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Conferme e novità del "Decreto sviluppo" convertito in legge |
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Con la pubblicazione sulla G.U. 12 luglio 2011, n. 160 è entrata in vigore, a decorrere dal 13 luglio 2011 (giorno successivo alla pubblicazione), la Legge n. 12 luglio 2011 , n. 106 di conversione del D.L. n. 70/2011, c.d. "Decreto Sviluppo"; nell'iter di conversione, oltre alla conferma della maggior parte delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni. In particolare, è stato introdotto l'art. 2 bis "Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate", che prevede il rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 296/2006, ossia della c.d. Visco- sud che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sarde gna. Con apposito Decreto saranno poi stabiliti i limiti di finanziamento spettanti a ciascuna Regione, la durata dell'agevolazione, nonché le altre disposizioni attuative. |
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Elenchi clienti - fornitori: comunicazioni operatori finanziari (Manovra correttiva) |
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La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 41, ha dato delle ulteriori indicazioni agli operatori finanziari in relazione alle comunicazioni inerenti g li elenchi clienti - fornitori. In merito all'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 3.000 / 3.600 al lordo IVA, infatti, le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite: carte di credito; carte di debito; prepagate; emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, ex art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973. Ora ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto in esame, i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. |
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Legittima la confisca dei beni anche della moglie dell'indagato: Sentenza Corte di Cassazione |
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Con Sentenza 13 luglio 2011, n. 27458, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la confisca dei beni della moglie del contribuente condannato per affari illeciti, qualora il reddito dichiarato sia notevolmente inferiore agli investimenti effettuati. Nel caso in oggetto, il contribuente, indagato per dichiarazione fraudolenta, evasione fiscale ed usura, aveva effettuato investimenti per due milioni di euro, mentre dalla dichiarazione sua e della coniuge risultava una modesta disponibilità economica. La Suprema Corte, come nei precedenti gradi di giudizio, ha confermato il provvedimento di confisca dei beni della moglie per la sproporzione tra il tenore di vita sostenuto e quanto dichiarato: non è pertanto necessario dimostrare che gli acqui sti siano stati effettuati con i proventi derivati dal reato. |
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UniEmens e CIG: prorogato il regime transitorio |
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L'INPS, con il Messaggio n. 14561 del 13 luglio 2011, in riferimento alle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens per i lavoratori che usufruiscono di una sospension e o una riduzione dell'attività lavorativa per periodi di integrazione salariale, comunica che il periodo transitorio previsto dalla Circolare n. 13/2011 dell'Istituto stesso è prorogato fino a tutto dicembre 2011. L'INPS, alla luce della proroga, precisa che le aziende potranno continuare ad effettuare le comunicazioni con le modalità previgenti fino a tutto dicembre 2011. |
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Congedo straordinario: l'INPS corregge l'importo dell'indennità riportato in un precedente messaggio |
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L'INPS, con il Messaggio n. 14568 del 13 luglio 2011, corregge quanto riportato nella nota n. 1 del precedente Messaggio n. 13013/2011 relativo al "Congedo straordinario ex art. 42 , c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 ed effetti sul Fondo di Tesoreria". In particolare, l'Istituto precisa che nel Messaggio n. 13013/2011 erano stati riportati i valori sbagliati dell'indennità per congedo straordinario. L'Istituto ricorda che, come comunicato nella Circolare INPS n. 69/2011, il limite massimo per l'indennità per congedo straordinario è stabilito, per il 2011, in euro 44.276,32 di cui: euro 33.290,00 a titolo di indennità economica annua e euro 10.986,32 per la copertura della contribuzione figurativa. |
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INPS: ancora chiarimenti sui permessi non fruiti |
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All'indomani della Circolare n. 92 dell'8 luglio scorso, l'INPS, con il Messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011 fornisce ulteriori precisazioni circa la gestione dell'obbligazione contr ibutiva in caso di mancata fruizione o monetizzazione di permessi ROL ed "ex festività". In particolare, in merito alla contribuzione già scaduta, l'Istituto precisa che "la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro - senza oneri accessori - con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio", ovvero entro il 17 ottobre 2011. |
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Manovra economica: le prime indicazioni dell'INPS |
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L'INPS, nel Messaggio n. 14490 del 12 luglio 2011, fornisce le prime indicazioni utili in merito alle novità legislative introdotte dal D.L. n. 98/2011, riservandosi una valutazione d efinitiva dei profili coinvolti in seguito alla conversione in legge del decreto. L'Istituto analizza alcuni aspetti della Manovra economica, tra i quali: interventi in materia previdenziale (art. 18); norme in materia tributaria (art. 23); sgravio contributivo (art. 26). |
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Versamento rateizzato della contribuzione sospesa per il sisma in Abruzzo: le indicazioni dell'INPS |
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L'INPS, con il Messaggio n. 14604 del 13 luglio 2011 ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DL n. 255/2010 (c.d Milleproroghe) come convertito nella legge n. 10/2011, per la regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, è sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3 ter e 3-quater, del DL n. 78/2010. L'Istituto, ribadendo che la prima rata da versare risulta essere quella in scadenza nel mese di novembre 2011, si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative in seguito all'emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Min istri, con il quale verrà disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate. |
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Amianto: prima di concedere il beneficio, occorre accertare che l'esposizione sia "qualificata" |
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Le regole che presiedono alla concessione del beneficio contributivo nei confronti dei lavoratori che hanno prestato lavoro a contatto con l'amianto, richiedono che i lavoratori abbiano pres tato attività lavorativa esposti a valori superiori alle previsioni di legge, per oltre 10 anni. Ma il giudizio sulla concessione del beneficio contributivo non può prescindere dalla valutazione circa l'effettivo rischio, ovvero il periodo di esposizione concreto. È quanto emerge dalla Sentenza della Cassazione n. 15286 del 12 luglio 2011. La vicenda prende le mosse a partire da una domanda di rivalutazione contributiva proposta per l'intero arco della vita lavorativa da parte dei lavoratori esposti all'amianto e si sofferma sull'interesse dell'INPS a chiedere la verifica dell'effettivo per iodo di esposizione, che viene sancito dalla sentenza della Corte. |
