Home

 

Ai fondi immobiliari bonifici senza ritenute per le ristrutturazioni di box auto pertinenziali

Con Risoluzione 18 aprile 2011, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati a favore di fondi immobiliari per la cessione di box o posti auto pertin enziali non sono soggetti a ritenuta del 10% ex art. 25, D.L. n. 78/2010, anche se destinati ad usufruire della detrazione del 36%.

Poiché infatti i fondi immobiliari nella maggior parte dei casi non sono soggetti né ad IRES né ad IRAP, la ritenuta inciderebbe eccessivamente su tali soggetti. Pertanto, le Entrate hanno indicato che per evitare l'applicazione della ritenuta è opportuno :

indicare in causale che il destinatario è un fondo immobiliare;

non riportare il riferimento alle disposizioni agevolative;

non utilizzare il modulo eventualmente predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.

Nel caso in cui sia stata erroneamente effettuata la ritenuta, è possibile recuperarla tramite istanza di rimborso, oppure compilando i quadri RQ, sezioni XVI o XVII e il quadro RX di UNICO.

 

 

Esenti dall'IVA i corsi per mediatori professionisti: Risoluzione

Con Risoluzione 18 aprile 2011, n. 47, L'Agenzia delle Entrate, confermando quanto disposto dalla precedente Risoluzione n. 53/2007 e dalla Direttiva CE n. 112/2006, chiarisce che i corsi organizzati dagli enti abilitati dal Ministro della Giustizia, come quelli per mediatori professionisti, fruiscono dell'esenzione IVA.

Come previsto dal Decreto 18 ottobre 2010 del Ministro della Giustizia, infatti, le Camere arbitrali e di conciliazione presso gli Ordini forensi sono iscritte di diritto tra gli enti abilitati a formare i "mediatori" e, pertanto, trova applicazione l'art 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che sono esenti dall'IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconve rsione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus".

 

 

Rateazione prorogata in caso di peggioramento della situazione: Direttiva Equitalia

Nella Direttiva 15 aprile 2011, n. 12, Equitalia ha specificato i requisiti che il contribuente deve avere per chiedere l'ulteriore proroga della rateazione dei debiti conce ssa prima del 27/02/2011 nel caso di mancato pagamento della prima rata o di due di seguito successive, in caso di "temporaneo peggioramento della situazione" (art. 2, comma 20, D.L. n. 225/2010).

In particolare, se il debito è:

inferiore a 5mila euro, basta una semplice richiesta motivata in cui il contribuente attesti la situazione di difficoltà;

superiore ai 5mila euro le condizioni variano a seconda che l'istanza sia presentata da persone fisiche, titolari di ditte individuali in regime semplificato e altre categorie giuridiche di soggetti.

Il termine per valutare la tempestività o meno dell'istanza è il 30 giugno 2011 e a seconda della situazione mutano gli effetti.

 

 

Videosorveglianza: la Fondazione Studi chiarisce le regole per il datore di lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha predisposto un'utile tabella di sintesi delle norme che regolano l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Il documento prende in esame l'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 che prevede la legittimità dell'installazione degli impianti di videosorveglianza, solo in presenza di esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DPL, stabilendo le modalità per l'uso di tali impianti.