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Armonizzazione delle disposizioni IVA: approvato il nuovo Regolamento dall'UE |
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Con Regolamento approvato il 15 marzo 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, il Consiglio Ecofin ha apportato modifiche al Regolamento 17 ottobre 2005, n. 1777, in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Il nuovo regolamento, le cui disposizioni, si ricorda, saranno obbligatorie e direttamente applicabili dai singoli Stati membri, dispone, tra l'altro: una definizione restrittiva di "stabile organizzazione", dato che la mera identificazione ai fini IVA non è sufficiente configurare come tale un'organizzazione; nuove precisazioni in merito alla territorialità in materia di tassazione dei servizi. In particolare, si precisa che anche in caso di partecipazione a conferenze e seminari, così come per l'accesso in generale a manifestazioni culturali , artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011 risultano sempre soggette a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse; nuove precisazioni per gli adempimenti dei soggetti passivi in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA. Le nuove disposizioni prevedono decorrenze diverse, a partire dal 1° luglio 2011; in materia, è attesa una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate che presumibilmente terrà conto di quanto disposto dall'Ecofin. |
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Avviso di giacenza intestato al socio: irregolarità meramente formale |
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Con Sentenza 11 febbraio 2011, n. 3342, la Cassazione precisa che rappresenta una irregolarità meramente formale il fatto che, a seguito del mancato recapito di un atto tributa rio inviato per raccomandata a una società presso la sua sede, l'avviso di giacenza dell'atto stesso presso l'ufficio postale sia indirizzato al legale rappresentante piuttosto che alla società. Secondo i Giudici, infatti, non è determinata la nullità dell'atto, non trattandosi di una carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo della notifica; come precisa infatti il terzo comma dell'art. 156 Cpc (Codice di pr ocedura civile), la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. |
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Per la residenza delle società estere conta il luogo dove si prendono le decisioni: Ctp Savona |
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Ai fini dell'individuazione del luogo di residenza per le società estere (art. 73, TUIR) conta solo il luogo decisionale: lo afferma la Ctp di Savona con Sentenza 10 marzo 2011, n. 46. Secondo i giudici, infatti, non rileva che la società abbia all'estero alcuni elementi formali o strutture puramente amministrative perché quello che rileva è dove vengono prese in concreto le decisioni. La Commissione aggiunge che in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, qualora la società abbia pagato le imposte nell'altro Stato, è tenuta comunque a versarle anche in Italia, salvo poi chiedere il rimborso al Paese estero. < /td> |
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Lavoratori extracomunitari stagionali: da oggi si possono presentare le domande di nullaosta |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011, il DPCM 17 febbraio 2011 contenente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extraco munitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011". Tale decreto ammette l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero nel limite massimo di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate a partire dalle ore 8.00 di oggi, 22 marzo 2011, collegandosi al sito del Ministero dell'Interno. |
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Non è licenziabile il lavoratore in malattia che esce di casa su prescrizione del medico |
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Ci sono delle circostanze che permettono al lavoratore in malattia di uscire di casa e compiere alcune attività di ordinaria vita quotidiana. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, in merito ad un dipendente che aveva subito una distorsione alla caviglia e che per questo era stato esentato dal medico a svolgere l'attività lavorativa. Il datore di lavoro aveva fatto sorvegliare il dipendente da un investigatore privato e aveva scoperto che il lavoratore era in grado di sostenere alcune attività quali camminare in centro e guidare l'automobile. Tuttavia, la Cassazione non ha consentito di procedere al licenziamento: in primo luogo il dipendente soffriva effettivamente di una distorsione alla caviglia, accertata dal personale sanitario; in secondo luogo non aveva fatto altro che seguire le prescrizioni del medico. Infatti, un conto è eff ettuare una passeggiata in centro, un altro è eseguire per tutto il giorno prestazioni lavorative da compiere per lo più in piedi. |
