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È indebita la detrazione IVA se c'è il prestanome: Cassazione |
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Con Sentenza 13 ottobre 2011, n. 21080, la Corte di Cassazione dichiara indebita la detrazione IVA, in quanto relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesisten ti, qualora il contribuente acquisti merce da una società risultante la prestanome del reale fornitore. Infatti, per beneficiare della detrazione, occorre l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'IVA corrisposta da soggetto interposto, la cui qualità può inoltre incidere sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile. |
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Presunzioni sui conti correnti: Cassazione |
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Con Sentenza n. 21132, depositata il 13 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura relativa delle presunzioni sui conti correnti bancari de l contribuente. In particolare, la Suprema Corte ricorda che, in tema di accertamento a fini IVA, l'utilizzazione di dati acquisiti presso gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/72, "non è subordinata alla prova che il cont ribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo". Pertanto, l'indagine sui conti correnti bancari può essere utilizzata sia per dimostrare l'esistenza di un'attività occulta, sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, "incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti". |
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Superficiale controllo dei rifiuti: condannato il titolare della discarica |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36818 del 12 ottobre 2011, ha disposto che il titolare della discarica che non effettua controlli approfonditi sui rifiuti in entrata risponde in sede penale per l'eventuale illecito ambientale, qualora siano sversati rifiuti nocivi non autorizzati. Inoltre, può comunque configurarsi il danno ambientale anche in un luogo di per sé già inquinato come la discarica, bastando a tal fine accertare la presenza di rifiuti diversi e maggiormente inquinanti rispetto a quelli per i quali la discarica è autorizzata. Nel caso in specie, il gestore della discarica è stato condannato in quanto non aveva vigilato adeguatamente sull'operato dei dipendenti che non avevano effettuato i necessari controlli approfonditi, ma si erano limitati ad un controllo "visivo" e documen tale dei rifiuti: la mancanza di controlli approfonditi porta alla responsabilità del gestore, che si configura anche in relazione al danno ambientale, qualora ci sia un "pregiudizio all'ecosistema" e l'aumento dei pericoli per la salute umana rispetto al le condizioni originarie. |
