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Pubblicità ad altri e deducibilità delle spese: Cassazione |
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Con Sentenza 16 novembre 2011, n. 24065, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sono deducibili le spese sostenute da una società per la pubblicizzazione d i un'altra, (evento frequente nel campo delle ricerche di mercato), a meno che non venga dimostrata l'esistenza di un vantaggio economico e mediatico anche in favore della società pubblicizzante. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda spetta al contribuente provare l'inerenza delle stesse rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. |
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Detrazione IVA anche in assenza di fatture: Cassazione |
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Con Sentenza 25 novembre 2011, n. 24912, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in caso di mancata conservazione delle fatture di acquisto, il diritto alla detrazion e IVA non viene meno se il contribuente dà prova di aver effettivamente versato l'imposta. Nel caso specifico, una cooperativa si era avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72, di emettere le fatture per conto dei soci produttori, dando origine ad un meccanismo di inversione contabile, in base al quale l 'IVA viene applicata dallo stesso destinatario in qualità di debitore di imposta. Conseguentemente i giudici, richiamando quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 8 maggio 2008, n. C-95/07, hanno statuito che l'inosservanza degli obblighi formali non può comportare la decadenza del diritto alla detrazione. |
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Studi di settore 2011, ok della Commissione degli esperti |
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La Commissione degli esperti per gli studi di settore, composta da membri dell'Amministrazione finanziaria, dalle associazioni di categoria e della Sose, ha espresso parere favorev ole a 69 studi di settore che entreranno in vigore per l'anno 2011. In particolare sono stati posti all'esame della Commissione: 17 studi sulle attività dei servizi; 18 studi sul comparto manifatturiero; 6 studi sulle attività professionali; 28 studi nell'area commercio. Dopo il via libera della Commissione, per l'effettiva entrata in vigore degli studi sarà necessaria l'approvazione da parte del Ministro dell'Economica e delle Finanze. |
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Lavori usuranti: ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS |
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L'INPS, con il Messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i "lavori usuranti", eman ate dal Ministero del Lavoro con il DM 20 settembre 2011 e la Nota del 28 novembre 2011. Tra gli altri aspetti, l'Istituto previdenziale chiarisce che: per individuare correttamente i periodi di attività lavorativa "usurante" negli ultimi dieci anni, deve essere preso a riferimento l'anno solare, intendendo l'anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'ann o precedente (estendendo ovviamente il periodo a 10 anni solari). Inoltre, sono "neutri" i periodi di inattività; nel calcolo del periodo di sette anni (negli ultimi 10, necessari per poter accedere al prepensionamento nel periodo transitorio della disciplina), devono essere esclusi i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa; che i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato entro il 30 settembre 2011, hanno tempo fino al 6 dicembre 2011 per presentare all'Istituto l'eventuale documentazione mancante a corredo della domanda stessa. |
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Infortuni: l'imprenditore edile non può essere considerato sempre responsabile |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha sottolineato che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità dell'imprenditore non è automati ca. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che non può essere addebitata alcuna colpa al datore di lavoro edile, qualora abbia provveduto a conferire esplicito incarico ad un capocantiere e ad un coordinatore, poiché la presenza di tali due figure deve essere ritenuta valido strumento di tutela per l'operaio. |
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ENPALS: lavoro intermittente e certificato di agibilità |
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L'ENPALS, con Nota del 30 novembre 2011, fornisce chiarimenti in merito alla procedura di richiesta del certificato di agibilità in caso di assunzione di lavoratori con contratto inte rmittente. In particolare, l'Istituto ribadisce l'applicabilità anche ai rapporti di lavoro intermittente della disciplina generale prevista in materia di adempimenti relativi al certificato di agibilità, quali ad esempio la richiesta dello stesso entro cinque giorn i dalla stipulazione del contratto di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione. Tuttavia, relativamente al lavoro a chiamata, per il quale spesso non sono noti i periodi di effettiva attività, il datore di lavoro è tenuto ad effettuar e la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui vi è certezza delle date in cui sarà svolta la prestazione e comunque prima che l'attività lavorativa venga prestata. |
