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Assistenza fiscale del Mod. 730/2011: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 14 marzo 2011, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, come ogni anno, le istruzioni per il corretto espletamento delle operazioni di assistenza fiscale che devono po rre in essere sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati per la compilazione del Mod. 730/2011.

Tra le novità, si segnalano le indicazioni per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008-2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate, erroneamente, a tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva. Nella Circolare si precisa che il contribuente può chiedere il rimborso con Mod. 730/2011 solo se è in possesso del CUD, in caso contrario si deve far ricorso al Mod. UNICO.

 

 

Sanzioni per indebita compensazione fino a concorrenza di quanto compensato

In caso di indebita compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi maggiori di 1.500 euro è prevista una sanzione del 50% del debito iscritto a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La Circolare 11 marzo 2011, n. 13, infatti, ha previsto che la sanzione abbia come limite massimo l'intero ammontare compensato, e non il 50%, come poteva desumersi dall'art. 31, D.L. n. 78/2010, che disponeva:

"La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato".

 

 

Le agevolazioni spettano anche all'intermediario: Cassazione

Con Sentenza 11 marzo 2011, n. 5845, la Cassazione tributaria ha stabilito che le agevolazioni fiscali, di cui all'art. 15, D.P.R. n. 601/73, non sono legate alla nat ura giuridica del soggetto erogante, ma al tipo di attività e all'erogazione del credito agevolato.

Pertanto, in base all'equiparazione prevista dal TU bancario, tra banche ed intermediari finanziari in caso di concessione di finanziamenti agevolati, l'esenzione dal pagamento dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, nonché l'esenzione stessa sulle concessioni governative spettante sui finanziamenti superiori ai 18 mesi erogati da aziende di credito, compete anche quando l'intermediario finanziario non sia una banca.

 

 

Licenziamento: illegittimo quello del lavoratore "jolly" in caso di soppressione di ramo d'azienda

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5506/2011, ha chiarito che va considerato illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che dimostri di aver prestato la propr ia attività per un ramo d'azienda soppresso, quindi per breve tempo, fino al momento del licenziamento.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, la natura di "jolly" del dipendente e conseguentemente il fatto che lo stesso non rientrasse tra l'organico del ramo d'azienda soppresso, ne rende ingiustificato il licenziamento, comportando la reinte gra del lavoratore con contestuale risarcimento del danno e rifusione per le retribuzioni non percepite, salvo la decurtazione di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità.

 

 

Il DURC irregolare non è sufficiente per revocare un appalto

Con la Sentenza n. 1288/2011, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in merito alle cause che possano portare alla revoca di un appalto di opera pubblica all'im presa vincitrice.

In particolare la Sentenza in esame ha sancito che per la revoca non basta che il DURC rilasciato sia irregolare, ma va valutata la "gravità" dell'illecito, così come disposto ai sensi del DM 27 ottobre 2007: infatti, qualora le somme dovute e non versate agli enti previdenziali e assistenziali, siano di importo inferiore ai 100 euro, tale omissione non rappresenta causa ostativa alla partecipazione di gare d'appalto.