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Credito d'imposta per la ricerca a compensabilità limitata: Provvedimento

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 9 settembre 2011, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ric erca delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2011 - 2012 dall'art. 1, D.L. n. 70/2011.

Tale credito può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24, ad esclusione:

dei contributi previdenziali dovuti sia in qualità di soggetti autonomi iscritti in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia in qualità di datori di lavoro o committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e contin uativa;

dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

dei crediti d'imposta spettanti agli esercenti delle sale cinematografiche;

delle altre entrate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Il credito in questione compete nella misura del 90% dell'importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 - 2010 e potrà essere usufruito per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in t re quote annuali di pari importo.

 

 

Riutilizzo dei dati catastali dopo il Decreto sviluppo: Circolare del Territorio

Con Circolare 8 settembre 2011, n. 5, l'Agenzia del Territorio illustra le novità introdotte dal comma 4-bis, art. 5, D.L. n. 70/2011, in merito all'abolizione del divieto d i riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali che consentono quindi, a partire dal 1° settembre scorso, di utilizzare i citati dati anche per fini commerciali oltre che per finalità di ordine tributario, senza effettuare il ve rsamento del contributo e della maggiorazione dovuti in precedenza.

Viene inoltre modificata, sempre con decorrenza 1° settembre 2011, la tabella inerente alle tasse ipotecarie, rendendola più chiara ed univoca.

 

 

Annullabile il provvedimento di diniego versamento rateizzato delle somme iscritte a ruolo

Con Sentenza 12 aprile 2011, n. 152, la CTP di Milano ha stabilito che il giudice può annullare il provvedimento con il quale l'Agente della Riscossione (Equitalia) ha negato ad un co ntribuente moroso la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo in modo dilazionato.

Il giudice, tuttavia, non ha alcun potere in merito alla determinazione delle rate e al piano di rientro del debito del contribuente in quanto, essendo questo determinato in base ad algoritmi matematici, non esiste alcuna norma specifica che consen ta al giudice la rettifica degli stessi.

 

 

Infortunio: il datore di lavoro è sempre responsabile

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 33450 del 9 settembre 2011 ha chiarito che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità dell'imprenditore sussis te sempre, anche in caso di incidente causato da altro dipendente.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la conformità dei macchinari alle norme comunitarie e il rispetto delle regole antinfortunistiche, non possono escludere la responsabilità del datore di lavoro, qualora si verifichi un infortunio cagion ato dalla cattiva organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore.

 

 

INPS: cumulo dei periodi assicurativi

L'INPS, con la Circolare n. 116 del 9 settembre 2011, rende noto che i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme d i assicurazione obbligatoria IVS, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

 

 

Sicurezza in azienda: il datore risponde per la mancata formazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33149 del 6 settembre 2011, ha sancito la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio occorso ad un proprio dipenden te con un macchinario difettoso, in quanto non adeguatamente formato.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha stabilito che qualora l'azienda non abbia adeguatamente formato i lavoratori, implicitamente avalla anche operazioni pericolose e scorrette, specie in caso di malfunzionamento dei macchinari. Di conseguenza, ricorrendo t ali casistiche nel caso in esame, per l'infortunio la responsabilità ricade sul datore di lavoro e non sull'imperizia del lavoratore.