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Ruralità degli immobili, pubblicate le istruzioni: Decreto Ministero Economia e Finanze |
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Con Decreto 14 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 21 settembre 2011, n. 220, il Ministero dell'Economia e Finanze ha disposto le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità degli immobili. Si ricorda infatti che in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo è stata prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità, presentando all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della c ategoria catastale, al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93. La domanda dev'essere presentata in conformità ai modelli allegati al Decreto in oggetto, entro il 30 settembre 2011 all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dal comunicato pubb licato della medesima Agenzia sul sito www.agenziaterritorio.gov.it. |
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Partite IVA inattive: ulteriori chiarimenti delle Entrate |
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Con Risoluzione 21 settembre 2011, n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per la chiusura agevolata della partita IVA inattiva, di cui all'art. 23, com ma 23, D.L. n. 98/2011. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che: la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto dall'articolo 23, comma 23, Decreto Legge n. 98/2011 e pertanto, il modello di pagamento deve essere correttamente compilato in og ni sua parte; non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell'Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi vengono acquisiti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria; non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività (Modelli AA7/10 o AA9/10) in quanto l'effettuazione del tramite Modello F24-Elementi Identificativi sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 35, D.P.R. n. 633/72; con il pagamento della sanzione ridotta sono sanate anche l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e redditi limitatamente ai redditi d'impresa e lavoro autonomo. |
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Modifiche alla disciplina del contributo unificato: Circolare Ministero Economia |
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Con Circolare 21 settembre 2011, prot. n. 15051, il Ministero dell'Economia - direzione della giustizia tributaria, ha fornito dei chiarimenti sull'applicazione del contributo unif icato nei giudizi tributari in base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011. In particolare, per quanto riguarda l'aumento del contributo della metà in caso di omessa indicazione di pec e fax da parte del difensore, si precisa che la maggiorazione è prevista solo per i ricorsi in primo grado o di appello. L'omissione si può sanare con un'apposita richiesta alla segreteria della commissione tributaria competente con un atto contenente le indicazioni mancanti. Se, invece, il ricorrente agisce in giudizio da solo, la sanzione dell'aumento è prevista sol o se non indica il codice fiscale. |
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Lavoro intermittente negli appalti endosocietari |
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Il Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello n. 38 del 21 settembre 2011, su istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito ch e è possibile l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente per operatori socio sanitari, che vengano impiegati presso strutture o aziende ospedaliere impegnate nell'esecuzione di un contratto di appalto. Nel particolare, chiarisce il Ministero, le prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche sono previste quali ipotesi oggettiva di stipula del contratto intermittente (DM 23 ottobre 2004 e Regio Decre to n. 2657/1923), ma nel caso in specie l'elemento rilevante per individuare l'ipotesi giustificatrice del contratto non è tanto il datore di lavoro quanto l'espletamento della prestazione all'interno delle strutture sanitarie. |
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Sicurezza sul lavoro: la responsabilità dell'imprenditore in caso di infortunio non è automatica |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011, ha chiarito che il datore di lavoro non è responsabile in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro, qualora, scelto il professionista ed apprestate tutte le misure antinfortunistiche, il medico abbia svolto in maniera poco dettagliata le visite. La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell'imprenditore va esclusa nonostante l'obbligo di vigilanza imposto dal Testo Unico in materia di sicurezza e tale esclusione si fonda sull'assenza di responsabilità omissiva nel caso di specie, in cui il datore di lavoro non solo aveva provveduto alla scelta del medico, ma altresì aveva predisposto misure antinfortunistiche aggiuntive. |
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Rientro al lavoro di una lavoratrice madre: ipotesi di legittimo demansionamento |
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Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 39 del 21 settembre 2011, considera lecito il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice mad re (rientrata in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino), purché il contesto aziendale sia tale che, "per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative dive rse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l'esercizio delle mansioni". Il Ministero precisa, tuttavia, che per la conseguente decurtazione della retribuzione è necessario attendere la fine del periodo di vigenza del divieto di licenziamento. |
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Contrattazione collettiva: Confindustria e Sindacati danno il via all'Accordo |
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Nella mattinata di mercoledì 21 settembre Confindustria e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e UIL, hanno ratificato definitivamente l'accordo già stipulato in data 28 g iugno 2011, relativo alla contrattazione di secondo livello ed in particolare sull'efficacia della contrattazione aziendale. All'indomani dell'Approvazione della "Manovra d'agosto", che all'articolo 8 introduce importanti novità circa la contrattazione aziendale disciplinando i cosiddetti "contratti di prossimità", le Associazioni e Organizzazioni di categoria hanno convenuto, tra le altre cose, il ruolo centrale della contrattazione nazionale, che hanno stabilito essere unica fonte che possa derogare le materie della contrattazione decentrata e quindi anche aziendale. |
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I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solo da soggetti autorizzati |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 36 del 21 settembre 2011, fornisce chiarimenti in merito ai tirocini formativi e di orientamento (art. 11 D.L. n. 138/2011, conv. da L. n. 148/2011) affermando che "i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'esplet amento delle iniziative medesime"; in assenza di tali regolamentazioni regionali, i soggetti promotori sono individuati ai sensi dell'art. 18 Legge n. 196/1997 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n.142). Inoltre soggetti promotori sono i soggetti abilitati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003. |
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Ministero del Lavoro: lavoratori somministrati in appalti endoaziendali |
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Con Interpello n. 37 del 21 settembre 2011, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sull'utilizzo di lavoratori somministrati nell'ambito degli appalti svolti all'interno dell'im presa committente, che affida ad un'impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di specifiche attività riguardanti il complessivo ciclo produttivo del committente (appalti c.d. endoaziendali). In particolare, appare legittimo il ricorso alla somministrazione a tempo determinato negli appalti endoaziendali stipulati dall'impresa utilizzatrice, purché la stessa "eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il ri schio dell'esecuzione dell'appalto medesimo;" tale verifica andrà effettuata relativamente alla singola fattispecie. |
