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Comunicazioni over 3.000 euro, le proposte di semplificazione di Assosoftware

Nel corso di un incontro tenutosi il 18 luglio 2011 tra il Comitato Tecnico Assosoftware e l'Agenzia delle Entrate sul tema della comunicazione telematica delle operazioni o ver 3.000 euro introdotta dall'art. 21, D.L. n. 78/2010, sono stati illustrati dalle software house i punti critici connessi al nuovo adempimento.

L'Agenzia ha aperto alla possibilità di recepire nei prossimi giorni le proposte di modifica segnalate, tra le quali si evidenziano:

un'eventuale proroga della scadenza relativa alle operazioni 2010 attualmente prevista per il 31 ottobre 2011;

la predisposizione di un tracciato telematico corredato da istruzioni di compilazione;

l'eliminazione di alcuni campi (ad esempio, "Natura dell'operazione" e "Tipologia dell'operazione") la cui compilazione richiederebbe un aggravio di lavoro agli uffici amministrativi delle aziende e ai commercialisti.

 

 

Destinazione 5 per mille: Manovra Correttiva

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita con Legge n. 111/2011, nell'art. 23, comma 46, ha previsto che, a decorrere dal 2012, il contribuente può scegli ere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Un apposito D.P.C.M. individuerà le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di suddivisione delle somme.

 

 

Obbligatorietà dell'avviso di ricevimento: Cassazione

Con Ordinanza 21 luglio 2011, n. 16050, la Corte di Cassazione stabilisce che, in tema di notifica dell'atto di accertamento al contribuente, l'avviso di ricev imento della raccomandata deve essere prodotto in giudizio, a pena di nullità, consentendo quindi la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In linea con la Corte Costituzionale, viene quindi stabilito che la nullità possa essere fatta valere dal contribuente colpendo o la cartella di pagamento, o il vizio di notifica: in ogni caso la pretesa dell'Amministrazione decade.

 

 

Prestazioni di disoccupazione: regolamentazione comunitaria

L'INPS, nel Messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011 ricorda che dal 1° maggio sono in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di assicurazioni sociali e fornisce chiarimenti in merito alle richieste delle prestazioni di disoccupazione da erogare ai lavoratori (frontalieri e non, compresi i lavoratori stagionali) che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

In particolare l'Istituto precisa che "il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, compreso quindi il lavoratore stagionale, beneficiano delle pr estazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l'ultima occupazione".

 

 

Fondo di Garanzia: i ricorsi sono gestiti nell'ambito del potere di autotutela

Né la legge istitutiva del fondo di Garanzia (Legge n. 296/06), né il D.M. attuativo (30/1/2007), si sono pronunciati sulla competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti del Fondo di Tesoreria in merito ai trattamenti di fine rapporto.

Con il Messaggio n. 14727 del 15 luglio 2011 l'INPS precisa che, in mancanza di disposizioni sulla competenza e in attesa di approfondimenti ministeriali, la legittimità e la regolarità dell'azione del Fondo deve essere valutata "nell'esercizio del potere di autotutela". I ricorsi presentati saranno considerati come istanze di riesame, da valutare secondo il Regolamento recante disposizioni in merito di autotutela, adottato con deliberazione n. 275/2006 dal CdA e precisato con Circolare dell'INPS n 146/2006.