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Leasing immobiliare, istituiti i codici tributo per il ravvedimento: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 31 marzo 2011, n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

8930 "Sanzione amministrativa su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all' art. 1, c.16, l. n. 220/2010- art. 13, dlgs. n. 472/1997";

1999 "Interessi da ravvedimento su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all' art. 1, c.16, l. n. 220/2010- art. 13, dlgs. n. 472/1997".

Tali codici tributi sono stati istituiti per il versamento tramite Mod. F24 di sanzioni ed interessi in caso di il mancato pagamento entro i termini dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing immobiliari , introdotta dall'art. 1, comma 6, Legge di Stabilità 2011, il cui versamento scadeva ieri 31 marzo 2011.

 

 

Reverse charge: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36, è tornata ad occuparsi delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di reverse charge, sulla linea d ella precedente Circolare n. 59/2010, che già limitava il meccanismo speciale alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, fissandone la decorrenza al 1° aprile 2011.

Con tale nuovo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha precisato principalmente che:

il meccanismo non si applica alle cessioni di componenti e accessori dei telefonini, se ceduti autonomamente. Diversamente, se gli accessori o componenti sono ceduti nel quadro dell'operazione principale di cessione del telefono cellulare, devono comunque essere assoggettati al medesimo trattamento dell'operazione principale (reverse charge);

sono escluse dall'obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate (si tratta delle cessioni fatte dalle compagnie telefoniche);

il meccanismo dell'inversione contabile si applica alla cessione di tutti i "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione", compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.

 

 

Accertamento IVA nullo se basato su atto impositivo IRES definitivo: Cassazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 25 marzo 2011, n. 6913, ha stabilito che l'accertamento IVA basato su un atto impositivo IRES divenuto definitivo in quanto non impugnato è nul lo. Possono essere richiamati in un accertamento diverso solo elementi probatori e presuntivi.

Secondo i giudici quanto stabilito dalla Ctr della Campania era errato in quanto "per il principio di autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse, l'intervenuta definitività di uno di essi per mancanza di opposizione è irrile vante in ordine alla fondatezza o meno dell'altro, non essendo tale caratteristica equiparabile a un giudicato".

 

 

Licenziamento: se riguarda un singolo lavoratore bisogna rispettare i criteri di scelta

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7046 del 28 marzo 2011, ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro debba procedere al licenziamento fondato sul giustificato motivo oggettivo, la scelta dovrà tenere in considerazione le situazioni personali dei dipendenti.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, fermo restando l'impossibilità di repechage in ragione del fatto che tutti i lavoratori svolgono la stessa attività, la scelta non potrà comunque prescindere dai carichi di famiglia e dall'anzianità. T uttavia il mancato rispetto di tali obblighi non integra di per sé violazione del principio di non discriminazione, salvo che il lavoratore dia prova concreta del contrario.

 

 

Istituito un nuovo Fondo di solidarietà per le imprese assicuratrici

Con Decreto interministeriale 21 gennaio 2011, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73/2011, è stato istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sos tegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».

Il Fondo è stato previsto dalle Parti Sociali (ANIA e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, FNA e SNFIA), nel CCNL Assicurazioni - personale amministrativo e addetto alla produzione del 17 settembre 2007, allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento d elle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Il Fondo eroga prestazioni ordinarie e straordinarie finanziate da:

un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo in determinato (per il primo anno di operatività l'onere è a totale carico del datore di lavoro);

un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni straordinarie, nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla predetta retribuzione imponibile con l'applicazione di un coefficiente correttivo.

 

 

Indennità di trasferta: per il lavoratore in Paesi Extra UE non è automaticamente superminimo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7041 del 28 marzo 2011, ha chiarito che nel caso in cui il dipendente venga inviato dal proprio datore di lavoro in un Paese extra UE , l'indennità di trasferta dovrà rimanere tale e non potrà essere considerata quale superminimo utile al raggiungimento della retribuzione netta pattuita con il datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che tale scelta va ricondotta alla Legge n. 398/87 relativa all'invio di lavoratori in Stati extracomunitari. Tale linea della Corte risulta di rilevante importanza nella prospettiva dell'assoggettabilità o meno degli importi conferiti a titolo di trasferta all'estero.

Tuttavia, posto che in tale ambito è necessario operare una valutazione caso per caso, la questione viene rimessa al giudice ordinario per la sua definizione, il quale però, dovrà attenersi al principio anzidetto.