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Compensazione dei crediti IVA, ulteriori chiarimenti delle Entrate |
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Con Circolare 19 aprile 2011, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sorti fra gli operatori in conseguenza all'introduzione delle nuove reg ole in materia di controllo delle compensazioni dei crediti IVA. In particolare, è stato precisato che: la compensazione del credito IVA annuale 2009 è possibile anche nel corso del 2011, dato che questo può continuare ad essere utilizzato fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010; non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010); in caso di correzione di errori nell'indicazione dell'annualità di un credito IVA in un Mod. F24, tale importo viene riattribuito all'annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond (euro 10.000/15.000) dell'anno indicato. L'Agenzia ha inoltre attivato l'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzabile da utenti in possesso di casella PEC, per ottenere chiarimenti e per segnalare la regolarizzazione di indebite compensazioni. |
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Processo civile e penale: al via la procedura telematica |
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Con Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 sono state stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e penale. Per dialogare con l 'esterno, a partire dal 3 maggio 2011, gli uffici giudiziari dovranno utilizzare la posta elettronica certificata (Pec). Tra l'altro, la Pec dovrà essere utilizzata per: la notificazione: l'ufficio giudiziario dovrà notificare i documenti informatici con Pec e restituire gli atti con la relazione di notificazione sottoscritta con firma digitale; la trasmissione dei documenti; la richiesta copie degli atti e dei documenti. La norma in oggetto dispone inoltre che il sistema tradizionale del deposito dei documenti cartacei verrà sostituito con la ricezione degli atti informatici. |
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Regolarizzazione d'ufficio per le case fantasma: Provvedimento Agenzia del Territorio |
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Con Provvedimento 19 aprile 2011, n. 24826, l'Agenzia del territorio, ha definito le modalità, i costi e le sanzioni per la regolarizzazione d'ufficio dei c.d. "immobili fan tasma". Trattasi, in particolare, degli oneri previsti per l'attribuzione della rendita presunta, ai sensi dell'art. 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, da porre a carico dei proprietari e dei titolari dei diritti reali sugli immobili che, entro il prossimo 30 aprile, non avranno ottemperato alla regolarizzazione degli edifici non censiti o che hanno perduto i requisiti della ruralità. |
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Tasso di differimento per omesso o ritardato versamento: l'INPS comunica la variazione |
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L'INPS, con la Circolare n. 68 del 19 aprile 2011, rende noto che la Banca Centrale ha fissato nella misura dell'1,25%, a decorrere dal 13 aprile 2011, il tasso ufficiale di ri ferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'Istituto previdenziale, con la circolare in esame, rende noto che a decorrere dal 13 aprile 2011, l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori è pari al 7,25%; per le operazioni di calcolo delle sanzioni è pari al 6,75%. |
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Documento tecnico UniEMens: versione 1.2.2 |
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È stata pubblicata sul sito dell'INPS (www.inps.it) la versione 1.2.2 del 14 aprile 2011 del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive mensili (UniEMens). In particolare, la versione 1.2.2 introduce il nuovo elemento "UnitaOperativa" di "DenunciaIndividuale" nel quale deve essere indicato il numero progressivo identificativo rilasciato dall'INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, in tesa esclusivamente come il luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti. Tale elemento è obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza di aprile 2011. Con la versione 1.2.2 vengono inoltre inseriti: per quanto riguarda "DenunciaIndividuale": nuove causali 1E e 2E in "TipoCessazione" di "Cessazione"; nuovi valori EF, EN, ME in "TipoLavoratore" di "DatiRetributivi", entrambi relativi a dipendenti delle Ferrovie dello Stato; per quanto riguarda "DenunciaAziendale" il nuovo valore FGRI di "FondoInterprof" per evidenziare l'adesione al nuovo fondo per la formazione continua, denominato "FOND.AGRI", rivolto ai lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e a groindustriale; variato il periodo di validità dei codici L944, L945, L946, L947 di "CausaleACredito" di "AltrePartiteACredito". |
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Permessi Legge n. 104/92: sussistenza delle condizioni |
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L'INPS, con Messaggio n. 9040 del 18 aprile 2011, interviene in merito al nuovo comma 7bis dell'articolo 33 della Legge n. 104/92 che prevede un'attività di controllo, da parte del da tore di lavoro e dell'INPS, sulla sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi retribuiti. In particolare, l'INPS precisa che tra gli strumenti utili ai controlli rientra la verifica delle autocertificazioni dei lavoratori richiedenti. |
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Le direttive del committente al professionista non configurano automaticamente un rapporto subordinato |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8845 del 18 aprile 2011, ha chiarito che i semplici contrasti tra committente e prestatore, benché frequenti e dimostrabili, non sono sufficienti a configurare i presupposti della subordinazione. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il progettista lavoratore autonomo non può sostenere l'esistenza del potere direttivo da parte del committente, solo perché la sua prestazione è temporalmente limitata agli orari di apertura dell'aziend a, nonché per il fatto che riceve specifiche direttive in relazione all'esecuzione dei progetti concordati. Tale ultimo aspetto va infatti ricondotto al diritto di supervisione accordato al committente. |
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Interruzione di gravidanza: chiarimenti INPS |
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Con il Messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011, l'INPS fornisce chiarimenti riguardo l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in coincidenza del 180° giorno dall'ini zio della gestazione. In base al dettato normativo (art. 12, commi 1 e 2, del DPR n. 1026/1976) viene precisato che l'interruzione della gravidanza verificatasi a decorrere dal 180° giorno compreso dall'inizio della gestazione va considerata come parto e, pertant o, va riconosciuto il diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale. Al contrario, qualora l'interruzione avvenga entro il 179° giorno dall'inizio della gestazione è considerata come aborto, con diritto all'indennit à di malattia. |
