Home

 

Credito di imposta ricerca e sviluppo: Risoluzione

Con Risoluzione 19 ottobre 2011, n. 100 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relativamente alle attività avviate prima del 29 novembre 2008.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che a seguito della riattivazione del credito in oggetto per effetto del Decreto interministeriale 4 marzo 2011:

il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel 2011 attraverso il modello F24 indicando sempre l'anno 2011 e il codice tributo 6808 "Credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industr iale e di sviluppo precompetitivo";

in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Unico 2012 - quadro RU) andrà indicato, l'ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l'ammontare del credito d'imposta.

 

 

Strada obbligata per l'impugnazione delle cartelle "mute": Cassazione

Con Sentenza, 19 ottobre 2011, n. 21598, la Corte di Cassazione ha stabilito che le cartelle che non indicano l'identità del responsabile del procedimento, sono impug nabili solamente mediante i mezzi dell'opposizione all'esecuzione - art. 615 c.cp. - o dell'opposizione agli atti esecutivi - art. 617 c.p.c - nel caso in cui la somma dovuta era già stata iscritta a ruolo.

In particolare, avverso la cartella emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della Legge n. 689/1981 "soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il qu ale è venuta a conoscenza della sanzioni irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del processo verbale di contestazione".

 

 

Impiego di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno: assolto il datore per mancanza di dolo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37703 del 18 settembre 2011, ha affermato che il datore di lavoro che impiega dipendenti extracomunitari senza permesso di sog giorno può essere assolto per mancanza di dolo qualora a seguito dei controlli l'ispettorato del lavoro chiuda la pratica.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, imputando a costui solamente la negligenza per aver "omesso di verificare per l'intera durata del rapporto - come richiesto dalla norma incriminatrice - se lavoratore citt adino extracomunitario fosse fornito del permesso di soggiorno". La Corte altresì rileva che tale reato del datore di lavoro, a seguito dell'emanazione del DL n. 92/2008, si è "trasformato" da colposo in doloso. Quindi, mancando il dolo nelle azioni d el datore di lavoro, lo stesso è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato".

 

 

Licenziamento: la domanda di conciliazione sospende la prescrizione

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21483 del 18 ottobre 2011, ha chiarito gli effetti interruttivi della prescrizione in caso di attivazione del procedimento di concilia zione per annullamento del licenziamento davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nello specifico la Suprema corte ha sottolineato come l'attivazione del procedimento di conciliazione non possa essere equiparata alla proposizione della domanda giudiziale, ai fini della prescrizione. Infatti se il primo comporta sicuramente l'interruzio ne dei termini prescrizionali al momento della proposizione della domanda, solo con la seconda tale interruzione varrà anche per tutto il periodo di durata del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 410 c.p.c.

 

 

Pagamento del TFR da parte dell'INPS anche in caso di pignoramento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21268 del 14 ottobre 2011, ha statuito che al lavoratore deve essere pagato il TFR da parte dell'INPS, anche se parte delle somme son o state oggetto di pignoramento presso l'Istituto. L'unica difesa risulta l'instaurazione di un giudizio di esecuzione e non l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito l'obbligo della corresponsione dell'intero TFR, indipendentemente dal pignoramento presso terzi, che non può che essere contestato in seguito in un giudizio di opposizione.