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L'accertamento ai fini del registro è indizio anche per le imposte dirette: Cassazione

Con Sentenza 2 marzo 2011, n. 5078, la Corte di Cassazione ha stabilito che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce una presunzione semplice che, in qu anto tale, legittima l'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette.

Nella Sentenza in oggetto, in conseguenza alla cessione di un esercizio commerciale era stato accertato dalle Entrate un maggior valore dell'imposta di registro.

Nonostante la plusvalenza patrimoniale di un'impresa sia determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto quello di cessione del bene, mentre per l'imposta di registro vada considerato il valore di mercato del bene medesimo, i giudici hanno ritenuto l'accertamento legittimo, rimanendo in capo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

 

 

Imposta di registro, riscossione solo attraverso il ruolo: Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3956/2011, in rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate, stabilisce che la riscossione dell'imposta di registro contenuta negli atti di rettifica divenuti definitivi può essere fatta solo attraverso iscrizione a ruolo e non tramite gli avvisi di liquidazione, con conseguente riduzione dei tempi per la riscossione e decadenza della pretesa erariale in caso di non rispetto di essi.

Nel caso di specie, alcuni contribuenti avevano impugnato nel 1998 un avviso di rettifica registro-Invim, con passaggio in giudicato della sentenza nell'anno successivo; l'erario aveva riscosso con avviso di liquidazione nel 2002 e nel 2003 era seguito il ruolo. Dal momento che, dal 1° luglio 1999, all'imposta di registro si applicano le regole previste dal D.P.R. n. 602/73, l'avviso di liquidazione viene sostituito dal ruolo, da notificarsi con termini decadenziali inferiori.

 

 

Nel processo tributario la prova è richiamabile: Cassazione

Le prove di un processo tributario possono essere richiamate in un ulteriore accertamento, ma se giudizialmente contestate, dovranno essere comunque esaminate dal giudice: ques to è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza 18 febbraio 2011, n. 3954.

Secondi i giudici dell'Ermellino, infatti gli "elementi probatori e presuntivi tratti da un accertamento possano essere richiamati in un accertamento diverso, ma in questo valgono in quanto gli elementi richiamati siano concretamente idonei a svo lgere anche in tale sede valore di prova; in tal caso, tuttavia, detti elementi, ove giudizialmente contestati, devono essere partitamente esaminati e criticamente valutati sotto tale profilo dal giudice".

 

 

Licenziamento: non è considerato ritorsivo se il lavoratore critica l'azienda

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6282 del 18 marzo 2011 ha chiarito che, la qualificazione del collaboratore come lavoratore dipendete a tutti gli effetti a seguito di pronuncia giudiziale, pur comportando l'illegittimità del licenziamento, non è detto che comporti il diritto del prestatore alla reintegra.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che nelle aziende con meno di 15 dipendenti il diritto alla reintegra nel posto di lavoro non è accordabile se non in presenza di specifiche motivazioni. Nel caso in esame l'atteggiamento del dipendente che si è manifestato con una vertenza nei confronti dell'azienda e numerose critiche a mezzo stampa, ha impedito ai giudici di considerare il licenziamento come discriminatorio e conseguentemente di far valere il diritto alla reintegra.

 

 

Certificati medici on-line: ulteriori indicazioni

Con la circolare congiunta n. 4 del 18/03/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del Welfare, vengono forniti ulteriori indicazioni sull'invio telematico de i certificati medici all'INPS e al datore di lavoro.

Dalla circolare si desume che, in attesa di un'applicazione omogenea della normativa che prevede l'invio telematico dei certificati all'INPS e la possibilità per i datori di visionare gli attestati di malattia sul sito dell'Istituto, i datori di lavoro, s olo per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, potranno chiedere ai propri dipendenti l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico curante.

 

 

Covip: la finestra mobile non si applica alla previdenza integrativa

La Covip, in un orientamento approvato dalla Commissione il 9 marzo 2011e pubblicato sul sito www.covip.it, precisa, in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art 11, c. 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, che il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appar tenenza. Pertanto, lo slittamento di 12/18 mesi della decorrenza, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 12, c. 1 e 2, del D. L. n. 78/2010, non si applica alla previdenza integrativa.

 

 

Decorrenze delle pensioni: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nella Circolare 16 marzo 2011 n. 53, fornisce istruzioni in merito alla nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, prevista dall'art. 12, c. 1 e 2, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, a rettifica ed integrazione di quanto detto nella Circolare n. 126/2010.

I chiarimenti dell'Istituto riguardano vari aspetti applicativi della nuova disciplina, in particolare l'INPS afferma che le nuove decorrenze delle pensioni devono essere applicate, a decorre dal 1° gennaio 2011, anche ai soggetti ammessi alla prosecuz ione volontaria entro il 20.7.2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il relativo regime sperimentale (art. 1, c. 9, Legge n. 243/2004).