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Sottofatturazioni IVA: Cassazione |
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Con Sentenza 13 ottobre 2011, n. 21455, la Corte di Cassazione ha stabilito che è prova di sottofatturazione ai fini IVA una evidente differenza tra i finanzia menti dei clienti e i prezzi di vendita dichiarati in bilancio dal venditore. In particolare, la divergenza costituisce una presunzione semplice sufficientemente grave, precisa e concordante sulla base della quale l'Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento. |
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Consulente accusato di bancarotta se mira a peggiorare il crac: Cassazione |
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Con Sentenza 17 ottobre 2011, n. 37370, la Corte di Cassazione ha chiarito che il consulente legale che partecipa alla gestione economica dell'azienda con l'intenzione di in crementare il crac finanziario della stessa risponde di bancarotta e associazione a delinquere. Nel caso in esame il soggetto, consapevole degli scopi illeciti dello svolgimento dell'attività, aveva messo a disposizione la sua competenza legale e i propri studi, esplicando, con autonomia, nell'ambito delle direttiva impartite dai capi, la funzion e di curare il coordinamento dell'attività e delle risorse associative e il reperimento di mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. |
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Troppo specializzato: repechage negato al carpentiere |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19837 del 28 settembre 2011, ha negato la possibilità di repechage ad un carpentiere licenziato per giustificato motivo a caus a della chiusura del cantiere nel quale lavorava: è troppo specializzato e si configurerebbe "un'evidente incompatibilità di attività" tra le mansioni di carpentiere e quella di muratore. Nel caso in specie, il carpentiere si sarebbe adattato volontariamente a svolgere mansioni di muratore in altri cantieri dell'azienda, sostenendo di aver già svolto in passato tale incarico: la Suprema Corte, però, ha ritenuto che tale mansione sia stata svolta in modo troppo frammentario e l'incompatibilità tra le due mansioni porterebbe a una "non consentita attribuzione di mansioni inferiori a quelle di assunzione". Dunque, la Corte ha bocciato il ricorso del carpentiere, che chiedeva all'ex dat ore di lavoro di provare in ogni caso l'impossibilità di repechage. |
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Riscatto dei periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali: Messaggio INPS |
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L'INPS, con il Messaggio n. 19620 del 14 ottobre 2011, interviene in seguito a richieste di chiarimento relativamente alla possibilità di riscattare i periodi di aspettativa fruita da i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali, a fronte della mancata presentazione della domanda di accredito figurativo entro i termini previsti. L'Istituto chiarisce che potranno essere oggetto di riscatto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 564/1996 i periodi di aspettativa successivi al 31 dicembre 1996 nella misura massima di tre anni; i periodi riscattati non potranno essere interessati da eventuali riaperture di termini per la copertura figurativa di periodi pregressi. |
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Autotrasporto: tolleranza sui tempi massimi di guida solo con tachigrafo analogico e non digitale |
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Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 2794/2011, ha chiarito i casi nei quali risulta applicabile la tolleranza in relazione allo sforamento dei tempi massimi di < b>guida da parte di addetti a mezzi con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate. Nello specifico la nota in esame, conformandosi all'orientamento espresso dalla Commissione europea, sancisce due principi di fondamentale importanza: in presenza di addetti alla guida di veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, ferma restando la sosta obbligatoria ogni periodo massimo di 4 ore e mezza, a detto obbligo potrà applicarsi una tolleranza di 15 minuti, esclusiv amente nel caso di mezzi provvisti di cronotachigrafo analogico o digitale "di vecchia concezione" e non digitale "di nuova concezione"; tale possibilità concessa ai conducenti di veicoli con cronotachigrafo analogico o digitale di "vecchia concezione", la quale era stata ammessa fino alla data del 1° ottobre 2011, risulta prorogata in ragione dell'evidente cospicua prese nza di mezzi provvisti del "vecchio sistema", ancora in circolazione. |
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Cassazione: due licenziati possono testimoniare l'uno per l'altro per le rispettive vertenze |
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Con la Sentenza n. 21279 del 14 ottobre 2011, la Corte di Cassazione interviene in merito all'ammissibilità delle testimonianze vicendevoli di due ex dipendenti, che distintamente son o in causa con l'ex datore di lavoro per le medesime ragioni. In particolare, la Suprema corte ha affermato che la testimonianza sia inammissibile solo quando vi sia un coinvolgimento diretto della persona chiamata in deposizione: nel caso specifico ognuno dei due ex dipendenti ha chiamato a testimonianza l'altro la voratore per il proprio giudizio. Le due testimonianze sono state ammesse dalla Suprema Corte in quanto, pur vedendo coinvolta la stessa controparte (ex datore), nei due distinti giudizi non si configurava un vicendevole coinvolgimento diretto. |
