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Redditometro, è necessario il contraddittorio anche per i vecchi accertamenti: Cassazione |
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Con Sentenza 17 giugno 2011, n. 13289, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche in caso di accertamento da "vecchio redditometro" (per periodi d'imposta fino al 2008, per i quali si applicano le regole anteriori alle modifiche apportate alla normativa dal D.L. n. 78/2010), i risultati ottenuti costituiscono una "presunzione semplice" ed è pertanto necessario attivare il contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. Si ricorda che il nuovo redditometro, introdotto con le citate modifiche apportate all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, applicabile agli accertamenti su periodi d'imposta a partire dal 2009, istituisce il contraddittorio con il contribuente come momento obbli gatorio. La Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito in questa Sentenza che, poiché l'accertamento sintetico da redditometro costituisce un "accertamento standardizzato", il risultato dev'essere corretto necessariamente dal confronto con la reale situaz ione prospettata dal contribuente, e pertanto il contraddittorio è una fase obbligatoria anche in caso di applicazione del "vecchio" redditometro. |
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Modifiche sul conto economico varate dallo Iasb |
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Con modifica allo Ias 1, approvata in data 17 giugno 2011 dallo Iasb, il conto economico complessivo, pur rimanendo divisibile, cambierà la sua struttura dal 2012, raggruppando in due categorie le altre componenti di conto economico complessivo (Oci), a seconda che esse possano o meno riconfluire fra ricavi e costi di competenza. Vengono inoltre approvate variazioni anche allo Ias 19 (il principio internazionale contabile dedicato ai benefici per i dipendenti) per cui, a titolo esemplificativo, viene abbandonato il trattamento contabile c.d. "metodo corridoio", vengono fatt e alcune precisazioni sulle categorie di benefici, sui costi tributari e sui piani di incentivazione definitivi. |
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Contributi regionali per settori meritevoli di tutela esenti da IVA: Ctr Valle D'Aosta |
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Con Sentenza 1/2/11, la Ctr Valle D'Aosta ha chiarito che i contributi regionali erogati al fine di favorire iniziative dirette alla promozione e al sostegno di un settore e conomico meritevole di tutela sono esenti da IVA. Tale erogazione, secondo la Ctr, non rientra, infatti, nelle operazioni di cessione di beni rilevanti ai fini IVA. Inoltre, vista la finalità sottesa, non è configurabile neanche un obbligo di "fare" in capo all'ente beneficiario, per il ric evimento di detti contributi. |
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Fondo EST: ulteriori chiarimenti sul rinnovo del CCNL del Terziario |
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Il Fondo Est, con Circolare n. 5 del 17 giugno 2011, fornisce ulteriori chiarimenti circa la quota d'iscrizione una tantum, all'indomani delle novità introdotte dall'Accordo di rinnov o del CCNL Terziario Confcommercio del 26 febbraio 2011. In particolare l'Est precisa che: la quota d'iscrizione andrà versata dalla aziende prime iscritte, solo per i dipendenti che non risultino già iscritti al fondo, in caso di versamento annuale anticipato, visto l'aumento di contributo ordinario c/dipendente dal 1° giugno 2011, il Fondo comunicherà alle aziende, tramite bonifico precompilato, il differenziale di tale contribuzione non ancora versata. |
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Permessi Legge n. 104/92: precisazioni ministeriali |
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La Direzione generale per l'attività ispettiva è intervenuta, in risposta agli Interpelli n. 21 e n. 24 del 17 giugno 2011, per fornire chiarimenti in merito all'articolo 33 della Leg ge n. 104/92 che disciplina i permessi retribuiti per l'assistenza ai portatori di handicap. Il Ministero del Lavoro precisa, rispettivamente, che: la fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi dell'art. 33; questi ultimi, pertanto, non vanno riproporzionati in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese; i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; tale "referente unico" si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esc lusione, quindi, di altri eventuali soggetti. |
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Ferie non godute: ammesso il trattamento di CIG e lo spostamento delle ferie |
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Il Ministero del Lavoro con la risposta ad Interpello n. 19/2011 chiarisce che in presenza di eventi di sospensione totale dell'attività lavorativa o di CIG a zero ore, non sus sistendo il presupposto della necessità di provvedere ad un recupero psico-fisico del lavoratore, possa essere spostato in aventi nel tempo. Nello specifico, rispondendo al Consiglio Nazionale dell'Ordine di Consulenti del Lavoro, il ministero ha specificato che la possibilità di posticipare il periodo di ferie a seguito di eventi sospensivi del rapporto di lavoro riguarda sia i periodi già ma turati che quelli infra-annuali. Lo stesso Istituto precisa poi che lo spostamento, trovando la sua ragione nell'evento, perderà il presupposto di legittimità ove prolungato oltre il periodo di ripresa dell'attività lavorativa. |
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Aziende agricole: addizionale INAIL danno biologico per l'anno 2009 |
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L'INPS, nella Circolare 17 giugno 2011 n. 87, comunica la misura dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli dovuta, per l'anno 2009, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato paria a: 0,1620% (10,125 X 1,60%) quale addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro; 0,0499% (3,1185 X 1,60%) quale addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro. Il recupero della predetta addizionale sarà posto in riscossione dall'INPS, tramite F24, unitamente all'imposizione contributiva relativa alla competenza del primo trimestre 2011. |
