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IVA al 21%: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con Comunicato stampa 16 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota IVA al 21%, prevista dall'art. 2, c omma 2-bis, Legge n. 148/2011 (di conversione del D.L. n. 138 del 2011), pubblicata in G.U. il 16 settembre e pertanto in vigore dal giorno successivo (sabato 17 settembre).

A fronte di possibili problemi di ordine tecnico ricorrenti nella fase di prima applicazione della nuova norma, viene data la possibilità di regolarizzare senza sanzioni le fatture emesse e i corrispettivi eventualmente annotati con l'applicazione della vecchia aliquota IVA (mediante variazione in aumento), sempreché l'imposta collegata all'incremento dell'aliquota sia comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.

 

 

Definizione agevolata e accertamento al socio: Ordinanza

Con Ordinanza 4 agosto 2011, n. 16982, la Corte di Cassazione ha stabilito che la definizione del reddito ex art. 16, Legge n. 289/2002, da parte della società non im pedisce l'accertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci.

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto che la definizione della società sia ininfluente sulla posizione del socio, e non può essere dichiarata la cessazione della materia oggetto del contendere, dato che:

l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società;

"ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale".

 

 

Detrazione per figli a carico spetta per intero al genitore affidatario: Ctp Bari

Con Sentenza n. 128/15/11, la Ctp di Bari ha chiarito che la detrazione per carichi di famiglia spetta per intero al genitore affidatario dei figli, anche se l'altro ha fruito per il 50% della stessa detrazione.

Nel caso in esame, l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori era stato disposto dal tribunale dei minori e tale atto legittimava correttamente la detrazione per intero, indipendentemente dal fatto che l'altro genitore avesse fruito del 50% de l beneficio.

 

 

No sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità se ci sono "legami" tra le due aziende

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18766 del 14 settembre 2011, ha precisato che per poter fruire degli incentivi all'assunzione di lavoratori in mobilità, previ sti dalla Legge n. 223/1991, tra l'azienda che assume e quella che ha licenziato non devono esserci "legami" di nessun genere.

Nel particolare, la Corte sottolinea come non sia necessaria la sussistenza di "catene di controllo" (art. 2359 c.c.) per l'esclusione dai benefici, ma è sufficiente il "comune agire sul mercato", visto che nel caso in specie si ravvisava una cessione di ramo d'azienda occulta, in quanto l'impresa che aveva licenziato i lavoratori, di fatto, aveva dismesso una parte d'azienda vendendo macchinari all'impresa che aveva assunto i lavoratori, prestandogli tecnici, e molti soci coincidevano.

 

 

Abbandono del posto di lavoro: il licenziamento non è ammesso

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18955 del 16 settembre 2011, ha chiarito che il lavoratore, il quale abbandoni il posto di lavoro in preda ad un attacco di ira, non può essere licenziato, poiché tale comportamento da solo non integra il giustificato motivo.

Nello specifico la Suprema Corte nel disporre la reintegra dell'operaio, ha sottolineato che la presenza della sanzione espulsiva all'interno del codice disciplinare aziendale imponeva che lo stesso risultasse affisso al'interno dei locali dell'impresa. E ssendo stato disatteso tale obbligo, non risulta ammissibile la pretesa dell'imprenditore di fare valere quanto contenuto nel suddetto regolamento.

 

 

Cassazione: non è giusta causa di licenziamento il danno ai colleghi

Con la Sentenza n. 18835 del 15 settembre 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità del dipendente che volontariamente arreca danno ad un bene di un col lega.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che non è giusta causa di licenziamento il rigare la macchina di un collega anche se tale atto avvenga nel parcheggio dell'azienda: la Cassazione ha giudicato infatti sproporzionato il provvedimento ad ottato (licenziamento) rispetto alla violazione commessa dal lavoratore.