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Sanzioni ante 1998: per la Cassazione sanabili solo le violazioni formali |
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Secondo la Cassazione, le sanzioni indicate dal "vecchio sistema" previsto dal D.P.R. n. 600/1973 (in vigore fino al 31 marzo 1997) consentono la definizione agevolat a solo delle violazioni formali, ossia quelle che non danno luogo ad accertamento. Il principio è stato sancito con Sentenza n. 7400/2011. La Corte, ribadendo quanto affermato in altre pronunce, ha chiarito che le violazioni definibili previste dall'art. 55, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (allora vigente), sono solo quelle formali e non anche le sostanziali. |
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Utilizzabile il bonus per ricerca e sviluppo: Comunicato MEF |
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Con un recente Comunicato stampa il MEF chiarisce che, dal momento che le imprese che hanno iniziato a investire in progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo prima del 28 nove mbre 2008 (giorno precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) e sono rimaste fuori dallo stanziamento esaurito dopo pochi secondi dall'attivazione del click day del 6 maggio 2009, possono utilizzare il bonus immediatamente, solo tramite F24, nella misura massima complessiva del 47,53%. Detta previsione consegue alla firma, lo scorso 4 marzo, del Decreto che stabilisce le modalità di utilizzo del "nuovo" finanziamento di 350 milioni di euro disposto dalla Finanziaria 2010. Il citato Decreto sarà pubblicato prossimamente in Gazzetta Uffic iale. |
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Accertamento con adesione: il pagamento in ritardo non comporta decadenza |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6905/11, ha statuito che il versamento in lieve ritardo (2 giorni) rispetto al termine stabilito non fa decadere il contribuente dall 'accertamento con adesione. Secondo la Corte di Cassazione, l'art. 9, D.Lgs. n. 218/1997 non dispone la sanzione di nullità della definizione in caso di versamento in ritardo. Inoltre, la stessa Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 65/2002, esortava i propri uffici a distinguere il ritardato versamento di lieve entità, da quello posto in essere esclusivamente per finalità dilatorie: solo in questo caso il comportamento del contribuente sarebbe punibile con la sanzione della nullità. |
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Indice TFR del mese di marzo 2011 |
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L'istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo 2011 è pari a 101,9 punti (la nuova base di calcolo è 2010 = 100). L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2010 è pari a 1,090101; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà 1,19 2576. |
