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Le risposte dell'Agenzia ai quesiti della stampa specializzata: Circolare |
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Con Circolare 21 giugno 2011, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a numerosi quesiti posti dalla stampa specializzata. In particolare, si segnalano tra gli altri i seguenti chiarimenti: nel caso di custodia di merci presso un deposito estero per conto di un operatore economico italiano, quest'ultimo soggetto dovrà assolvere l'IVA mediante reverse charge, anche qualora abbia ricevuto una fattura con addebito dell'imp osta estera; nella comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a tremila euro disposte dal D.L. n. 78/2010 vanno compresi gli acquisti di autovetture, in quanto non direttamente conoscibili dall'Agenzia; non vanno invece inclusi gl i acquisti di immobili, perché segnalati nell'Anagrafe tributaria; gli strumenti dell'accertamento sintetico "puro" e quello da redditometro sono tra loro alternativi: l'Agenzia può tuttavia scegliere quale dei due strumenti applicare alla fattispecie concreta anche successivamente, in base alle risultanze istruttorie. |
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Ok della Camera al Decreto Sviluppo |
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La Camera, con 317 si, 293 no e 2 astenuti, ha dato parere positivo al Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011) che, entro il 12 luglio, passa al Senato per il via libera definitivo. Tra le modifiche introdotte si segnala: accertamento esecutivo: sospensione fino a 180 giorni (contro i 120 previsti in precedenza) per gli accertamenti esecutivi emessi dal 1° luglio; ganasce fiscali: per i debiti fiscali fino a 2mila euro, si può ricorrere alle ganasce fiscali solo dopo due solleciti di pagamento di Equitalia a distanza di sei mesi l'uno dall'altro e non si può iscrivere ipoteca per debiti fino a 20mila euro se l'immobile è l'abitazione del debitore; riscossione ai comuni dal 1° gennaio 2012 delle entrate tributarie e delle società partecipate; Sistri: per società fino a 10 dipendenti, il termine di avvio sarà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e in ogni caso non prima del 1° giugno 2012. |
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Bonus per gli autotrasportatori: Comunicato delle Entrate |
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Con Comunicato stampa 21 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha confermato le medesime misure agevolative dello scorso anno per garantire gli sconti fiscali in favore degli au totrasportatori. In particolare, le imprese di autotrasporti merci: sia in conto terzi sia in conto proprio, potranno continuare a portare in compensazione il contributo al Servizio sanitario nazionale (per un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo) pagato sui premi Rc auto per danni causati dalla circolazione di mezzi per trasporto merci di massa non inferiore a 11,5 tonnellate a pieno carico; potranno beneficiare, per i trasporti effettuati personalmente fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'impresa (trasporto per conto di terzi), della deduzione forfetaria delle spese non documentate per il periodo d'imposta 2010, (56,0 0 euro per trasporti all'interno della regione e di quelle confinanti e 92,00 euro, invece, per i trasporti effettuati oltre tale ambito). Inoltre, il Comunicato stampa precisa che è applicabile anche la deduzione per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (35% di 56,00 euro ovvero 19,60 euro). |
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Età pensionabile di tersicorei e ballerini: i chiarimenti del Ministero del Lavoro |
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all'Interpello n. 22 del 17 giugno 2011 avanzato dall'Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfonich e (ANFOLS), ha fornito chiarimenti in merito all'età pensionabile dei tersicorei e ballerini, e in particolare sulla possibilità di applicare l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, che stabilisce la facoltà, per le lavoratrici che hanno maturato il d iritto alla pensione di vecchiaia, di proseguire nel lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Il Ministero, a riguardo, ricorda che l'età pensionabile prevista per i tersicorei e ballerini è stabilita dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997, così come riformulato dall'art. 3, comma 7, del DL n. 64/2010, il quale stabilisce un'età pensionabile di 45 anni per uomini e donne, con la possibilità, solo per i due anni successivi all'entrata in vigore del DL n. 64/2010, di proseguire l'attività fino al "limite massimo" di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini. Il limite di 45 anni, dunque , deve essere considerato in termini assoluti, e pertanto non è applicabile quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006. |
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Congedo straordinario e Fondo di Tesoreria INPS |
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L'INPS, con il Messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011, fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra il congedo straordinario di 2 anni (di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2 001) ed il TFR. L'Istituto precisa che: salve eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva o pattuizioni individuali, durante il congedo straordinario il lavoratore non ha retribuzione utile ai fini del TFR e, pertanto, "non si realizzano le condizioni per il versamento al Fondo istituito ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 755 e successivi della L egge n. 296/2006" - c.d. Fondo di Tesoreria presso l'INPS. |
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Imprese del credito: incentivi all'assunzione dal Fondo di solidarietà |
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L'INPS, nella Circolare n. 88 del 20 giugno 2011, illustra le modalità di fruizione del beneficio previsto per i datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del "Fon do di solidarietà di sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", i quali assumano a tempo indeterminato i bancari licenziati dest inatari dell'assegno di sostegno al reddito. Il beneficio consiste un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e relativa contribuzione che sarebbero spettate al lavoratore. |
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Cassa integrazione: perde il diritto il lavoratore che non comunica lo svolgimento di lavori saltuari |
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13577 del 21 giugno 2011, ha precisato che la mancata comunicazione dello svolgimento di lavori saltuari sancisce la perdita del diritto al tra ttamento di integrazione salariale. La Corte si allaccia al disposto dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/88, dove si precisa che il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale se non comunica preventivamente alla sede provinciale dell'INPS lo svolgimento di un'attività di l avoro autonomo o subordinato. |
