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L'omissione del Mod. Intrastat è un illecito amministrativo: Sentenza Corte di Cassazione |
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Con Sentenza 8 marzo 2011, n. 8962, la Corte di Cassazione ha sancito che l'omissione della presentazione di un modello Intrastat costituisce un illecito amministrati vo, e non reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000. La Corte ha infatti precisato che affinché si possa configurare tale tipo di reato, si devono riscontrare: la presenza all'interno di una dichiarazione di un ammontare inferiore a quello reale, oppure di elementi passivi fittizi; il "dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA"; una falsa rappresentazione, rispetto alla situazione reale effettiva, delle scritture contabili; l'utilizzo di mezzi fraudolenti volti ad ostacolare l'accertamento. I Giudici hanno pertanto stabilito che l'omissione dell'invio di un modello, qualora in palese carenza delle caratteristiche sopra esposte, non può costituire più di un illecito amministrativo. |
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Parcella fatturata dalla società: secondo la Cassazione non c'è reato |
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Con Sentenza 8 marzo 2011, n. 8972, la Corte di Cassazione esclude il reato di fatture soggettivamente false per il consulente che non fattura direttamente la parcella, ma la pone a carico di una società semplice, qualora non ci sia un risparmio fiscale. La Suprema Corte, in accoglimento delle eccezioni dei contribuenti, soci di una S.a.s. che aveva emesso fatture per l'attività professionale prestata da uno di loro, precisa infatti che, in relazione alle condotte tributarie di natura dichiarativa, il pro fitto del reato coincide con il risparmio fiscale, frutto di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, che nel caso di specie non c'era stato. |
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Evasione calcolata al netto dei costi sostenuti dal contribuente: Sentenza Corte di Cassazione |
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La soglia d'imposta non versata all'Amministrazione finanziaria, al superamento della quale scatta la condanna penale, deve essere calcolata al netto dei costi sostenuti dal contribuente< /b>: questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza 8 marzo 2011, n. 8982. Secondo gli Ermellini "ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, punito solo ove abbia determinato un'evasione d'imposta pari a euro 77.468,53, per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili." Al giudice penale spetta il compito dell'accertamento e della determinazione dell'ammontare evaso. |
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Studi professionali: sì alla mobilità |
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Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2011, relativo alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali, ha chiarito che tali ultime tipologie di lavoratori devo considerarsi ammessi. Nello specifico alla luce delle disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 36, L. n. 203/2008, all'art. 19, L. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 7 ter della L. n. 33/2009, si è scelto di procedere nella direzione di estendere le misure di sostegno al reddito anche a quelle categorie di lavoratori che per vari ragioni ne risultavano generalmente esclusi, ivi compresi i dipendenti degli studi professionali. |
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Welfare: chiarimenti sull'attività intramuraria di personale sanitario |
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Con l'Interpello n. 15 dell'8 marzo 2011, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in relazione agli obblighi contributivi, nonché il rispetto della normativa sui tempi di lavoro, in riferimento all'attività intramuraria di personale non medico, già dipendente da strutture sanitarie. Il Ministero a riguardo ha precisato che: " (..) i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, (.) appare (inoltre) evidente la non applicabilità nell'ambito dell'attività intramuraria, delle limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 previste in riferimento alla attività di lavoro dipendente." |
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Agrotecnico laureato: chiarimenti sul regime previdenziale |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 9 dell'8 marzo 2011, fornisce chiarimenti in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell'agrotecnic o laureato che svolga, oltre all'attività libero professionale, in via prevalente, un'altra attività di tipo autonomo. Premesso che per l'attività di agrotecnico è obbligatoria l'iscrizione presso l'apposita gestione previdenziale costituita presso l'ENPAIA, in merito all'attività secondaria il Ministero precisa che si deve valutare il tipo di attività nel concreto eserci tato; infatti: se per l'esercizio dell'attività è prevista l'iscrizione presso l'apposito albo degli agrotecnici, l'obbligo contributivo sussiste nei confronti della gestione separata presso l'ENPAIA, nel caso di attività diverse dalle precedenti vige l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'INPS. |
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Contributi a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale: esclusione dalla base imponibile contributiva |
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Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 14 dell'8 marzo 2011, interviene in materia di regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di Assi stenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale. In particolare è stato chiesto se sia possibile escludere tali somme dalla base imponibile contributiva, nel caso in cui siano versate ad una Cassa assistenziale non operante negli specifici ambiti di intervento definiti dal Decreto del Ministero della Sa lute al quale rinvia l'articolo 51 del TUIR. Il Ministero chiarisce che i versamenti a tali Casse, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. f) del D.Lgs n. 314/1997 possono essere esclusi solamente dalla base imponibile ai fini previdenziali non anche dalla base imponibile ai fini fiscali, poiché l' articolo 51, comma 2 del TUIR prevede esplicitamente che per godere dell'esenzione fiscale la Cassa di assistenza sanitaria deve operare negli specifici ambiti di intervento definiti dal Decreto del Ministero della Salute. |
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Assunzioni di lavoratori in mobilità: agevolazioni contributive |
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Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 11 dell'8 marzo 2011, fornisce chiarimenti sulla fruizione dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione a termine, oppure in c aso di immediata assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (rispettivamente ex art. 8, comma 2 e art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991). In particolare, viene precisato che un datore di lavoro non può godere di entrambe le agevolazioni nei confronti di uno stesso lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (anche se con contratto "di breve durata") e, successivamente, riassunto a tempo indeterminato. Vista l'alternatività dei benefici, l'imprenditore deve scegliere preventivamente l'agevolazione di cui intende fruire. |
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Co.co.co. nello spettacolo: trattamento previdenziale ed assistenziale |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 13 dell'8 marzo 2011, in merito al trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto, chiarisce che: l'assicurazione previdenziale (IVS) è dovuta all'ENPALS, ed è equiparata tra lavoratori autonomi e subordinati; all'INPS sono dovuto le contribuzioni minori, nello specifico solo la contribuzione per l'indennità economica di maternità trattandosi di artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare il Ministero osserva che la Legge n. 449/1997, art. 59, comma 16, prevede tale tutela da parte dell'INPS esclusivamente "per i lavoratori che non siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria". Pertanto, conclude il Ministero: "Da ciò consegue che la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori assunti con contratto a progetto nel settore dello spettacolo rimane di competenza dell'ENPALS, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente is critti." |
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Obbligo contributivo per i collaboratori a progetto non residenti |
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Il Ministero del Lavoro, con risposta all'Interpello n. 12 dell'8 marzo 2011, interviene in materia di obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia e adempimenti dei committenti. Il Ministero ricorda che il principio generale cui la normativa comunitaria si ispira è quello di individuare per i lavoratori appartenenti ai vari Paesi, subordinati ed autonomi, una sola legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale. In particolare, il Ministero chiarisce che: nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato; l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di applicazione n. 987/2009. |
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Ministero del Lavoro: mancato godimento/pagamento dei permessi Rol e per ex festività |
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Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 16 dell'8 marzo 2011, fornisce indicazioni riguardo il mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per ri duzione di orario (c.d. Rol) e per ex festività. Si precisa che, in caso di mancata fruizione o monetizzazione di tali permessi entro i termini fissati dai CCNL, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa: la relativa indicazione sul Libro unico del lavoro non costituisce una violazione, vista la non sanzionabilità delle errate od omesse registrazioni che non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali; l'adempimento dell'obbligo contributivo non può slittare e, quindi, il versamento dei contributi va effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.< p> |
