agevolazione in esame, prevista dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, si sostanzia in un credito d'imposta nella misura del:

50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "svantaggiato" risultato ad incremento, ovvero,

50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "molto svantaggiato" risultato ad incremento.