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Approvato il nuovo Regolamento ENSARCO

È stato approvato con Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 luglio 2011 (Gazzetta ufficiale 11 a gosto 2011, n. 186) il nuovo Regolamento della Fondazione ENSARCO.

Fra le novità, si segnalano:

per gli agenti che operano in forma individuale (Fondo previdenza) l'aumento;

del minimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 800,00 in caso di agente monomandatario ed euro 400,00 in caso di agente plurimandatario;

del massimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 30.000,00 in caso di agente monomandatario ed euro 20.000,00 in caso di agente plurimandatario;

dell'aliquota contributiva dal 13,50% al 17% nel periodo 2013 - 2020;

per gli agenti operanti in forma di società di capitali (Fondo assistenza) l'innalzamento dal 2% al 4% nel periodo 2012 - 2016 dei contributi dovuti; è inoltre previsto che una parte di contributo sia versata anche d alla società di agenzia e non come accadeva fino ad oggi solo dalla casa mandante;

la possibilità di un'iscrizione facoltativa per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione ENSARCO, compresi quelli operanti all'estero.

 

 

Codici tributo per l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica: Risoluzione

Con Risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il "Mod. F24 - Versamento con elementi iden tificativi" dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per i veicoli finalizzati al trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore a 225 chilowatt (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011):

"3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011";

"3365" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione";

"3366" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Interessi".

Nel campo "Elemento identificativi" del modello si deve indicare la targa del veicolo, mentre nel campo "Anno di riferimento" si riporta l'anno di decorrenza della tassa automobilistica. Per il 2011 la tassa deve essere pagata entro il 10 novembre.

 

 

Cartella di pagamento: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento, 20 ottobre 2011, prot. 2011/148542, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad adeguare le avvertenze contenute nella cartella esatto riale alle recenti novità introdotte dal D.L. 98/2011.

In primo luogo, la cartella precisa che è dovuto il contributo unificato (in luogo dell'imposta di bollo).

Inoltre, è fatto avviso dell'obbligatorietà di indicare il codice fiscale della parte e dei rappresentanti in giudizio all'interno del ricorso.

Da ultimo, viene ricordato che è ora obbligatorio fornire l'indirizzo di posta elettronica certificata delle parti o del loro difensore.

Per quanto riguarda la mancata indicazione di questi elementi, la cartella esattoriale avverte che "se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax oppure la parte non indi ca il proprio codice fiscale, il contributo unificato, è aumentato della metà".

Le disposizioni ricordate, si applicano ai ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011.

 

 

Licenziamento e dimissioni orali: onere della prova per le parti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21684 del 19 ottobre 2011, ha chiarito gli oneri della prova in capo al lavoratore e al datore di lavoro che sostengono, rispe ttivamente, di essere stato licenziato oralmente ovvero di aver ricevuto le dimissioni sempre in forma orale.

Nel dettaglio, la Corte ha precisato che mentre il lavoratore, per dimostrare di essere stato licenziato oralmente, deve provare solamente "l'estromissione dal rapporto", l'onere in capo al datore di lavoro per dimostrare di aver ricevuto le dimiss ioni nella stessa forma è maggiore, ricadendo nel campo di applicazione dell'articolo 2697 c.c. La Corte, infatti, stabilisce: "la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade s ull'eccipiente ai sensi dell'articolo 2697, comma secondo, c.c.".

 

 

Cessione del quinto: non commette reato il datore che ometta il versamento

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011, ha chiarito che non può essere considerata appropriazione indebita nei confronti del lavoratore dipendente, l 'omesso versamento da parte del datore di lavoro alla finanziaria beneficiaria della cessione del quinto.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che in caso di mancato versamento alla finanziaria, pur in presenza di regolare e periodica trattenuta nei confronti del lavoratore, mancano i presupposti tipici richiesti dall'art. 646 c.p. per poter ravvisare la fattispecie delittuosa di appropriazione indebita. Ancora più nel dettaglio l'aspetto che è stato rilevato con chiarezza è rappresentato dall'assenza del requisito dell'"altruità" del bene (somma di denaro).

 

 

Se la norma non è chiara il professionista non risponde dell'errore

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21700 del 20 ottobre 2011, ha chiarito che non può essere considerato responsabile il professionista che, nel fornire la propria consule nza, commette un errore legato alla lacunosità e poca chiarezza della norma.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che, al fine di poter ravvisare la responsabilità professionale del consulente è sempre necessario che l'errore commesso da quest'ultimo sia caratterizzato da dolo o colpa grave, nonché dal fatto di essere la co nseguenza di una preparazione e competenza inferiore alla media esigibile dal professionista stesso.