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Sanzioni IRAP anche se le norme procedimentali sono confuse: Cassazione

Con Ordinanza 19 maggio 2011, n. 11096, la Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni IRAP si applicano anche in caso di incertezza delle norme tributarie relative al procedi mento.

Fornendo un'interpretazione all'art. 8, D.Lgs. n. 546/1992, viene pertanto chiarito che il giudice tributario ha il potere di disapplicare le sanzioni amministrative solo quando la disposizione confusa concerne il tributo.

 

 

Bilanci enti non profit con principi contabili: documento tavolo commercialisti, Agenzia - Oic

Il documento approvato in data 19 maggio 2011 dal tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia per il terzo settore e Organismo italiano di contabilità denominato "Il quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit" ha stabilito che anche ai bilanci dei soggetti non profit si applicheranno i principi contabili.

In base al primo principio contabile, a partire dagli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2011, i bilanci dovranno essere predisposti, quindi, secondo i principi di continuità e competenza economica, come già avviene per le imprese pr ivate.

 

 

Terapie, è detraibile il trattamento sanitario ma non l'acquisto della struttura

Nella Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a numerosi quesiti, tra i quali vi sono state alcune precisazioni in materia di deducibilità e detraibilità delle spese sanitarie.

Un contribuente ha chiesto la possibilità di detrarre le spese sostenute per l'acquisto di una piscina da utilizzare per lo svolgimento di idrokinesiterapia da parte di un portatore di handicap.

L'Agenzia ha chiarito che la detraibilità del 19% è possibile in linea generale anche per spese relative ad esami, analisi e terapie: tuttavia, non è detraibile la spesa per l'acquisto di una piscina per lo svolgimento di tale terapia, dato che la detrazione d'imposta ex art. 15, TUIR, può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della struttura nella quale quest'ultimo viene svolto.

 

 

Infortunio dell'operaio: non ci sono esimenti, il Cda è responsabile per la violazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19555 del 18 maggio 2011, ha statuito il principio in base al quale il consiglio d'amministrazione deve sempre essere considerato res ponsabile per gli infortuni degli operai dipendenti, senza che possa in alcun modo rilevare il comportamento del lavoratore ai fini dell'esclusione della responsabilità.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la condotta imprudente dell'operaio non solo non risulta valida motivazione per escludere la responsabilità dell'azienda, ma altresì non permette nemmeno l'esclusione dell'aggravante legata alla violazi one delle norme antinfortunistiche.