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Pagamento del tributo in pendenza di ricorso: Sentenza Corte di Cassazione |
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Con Sentenza 12 maggio 2011, n. 10388, la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato pagamento dell'IVA dovuta entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ( ex art. 60, D.P.R. n. 633/1972), comporta una sanzione solo nel caso in cui sia respinta l'impugnativa. Nel caso in oggetto, una società aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento IVA senza pagare preventivamente la quota prevista dal citato art. 60 (nella versione previgente), facendo così scattare da parte degli Uffici la sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, l'avviso di accertamento sopra descritto è stato successivamente annullato in sede di ricorso. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia, precisando che sarebbe irragionevole irrogare una sanzione per l'omissione di detto versamento, dato che questo ha carattere provvisorio, ed avrebbe potuto essere restituito dall'Amministrazione finanziaria in caso di accoglimento di ricorso. |
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Accertamento induttivo in base al rapporto tra tariffario e ore lavorate: Cassazione |
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Con Ordinanza 7 giugno 2011, n. 12346, la Corte di Cassazione dichiara legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente, calcolando il maggior reddito sul r apporto incongruente tra tariffario a prestazione e ore effettivamente lavorate. Viene così accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato a tre soci di S.n.c. un accertamento IVA, IRAP e IRPEF. |
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Cedolare secca: l'opzione non è valida se la raccomandata è consegnata a mano |
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Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime della cedolare secca con Circolare 1° giugno 2011, n. 26, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che la raccoman data che il locatore deve inviare al conduttore, in cui comunica la scelta per il regime agevolato e la sospensione dell'aggiornamento del canone, non è valida se è consegnata a mano, anche se viene sottoscritta dall'inquilino. La comunicazione, infatti, deve essere inviata al conduttore mediante raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca e quindi, in linea generale prima: della registrazione del contratto; del termine di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive. Per il 2011, tuttavia, per i contratti scaduti/risolti, già registrati e con imposta di registro già versata al 7 aprile 2011, la comunicazione va effettuata entro il termine di versamento del primo acconto, ossia entro: il 6 luglio 2011, se l'acconto è dovuto in due rate; il 30 novembre 2011, se l'acconto è dovuto in un'unica rata; il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, se l'acconto risulta non dovuto. Si ricorda, infine, che la comunicazione è necessaria ai fini della validità dell'opzione stessa. |
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La maxisanzione non può essere irrogata dal personale ispettivo dell'Agenzia del Lavoro |
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Il Ministero del Lavoro, nella Lettera circolare n. 9117 del 6 giugno 2011, chiarisce che il personale ispettivo dell'Agenzia delle Entrate non è competente ad irroga re la c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" (art. 3, D.L. n. 12/2002, come modificato della Legge n. 183/2010). All'irrogazione della maxisanzione provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, pertanto gli ispettori del lavoro e più in generale gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Sarà pertanto cu ra delle Direzioni del Lavoro adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori che dovessero emergere dai verbali trasmessi dall'Agenzia delle Entrate. |
